6 l. f. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante.
L’art. 6 l.f. stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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