REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I sezione civile composto dai Sigg.:
Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA n. 1541/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa iscritta al N. 3060 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
XXX,
PARTE
ATTRICE
E
YYY
PARTE CONVENUTA
E
con l’intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2022 XXX conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale YYY, esponendo che in data 4 novembre 2018 ella aveva dato alla luce una bambina di nome ZZZ, che era stata denunciata in data 4 novembre 2018 all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rizziconi, come figlia dell’attrice e del marito ***, essendo la nascita avvenuta in costanza di matrimonio; che, nondimeno, il *** non era il padre biologico della minore ed il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 206/2022, pubblicata il 18.02.2022 ed ormai irrevocabile, accogliendo la domanda di sconoscimento di paternità, aveva dichiarato che *** ZZZ non era figlia di ***; che in realtà la minore era figlia di YYY, con il quale l’attrice aveva una relazione all’epoca del concepimento; tutto ciò esposto, chiedeva che YYY fosse dichiarato padre della minore *** ZZZ, che fosse attribuito alla bambina il cognome paterno e che fosse disciplinato l’affidamento ed il mantenimento della minore; in particolare, chiedeva che fosse disposto l’affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vedere la figlia liberamente, così come era avvenuto sin dalla nascita, e che fosse posto a carico del convenuto l’obbligo di corrispondere alla deducente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
Si costituiva YYY, il quale aderiva alle domande dell’attrice, comprese quelle relative all’affidamento ed al mantenimento della figlia, dichiarandosi disponibile a sottoporsi ad un esame del DNA.
Con memoria del 12.04.2023 parte attrice evidenziava che le parti avevano autonomamente eseguito un esame del DNA presso una struttura convenzionata e tale accertamento, datato 0604.2023, aveva confermato che YYY era il padre di *** ZZZ.
All’udienza del 15.06.2023 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni affermando che vi era pieno accordo sia in ordine al fatto che la bambina assumesse il cognome del *** in sostituzione di quello materno, sia in ordine al recepimento da parte del Tribunale di quanto indicato in citazione con riferimento all’affidamento della bambina ed agli obblighi a carico del *** per il suo mantenimento. Alla medesima udienza il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito ai sensi dell’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall’attrice meriti accoglimento.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 273 c.c., l’azione per dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta, come nel caso in esame, nell’interesse del minore, nonostante il carattere “personalissimo” (ex art. 270 c.c.) dell’azione, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella ipotesi in cui agisca il genitore non si è al cospetto di una ipotesi di rappresentanza, bensì di “sostituzione processuale”, conferendo la legge un potere di azione ad un soggetto diverso dal titolare del diritto in funzione di un particolare interesse all’esercizio di detto potere.
Come è noto, l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall’art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto il diritto a conseguire lo status di figlio nei confronti del genitore che non ha effettuato un riconoscimento spontaneo. Ciò non significa, però, che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l’interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione. L’oggetto dell’accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l’originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4° comma dell’art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Va, poi, osservato che, ai sensi dell’art. 270 c.c., l’azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I 21.09.2001 n. 11934). L’attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l’azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento e poiché l’art. 253 c.c. stabilisce che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova”, ciò significa che l’azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non si può esperire quando il figlio abbia lo stato di figlio nato nel matrimonio o, comunque, quando il figlio sia stato già riconosciuto da soggetto diverso da quello rispetto al quale viene affermata l’esistenza del rapporto biologico di filiazione. In simili casi, nondimeno, il divieto non è assoluto, ma occorre previamente rimuovere il rapporto di filiazione con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento della paternità, come avvenuto nel caso in esame. In particolare, l’attrice ha dimostrato tale circostanza mediante la produzione della sentenza di accoglimento della domanda di disconoscimento di paternità divenuta irrevocabile, in quanto notificata in data 25.02.2022 e non impugnata, e ciò significa che è ormai possibile attribuire efficacia al riconoscimento della filiazione da parte di altro soggetto o procedere nei confronti di altro soggetto con azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (Cass. 3 giugno 1978 n. 2782).
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un’attendibilità superiore al 99%. Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza, l’esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007).
Nella fattispecie in esame sono state espletate nel corso del presente giudizio indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre, estratto da cellule della mucosa orale dello stesso, e della presunta figlia, ed la dott., ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che YYY nato a Messina il 23 marzo 1974 è padre biologico di *** ZZZ nata a Reggio Calabria il 04.11.2018 con una probabilità di paternità superiore al 99,999999 % in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di totale compatibilità. Tale accertamento, eseguito privatamente presso un laboratorio specializzato da un medico cui questo Tribunale affida normalmente l’incarico di C.T.U. per svolgere simili indagini, fornisce, ad avviso del Collegio elementi di conoscenza sufficienti per affermare con certezza l’esistenza del dedotto rapporto di filiazione, senza necessità di espletare una C.T.U., anche in considerazione del fatto che lo stesso convenuto non ha mosso alcuna contestazione alla domanda dell’attrice ed ha confermato che all’epoca del concepimento della bambina egli aveva avuto rapporti sessuali con XXX.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda avanzata dall’attrice volta alla dichiarazione giudiziale di paternità va accolta e va ordinato, conseguentemente, al competente Ufficiale di Stato Civile di Rizziconi di procedere all’annotazione della sentenza a margine dell’atto di nascita della suddetta minore, come previsto dall’art. 49, lett. O) del D.P.R. n. 396/2000.
La presente sentenza, ai sensi dell’art. 277 c.c., produce gli effetti del riconoscimento spontaneo, determinando il sorgere dello stato di figlio nei confronti del convenuto. Orbene, in base all’art. 262 c.c., novellato dal D. Lgs. N. 154/2013, il figlio, a seguito del riconoscimento successivo (nonché a seguito della sentenza dichiarativa dello status filiationis) può conservare il cognome materno oppure può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Nella fattispecie in esame entrambi i genitori hanno chiesto che la minore assuma il cognome paterno sostituendolo a quello materno ed anche in considerazione della tenera età della bambina e della circostanza che la stessa non vive più con ***, a seguito della separazione dell’attrice dal marito, tale soluzione sembra rispondere maggiormente al suo interesse rispetto alle altre possibili soluzioni.
Vanno, altresì, accolte tanto la domanda avanzata dall’attrice volta alla disciplina dell’affidamento della minore, quanto la domanda volta alla fissazione di un assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della bambina. In particolare la XXX ha chiesto che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che sia domiciliata presso la madre, con la quale vive stabilmente, che siano consentiti incontri “liberi” tra padre e figlia, che sia posto a carico di YYY l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00, da rivalutare per legge in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e di quelle urgenti ed indifferibili.
Invero, l’art. 277 c.c. stabilisce che con la sentenza che dichiara la filiazione il Giudice possa anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio” e ciò significa che, anche in mancanza di domanda proposta da una delle parti, il Tribunale debba porsi anche d’ufficio il problema dell’affidamento e del mantenimento del figlio minore del quale sia stata accertata e dichiarata la filiazione. A tal fine il Tribunale deve fare applicazione dei principi affermati nelle disposizioni contenute nell’art. 315 bis c.c., che stabilisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, nell’art. 316 bis c.c. che disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi, e nell’art. 337 ter c.c. che prevede la necessità per il giudice di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e stabilisce che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Particolare rilievo assume, nondimeno, nella presente controversia la previsione contenuta nell’art. 337 ter c.c. secondo cui il Giudice “prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”. Va, infatti, osservato che il convenuto ha aderito a tutte le domande dell’attrice, anche con riferimento all’affidamento ed al mantenimento della figlia, sicché sul punto le parti hanno raggiunto un accordo. Orbene, in simili casi l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto, alla luce della disposizione sopra richiamata, alla sola verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore e, di conseguenza, nel caso in esame, l’accordo delle parti può essere recepito in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la minore.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della impossibilità di configurare una vera e propria soccombenza, non avendo il convenuto formulato alcuna ingiustificata opposizione all’accoglimento delle domande dell’attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2022 da XXX nei confronti di YYY così provvede: 1) dichiara che YYY nato a Messina il 23 marzo 1974 è padre della minore XXX ZZZ (già *** ZZZ) nata a Reggio Calabria il 04.11.2018; 2) dispone che la predetta minore assuma il cognome del padre in sostituzione del cognome materno; 3) affida la predetta minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre, e dispone che la stessa possa incontrare il padre liberamente; 4) pone a carico di *** Stefano l’obbligo di contribuire al mantenimento della predetta figlia mediante la corresponsione all’attrice di un assegno mensile di € 200,00, da rivalutare per legge in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e di quelle urgenti ed indifferibili nell’interesse della figlia; 5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali; 6) ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rizziconi l’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di nascita della suddetta minore.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/09/2023
Il Presidente est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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