REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 17 luglio 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4649/2020 pubblicata il 17/07/2020
nella causa iscritta al n. /2019 R.G e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliato in, rappresentato e difeso dall’Avv. e dall’Avv. per procura in atti.
RICORRENTE
E
YYY SRL, elettivamente domiciliata in , rappresentata e difesa dall’Avv. per procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la YYY srl per sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.319,30, oltre spese e accessori, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Contemporaneamente il XXX ha chiesto di ordinare alla convenuta di versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e, in caso di prescrizione totale o parziale di questi, di condannarla al risarcimento del danno corrispondente alla riserva matematica ai sensi dell’art. 13 L. 1388/62, al fine della costituzione della rendita vitalizia, nella misura da accertare in corso di causa.
In sintesi, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto quanto di sua spettanza alla stregua del CCNL di settore per le mansioni svolte come falegname (livello AE2 del CCNL del settore Legno e Arredamento-Piccola Industria) dal 21.9.2015 sino al 20.12.2017 con orario full-time di 40 ore settimanali, a titolo di paga base, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e tfr.
Si è costituita la YYY srl contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il giudice ha disposto che la trattazione e decisione della causa debbano secondo le modalità di cui all’art. 83, comma 7, lett. h) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e ha autorizzato il deposito di note illustrative, anche contabili.
All’odierna udienza la causa è stata infine decisa con il deposito della presente sentenza contestuale telematica.
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E’ necessario rilevare che si è in presenza di un rapporto di lavoro provato per tabulas risultando dagli atti che il ricorrente è stato assunto dalla YYY s.r.l. in virtù di contratto a tempo indeterminato del 17/9/2015 e con decorrenza dal 21/9/2015 (doc. n. 1) con inquadramento nel livello AE2 (operai) del CCNL settore legno ed arredamento –Piccola Industria ed orario full time di 40 ore a settimana.
Anche se non sono tutte, le buste paga anni 2015,2016 e 2017 (docc. 2.3.4 ma v. anche Certificazione Unica 2017 e 2018, docc. 5 e 6) dimostrano poi la prosecuzione ininterrotta di questo rapporto di lavoro sino al dicembre 2017.
Dalla stessa comparsa di costituzione risulta che il rapporto è definitivamente cessato per dimissioni il 20.12.2017 e non si pone alcuna reale questione quanto alle mansioni e all’orario visto che il ricorrente ha posto a fondamento dei suoi conteggi lo stesso livello di inquadramento e lo stesso orario (40 ore settimanali) risultante dal contratto di assunzione del 17.9.2015.
In virtù di espressa previsione del contratto individuale il ricorrente ha quindi diritto ad essere retribuito sulla base dell’orario di 40 ore settimanali, non risultando, peraltro, alcuna modifica delle condizioni contrattuali, nonostante la generica deduzione della società quanto ad un presunto “accordo di una retribuzione proporzionata alle ore effettivamente lavorate ogni mese”, non si sa nemmeno quando intervenuto.
Altrettanto generiche e irrilevanti sono le deduzioni della convenuta quanto a non meglio precisate assenze, anche per motivi di salute, dovendosi peraltro ricordare che il lavoratore ha diritto ad essere retribuito anche se in malattia.
In verità la convenuta si dilunga nella comparsa di costituzione quanto ai suoi movimentati rapporti con il XXX affermando che il rapporto di lavoro sarebbe cessato e, solo successivamente, il XXX stesso sarebbe stato riassunto.
Dagli atti e dalle buste paga prodotte risulta infatti chiaramente l’esistenza e la prosecuzione del rapporto di lavoro nel periodo che va dal settembre 2015 fino al dicembre del 2017 e probabilmente la convenuta si riferisce ad eventi anteriori al settembre 2015 irrilevanti in questa sede; in ogni caso si tratterebbe di dimissioni prive di qualsiasi efficacia in quanto non formalizzate, né convalidate secondo la legge vigente.
Le uniche dimissioni documentate sono quelle del 20.12.2017 che provano senza ombra di dubbio anche la durata del rapporto di lavoro per cui è causa.
Né rileva la quietanza al saldo del 28.12.2017 prodotta dalla convenuta.
Va detto che il ricorrente ha espressamente disconosciuto la firma apposta in calce al suddetto documento ma detto disconoscimento non sembra in alcun modo rilevante trattandosi di un documento del tutto generico che non reca neanche l’indicazione delle somme che sarebbero state corrisposte al lavoratore in questa occasione al lavoratore.
Semmai la quietanza, che segue di pochi giorni la cessazione del rapporto di lavoro, ne conferma ancora una volta la effettiva durata.
Sul punto è necessario ricordare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale le dichiarazioni di non avere più nulla a pretendere nei confronti del datore di lavoro costituiscono mere dichiarazioni “di scienza”, non equiparabili a rinuncia o transazione, fatta salva la prova che il dipendente abbia voluto con la quietanza abdicare a specifici diritti puntualmente indicati (v. tra le numerose altre Cass. n. 2009/88, Cass. n. 879/88, Cass. n. 10762/94, Cass. n. 12374/97, Cass. n. 13975 del 10/12/99, Cass. n. 9047 del 11/7/2001, Cass. n. 3077 del 4/3/2002, Cass. n. 15371 del 14/10/2003, Cass. n. 10172 del 26 maggio 2004, Cass. n. 3474 del 21/2/2005, Cass. n. 15737 del 27/7/2005,Cass. n. 20449 del 21 ottobre 2005, Cass. n. 20765 del 26 ottobre 2005, Cass. n. 12561 del 26/5/2006 Cass. n. 13792 del 15 giugno 2006, Cass. n. 13731 del 14.06.2006, Cass. n.16682 del 27 luglio 2007, Cass. n. 10218 del 18 aprile 2008, Cass. n. 26165 del 14 dicembre 2009 ecc…).
E’ del tutto ovvio che una quietanza che nemmeno indica la somma che sarebbe stata pagata dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che menziona genericamente una serie di istituti (retribuzione, ferie, permessi ecc.) senza altra specificazione anche di carattere temporale, concludendosi con una tipica e ancor più generica clausola di stile (“dichiarazione di volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro”) non può avere il valore di una rinuncia o transazione.
Che la quietanza sia solo un documento di stile privo di qualsiasi reale valore e non rispondente al vero è attestato anche dal riferimento al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva del preavviso, che sarebbe stata non si sa quando e con quali somme pagata al lavoratore: il XXX non ha chiesto infatti alcuna indennità sostitutiva del preavviso e ha persino dedotto in ricorso che la cessazione del rapporto sarebbe avvenuta su basi sostanzialmente consensuali.
In concreto, il ricorrente lamenta di avere percepito una retribuzione inferiore a quella di un livello AE2, di non avere percepito nulla a titolo di 13mensilità, di non avere fruito nella misura dovuta delle ferie e, dei permessi per riduzione di orario senza percepire la relativa indennità sostitutiva e di non avere nemmeno ricevuto nella misura dovuta il tfr.
Come si è detto non si pone nel caso di specie alcun problema di superiore inquadramento o di orario visto che i conteggi sono stati redatti sulla base del livello AE2 e delle 40 ore settimanali, come previsto dal contratto d’assunzione, senza che possano rilevare in alcun modo le presunte assenze genericamente dedotte nella comparsa di costituzione.
Si tratta quindi di una controversia sostanzialmente documentale.
Né, a fronte di tali allegazioni ed evidenze, la convenuta ha provato o chiesto di provare il pagamento di quanto dovuto.
In effetti la società resistente ha prodotto solo copia di alcuni assegni (doc. n. 1) e nelle sue note autorizzate il difensore del ricorrente non ha contestato che le relative somme siano state percepite dal suo cliente.
Per questa ragione il giudice aveva autorizzato il deposito di note contabili con detrazione di queste somme “ove ciò non sia già avvenuto”.
La difesa del ricorrente ha chiarito che si tratta di somme già detratte dai conteggi depositati mentre quella della convenuta ha negato tale circostanza (v. relative note di trattazione).
In effetti il vero problema non è quello di sapere se le somme indicate in questi assegni sono state pagate (circostanza comunque del tutto pacifica) ma quello di accertare se la convenuta ha provato di avere corrisposto al XXX somme complessivamente superiori a quelle detratte dagli analitici conteggi depositati dal ricorrente (doc. n. 8).
E’ agevole allora rilevare che tale prova non è stata fornita e neanche richiesta dalla convenuta le cui allegazioni sul punto, anche quanto ai presunti anticipi che sarebbero stati erogati al XXX, sono e restano del tutto generiche e imprecisate.
Con la precisazione che le buste paga notoriamente non provano il pagamento delle somme in esse riportate (v., per tutte,Cass. n. 4495/2019).
E’ necessario ricordare allora che il datore di lavoro ha l’onere di provare di avere correttamente retribuito il lavoratore ex art. 36 Costituzione alla luce di un parametro che, in mancanza di sicure altre indicazioni, non può che essere rappresentato dal c.c.n.l. di settore e dalle relative tabelle per ciascun livello (nel caso di specie AE2) in base a quanto effettivamente percepito (per tutte Cass. n. 6332 del 5/5/2001 e Cass. n. 896 del 17/1/2011)).
Infatti la determinazione dell’equa retribuzione ex art. 36 Costituzione è correttamente effettuata alla luce dei livelli tabellari della contrattazione collettiva di settore ove le parti non abbiano fornito parametri di altra natura e muniti di sicura attendibilità (ad es. Cass n. 12872 del 16/12/95).
Ciò in quanto “La retribuzione proporzionata prescritta dalla norma costituzionale è, nella normalità dei casi, quella fissata dalle parti sociali contrapposte nella contrattazione collettiva” (Cass. n. 896 del 17/1/2011).
Il giudice è tenuto, anche d’ufficio, a determinare la c. d. “equa retribuzione” e il lavoratore è tenuto soltanto a provare l’entità della retribuzione percepita e non l’insufficienza (Cass. n. 8095 del 4/6/2002; Cass. n. 17250 del 28/8/2004; Cass. n. 14688/2008).
In altre parole il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n. 23064 del 5/11/2007).
In sintesi,la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l’eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data nel nostro caso dalla convenuta e i conteggi appaiono correttamente effettuati e non si prestano ad alcuna censura, che comunque manca, visto che la YYY srl si è limitata a documentare alcuni pagamenti per somme che sono complessivamente inferiori a quelle già detratte dai conteggi della controparte.
Essendo noto che: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ….. è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorre, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
Risulta invece palesemente inammissibile in questa sede, in assenza dell’Inps (v. Cass. n. 19398 del 15 settembre 2014 e Cass. n. 16351/2017), la domanda relativa al versamento dei contributi all’ente previdenziale dovendosi precisare, quanto al risarcimento danni e alla rendita vitalizia, che essendo sorto il rapporto di lavoro subordinato il 21.9.2015, non è maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso merita quindi, in questi limiti, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
condanna la società resistente a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di € 23.319,30 (comprensiva di rivalutazione ed interessi sino al deposito del ricorso) a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie , permessi e differenze tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull’importo via via rivalutato dalla domanda al saldo; condanna la società resistente a rifondere a XXX le spese di lite, liquidate in € euro 2500,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA, da distrarsi.
Roma 17.07.2020
Il Giudice
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