fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Difesa di più parti, identica posizione processuale

In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico.

Pubblicato il 11 May 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
————–
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 803/2019 pubblicata il 09/05/2019

nella causa in grado di appello iscritta al n°/2015 del ruolo generale e promossa

DA
XXX, nato in (c.f.), YYY, nata in (c.f.) e ZZZ, (c.f.), nonché KKK, nato in (c.f.) e JJJ, nato in (c.f.) quali figli di ***, tutti elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell’avv., rappresentati e difesi dall’avv., come da mandato in calce all’atto di citazione di primo grado;

– appellante-

CONTRO
UUU, nata in (c.f.), GGG, nata in (c.f.), in proprio e rispettivamente in qualità di tutrice e protutrice di ***, nata in (c.f.), elettivamente domiciliate in presso lo studio dell’avv., che le rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;

– appellato-

OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. /2015 pronunciata dal Tribunale di Avezzano del 8-13/7/2015

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Avezzano n. del 2015 così statuendo:

– in via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza di grave conflitto di interessi in capo alla sig.ra UUU in proprio e la stessa quale tutrice della sig.ra *** e, per l’effetto disporre la sostituzione / cessazione della stessa come tutore e la nomina di altro tutore terzo;

– ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza delle convenute ex art 166, 167 e 183 cpc (e, quindi, anche dalla possibilità di chiedere, articolare memorie e dedurre richieste di merito ed istruttorie ivi compresa la prova per testi).

– riformare la sentenza de qua in ordine alla cond*** alle spese a carico degli attori ed in favore della sig.ra GGG e *** (in persona della tutrice) in quanto destinatarie della sola domanda di divisione e non coinvolte dalla soccombenza scaturita dal rigetto della domanda di riduzione e di risoluzione per inadempimento riducendone l’importo (solo in caso di rigetto dell’appello) disponendone il pagamento solo verso la sig.ra UUU nel merito

– accertata l’entità del patrimonio ereditario dei sig *** e ***, previa collazione di detta donazione in atti, che l’atto di donazione con onere di cui è causa è lesivo dei diritti di legittima degli eredi / attori e, pertanto, effettuare la collazione del bene nel patrimonio del sig. *** e ***, la riduzione della medesima donazione reintegrando gli attori nei loro diritti di legittimari procedendo alla divisione dell’asse previa attribuzione delle quote anche in denaro;

– per l’effetto, della riforma della sentenza gravata sotto questo profilo, rimettere la causa in istruttoria e, ritenuta priva di rilevanza l’indagine in ordine all’accertamento dell’inadempimento di cui alla donazione modale per la parte relativa alla legittima (e solo per la parte della quota di riserva – in caso fosse ritenuto insussistente l’inadempimento) determinare il valore delle quote spettanti agli appellanti;

– accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 648 e 793 c.c., salvo altri, la signora UUU inadempiente dell’onere di somministrare alla sorella *** nata a il, i normali e convenienti alimenti, per tutto il tempo della vita della medesima, come pure di prestare alla stessa ogni assistenza, cura e medicina, in caso di malattia imposto dal donante *** alla medesima quale donataria;

– accertare e dichiarare la risoluzione dell’atto pubblico di donazione a rogito del Notaio Dr. *** del rep. n. per grave inadempimento da parte della donataria onerata signora UUU;

– per l’effetto, della riforma della sentenza gravata sotto questo ulteriore profilo, rimettere la causa in istruttoria e determinare il valore delle quote spettanti agli appellanti; In ognuno dei precedenti casi:

– accertare e dichiarare che l’immobile oggetto della donazione citata, a seguito della risoluzione della donazione e/o della collazione / riduzione, è rientrato nei beni facenti parte del patrimonio del signor *** e *** e pertanto caduto in successione a seguito del decesso di quest’ultimo e della sig.ra *** e devoluto in forza di legge agli eredi legittimi ivi compresa la sig.ra *** e, quindi, ai solo attori del presente giudizio stante la rinuncia all’eredità delle convenute;

– dichiarare ricompresa – nell’aperta successione legittima dei signori *** e *** disposta dalla sentenza di primo grado – nella massa ereditaria l’immobile oggetto della donazione con gli accessori ed i frutti percepiti e percipiendi, come per legge, ordinare la divisione a favore degli eredi legittimi dei coniugi defunti signori *** e *** dell’intero patrimonio ereditario lasciato dagli stessi;

– disporre la divisione dei beni relitti del de cuius signori *** e ***, conferendo a ciascuno degli eredi legittimi (eccetto le convenute rinunzianti alla eredità) la corrispondente porzione dei beni di cui all’asse ereditario salvo che questi non siano comodamente divisibili nel qual caso disponendone la vendita con corrispondente attribuzione del ricavato, salvo assegnare le rispettive quote anche mediante soddisfazione in danaro dei diritti spettanti;

– ordinare alla sig.ra UUU e a chiunque lo detenga l’immediata restituzione del bene acquisito in virtù della citata donazione, con gli accessori ed i frutti percepiti e percipiendi, come per legge;

– con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa e della disponenda CTU

Per le appellate: Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione di parte attrice, così statuire:

accertare e dichiarare l’insussistenza del grave conflitto di interessi in capo alla sig.ra UUU quale tutrice della sig.ra *** e, per l’effetto, rigettare la richiesta di sostituzione e/o cessazione della stessa come tutore e la nomina di altro tutore terzo; accertare e dichiarare l’insussistenza della decadenza delle convenute ex art. 166, 167 e 183 c.p.c. e quindi riconoscere in capo alle convenute di chiedere, articolare memorie, depositare documenti e dedurre richieste di merito ed istruttorie; rigettare la richiesta di riduzione delle spese legali; nel merito:

rigettare la richiesta di dichiarazione di inadempimento dell’onere messo a carico di UUU imposto con atto pubblico di donazione a rogito del notaio del rep. nei confronti di *** e per l’effetto dichiarare che la sig.ra UUU ha sempre adempiuto all’onere di somministrare alla sorella *** i normali e convenienti alimenti e gli ha sempre prestato ogni assistenza, cura e medicina come imposto dal donante nell’atto pubblico, con conferma della sentenza impugnata; rigettare la richiesta di dichiarazione di risoluzione dell’atto pubblico di donazione a rogito del notaio del rep. per inadempimento della donataria e per l’effetto dichiarare valido a tutti gli effetti di legge l’atto di donazione intervenuto tra il sig. *** e la sig.ra UUU, avendo quest’ultima puntualmente e fedelmente adempiuto l’onere impostogli nei confronti della sig.ra ***, con conferma della sentenza impugnata; rigettare la richiesta di dichiarazione volta a far rientrare il bene oggetto della donazione nel patrimonio del defunto *** e per l’effetto dichiarare l’immobile oggetto di donazione non caduto in successione; rigettare la richiesta avanzata nei confronti della sig.ra UUU di restituzione del bene acquisito in virtù dell’atto di donazione, con gli accessori e i frutti percepenti, rilevata la dispensa dalla collazione statuita nell’atto di donazione e per l’effetto dichiarare l’immobile oggetto della donazione di esclusiva proprietà della sig.ra UUU, con tutti gli accessori ed i frutti percepiti come per legge; rigettare la richiesta di comprendere nella massa ereditaria l’immobile oggetto della donazione con gli accessori ed i frutti percepiti e percepienti, rilevata la dispensa dalla collazione statuita nell’atto di donazione e per l’effetto dichiarare il bene oggetto della donazione escluso dalla massa ereditaria con tutti gli accessori ed i frutti percepiti e percepienti e quindi non ricadente in successione; rigettare l’appello proposto in ogni sua parte, confermare la sentenza di primo grado appellata ed ordinare al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione in appello notificato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva in epigrafe il Tribunale di Avezzano ha dichiarato aperta la successione di *** e ***, ha rigettato le domande di risoluzione della donazione effettuata da *** in favore della figlia UUU con atto pubblico del 21/2/1991 per inadempimento della donataria e di riduzione della stessa per lesione della legittima, avanzate dagli odierni appellanti, e ha disposto l’estromissione dal presente giudizio di GGG e UUU, cond***ndo gli attori al rimborso in favore di queste ultime delle spese legali, liquidate nella misura di € 6.000,00.

Gli appellanti hanno impugnato i seguenti capi della pronuncia: 1) quello di cond*** al rimborso delle spese di lite in favore di GGG, atteso che la stessa era stata evocata in giudizio quale litisconsorte necessario della domanda di divisione ereditaria, avendo la stessa rinunciato alle eredità dei genitori solo nel corso del giudizio; 2) quello di rigetto della domanda di riduzione della donazione per violazione della legittima, avendo essi appellanti “allegato e comprovato come l’unico bene dell’asse ereditario relitto dal de cuius fosse l’immobile oggetto della donazione modale”; 3) quello di rigetto della domanda di risoluzione della donazione per inadempimento della donataria, per la non corretta valutazione del compendio probatorio acquisito in giudizio, per la non credibilità del teste posto in via principale a sostegno della decisione e per la contraddittorietà della motivazione in ordine al requisito della convivenza e del pagamento delle spese; 4) quello di rigetto dell’eccezione preliminare di conflitto di interessi tra la tutrice UUU e ***, essendo in contestazione l’adempimento della prima all’onere imposto in favore della seconda e risultando la donazione lesiva anche della quota ereditaria spettante ad ***; 5) quello che ha rigettato l’eccezione di decadenza ex art. 166, 167 e 183 cpc articolata nei confronti delle convenute oggi appellate. Ha concluso come in epigrafe.

UUU e GGG, in proprio e in qualità rispettivamente di tutrice e protutrice di ***, hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.

In via preliminare deve essere rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti reiterano l’eccezione di decadenza delle convenute odierne appellate dal potere di “articolare memorie e dedurre richieste di merito ed istruttorie” per essersi costituite tardivamente.

A riguardo occorre rilevare che le convenute nel costituirsi in giudizio non hanno avanzato domande riconvenzionali né hanno sollevato eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio, ma si sono limitate a chiedere il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti.

Nessuna decadenza pertanto può essere pronunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., ben potendosi le convenute costituire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

A seguito della concessione del triplo termine di cui all’art. 183 c.p.c., nessuna precisazione o modifica delle conclusioni rese in comparsa di costituzione risulta nella specie contenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c. delle convenute, che si limita a richiamare il contenuto del primo atto difensivo depositato. Non si comprende pertanto il tenore dell’eccezione a riguardo.

Quanto invece al potere di chiedere ulteriori mezzi di prova questa Corte si limita a rilevare che nel nuovo regime processuale “le preclusioni all’esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria. Ne consegue che, ove le parti abbiano optato per la trattazione scritta ai sensi dell’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ottenendo dal giudice la concessione dei relativi termini con l’ordinanza che fissa l’udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184, primo comma, cod. proc. civ., nel corso di quest’ultima esse hanno la facoltà di chiedere l’assegnazione di un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; sicché non è tardiva la prova testimoniale articolata per la prima volta entro il termine assegnato dal giudice ai sensi del citato art. 184 cod. proc. civ” (cfr. per tutte Cass. n. 81 del 10/01/2012).

Il quarto motivo di appello, con il quale si reitera l’eccezione di conflitto di interessi tra *** e la tutrice UUU per violazione degli artt. 78 e 79 c.p.c., è invece inammissibile.

Se è vero che, avendo gli attori chiesto la risoluzione della donazione in favore di UUU per inadempimento da parte della donataria dell’onere posto dal donante in favore della figlia ***, la tutrice e l’interdetta si trovano in una posizione di potenziale conflitto di interessi, è anche vero che il Tribunale con ordinanza in data 4/11/2014 il Tribunale ha rigettato la stessa ritenendo nella specie applicabili gli artt. 424, 346 e 360 c.p.c..

Orbene, risulta accertato dal primo giudice e non contestato in questa sede dagli appellanti che GGG è stata nominata protutrice della sorella *** e risulta documentato in atti che la stessa si è costituita in giudizio unitamente alla sorella UUU e ha speso la qualità di protutrice sia in primo grado (cfr. comparsa conclusionale) sia nel presente giudizio di appello, assumendo difese sovrapponibili a quelle articolate dalla tutrice.

Non avendo l’appellante dedotto alcun profilo di opposizione di interessi tra la protutrice e l’interdetta, quest’ultima risulta validamente rappresentata in giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Nel merito, il primo motivo di appello, con il quale si contesta la cond*** al rimborso delle spese legali in favore dell’appellata GGG, non appare meritevole di accoglimento.

Ora a prescindere dal fatto che gli appellanti nell’atto di citazione hanno chiesto la cond*** di GGG al pagamento delle spese legali del giudizio di divisione, senza subordinare detto onere all’eventuale condotta processuale di contestazione della domanda di divisione, come sopra già evidenziato UUU e GGG si sono costituite in giudizio (in proprio oltre che nella spiegata qualità) congiuntamente, hanno svolto difese tra loro sovrapponibili e a seguito della avvenuta rinuncia all’eredità dei comuni genitori sono state estromesse dallo stesso. A fronte della attuata scelta processuale costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, c.p.c.” (cfr. Cass. ord. n. 25803 del 30/10/2017). Nella specie la liquidazione delle spese legali compiuta dal primo giudice non solo non ha tenuto conto dell’aumento previsto per il numero di parti, ma è stata contenuta in un valore compreso tra lo scaglione minimo e quello medio.

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di appello con il quale si impugna il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di riduzione della donazione per lesione della legittima, non avendo gli attori allegato e provato la composizione del plesso ereditario e la misura della lesione.

Gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della decisione, rilevando da un lato che essi avevano “allegato e comprovato come l’unico bene dell’asse ereditario relitto dal de cuius fosse l’immobile oggetto della donazione modale” e dall’altro che le convenute non avevano mai contestato tale circostanza.

La ricostruzione operata dagli appellanti non appare conforme a verità.

Ai punti 18-20 dell’atto di citazione del 14/4/2008 gli odierni appellanti, dopo aver affermato che l’immobile donato in forza della richiesta risoluzione deve ritenersi “compreso nella massa ereditaria devoluta per legge agli eredi legittimi secondo le rispettive spettanze”, hanno espressamente affermato che “intendono ottenere l’attribuzione dei diritti loro spettanti oltre che sull’immobile oggetto della domanda di risoluzione della donazione anche sull’intero patrimonio relitto a seguito della morte dei coniugi *** e ***, in virtù dell’aperta successione ereditaria”, patrimonio che risulterebbe costituito “anche da valori mobiliari e attribuzioni previdenziali ed assistenziali erogate in favore dei coniugi … di cui non hanno mai avuto il rendiconto dalla sig.ra UUU”. Identiche allegazioni fattuali sono state riportate ai medesimi punti nell’atto di citazione in data 28/11/2008, mentre nell’atto di citazione in data 1/9/2011 (diretto a UUU nella qualità di tutrice di *** e a GGG) più sinteticamente al punto 16 hanno ribadito che “intendono ottenere l’attribuzione dei diritti loro spettanti oltre che sull’immobile oggetto della domanda di risoluzione della donazione anche sull’intero patrimonio relitto a seguito della morte dei coniugi *** e ***”.

Alla luce delle effettive allegazioni svolte dagli attori correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda qui in esame, facendo applicazione del consolidato principio di diritto per cui “in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius” (cfr. Cass. sent. n. 1357 del 19/01/2017).

Infine non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti lamentano l’erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risoluzione della donazione modale per inadempimento della donataria.

Premesso che nessuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione del primo giudice, risultando chiaro, oltre che condiviso da questa Corte, che la convivenza rappresenta solo una delle possibili modalità dell’adempimento dell’obbligo di assistenza morale e materiale, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato a pag. 22 dell’atto di appello, UUU non ha “confessato” che dopo la donazione del 1991 ha convissuto con la sorella *** solo a partire dal 2008, ma ha affermato di essere tornata a vivere presso la casa paterna con la madre e la sorella dopo la morte del padre (21/4/1999) a causa delle difficoltà a deambulare della genitrice e delle difficoltà economiche di quest’ultima, alla quale avevano sospeso la pensione di reversibilità. Tale circostanza è confermata dalle risultanze del certificato di residenza storico del 16/11/2012 (cfr. doc. 8 del fascicolo di appello delle appellate), da cui risulta che UUU ha trasferito la sua residenza in via (e cioè all’indirizzo della casa paterna) a far data dal 17/5/1999. Per quanto la grafia non sia nitidissima è evidente non solo che il grafema del verbale di udienza relativo all’anno si debba leggere come 2000 e non come 2006, ma tale conclusione si desume anche dalla esposizione logica dei fatti che precedono il grafema medesimo, che fissa in circa un anno dopo la morte del padre il ritorno nella casa paterna.

Detta convivenza, come ammesso dalla medesima UUU si è protratta fino al maggio 2006 quando, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre (affetta da un linfoma dei globuli bianchi, tumore maligno che ha imposto diversi cicli di chemioterapia c.d. CHOP presso l’Ospedale Civile di -cfr cartella clinica sub doc. 8 del fascicolo di primo grado di parti appellate), *** è stata collocata presso la struttura “***” in dove è rimasta fino al 30/9/2007 (cfr. dichiarazione a firma del legale rappresentante della *** s.r.l. divisione del 31/1/2012 sub doc. 10 ibidem) e cioè fino a qualche mese dopo la morte della madre avvenuta 2/5/2007.

Risulta poi dalle dichiarazioni del teste *** (amministratore della società che gestiva la struttura di ricovero) che *** è stata collocata presso la residenza “***” in per circa cinque mesi nel 2009 (a causa dello stato di gravidanza avanzata della tutrice), per poi tornare definitivamente ad abitare con la sorella UUU fino alla data odierna.

La ricostruzione effettuata non può essere superata dalle dichiarazioni della teste *** (figlia dell’appellante YYY) sia perché le sue dichiarazioni (in particolare quanto al ricovero di *** presso la struttura sanitaria denominata dal 2006 al 30/9/2009 cap. 7) risultano smentite dal teste ***, non portatore di alcun interesse neppure morale all’esito della lite, la cui credibilità non è stata contestata dagli appellanti, sia perché appaiono in sé contraddittorie (la teste dopo aver affermato che *** ha dimorato presso strutture sanitarie dal 2006, ha confermato anche se non per conoscenza diretta che *** dall’ottobre 2007 fino alla data odierna vive a con la sorella UUU -cp. 10), sia perché la circostanza che la nonna e la zia *** hanno smesso di frequentare la domenica l’abitazione sua e di sua madre a seguito di una discussione tra quest’ultima e la sorella UUU in un’epoca non precisata tra il 2003 e il 2006 (la teste ha riferito di aver gestito un’attività presso il mercato per sette anni a far data dal 1999 e quindi fino al 2006), non esclude la convivenza di UUU con la madre e la sorella ***. Né può ragionevolmente dubitarsi della gravità della malattia della defunta sig.ra *** (come stigmatizzato a pag. 24 dell’atto di appello), tenuto conto della cartella clinica versata in atti, che, si ripete, documenta oltre che l’osservanza di una pesante terapia domiciliare, anche plurimi cicli di chemioterapia eseguiti in regime di day hospital presso l’Ospedale Civile di e che l’hanno condotta alla morte.

Per il periodo in cui *** è stata ricoverata presso le predette strutture sanitarie (dal maggio 2006 all’ottobre 2007 e per cinque mesi nel 2009) UUU ha comunque continuato a prestare assistenza alla sorella con visite continue e provvedendo economicamente alle esigenze diverse dal vitto e dall’alloggio.

A riguardo vengono in rilievo le dichiarazioni del già citato teste ***, il quale ha precisato che UUU “telefonava sempre”, che egli riteneva che UUU fosse l’unica parente di *** perché quest’ultima non riceveva telefonate o visite da altre persone e che nell’arco della complessiva durata della permanenza di cinque mesi UUU ha portato per un periodo prolungato la sorella presso la sua abitazione in due occasioni. La prima risulta precisata nelle dichiarazioni rese dal medesimo teste in data 16/8/2009 ai Carabinieri della stazione di (cfr. doc. nel fascicolo delle appellate): *** è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per un’ernia ombelicale presso l’Ospedale di, durante sua degenza “è stata sempre accudita dalla sorella UUU”, la quale dopo le sue dimissioni ha provveduto ad occuparsi della convalescenza.

La seconda è invece precisata dalla relazione in data 28/9/2009 del dr. ***, responsabile del centro di salute mentale, (cfr. doc- nel fascicolo delle appellate): *** è rimasta per circa due mesi presso la sorella UUU a seguito della nascita del secondo figlio di quest’ultima, così da poter condividere la gioia del nipotino appena nato. Nella stessa relazione il dr. *** dà atto anche che durante la permanenza presso la struttura la Famiglia “*** trascorre tutte le festività con la sorella che provvede ad ogni sua necessità in prima persona perché la pensione basta solo a pagare la retta”.

Gli elementi fin qui esposti trovano una ulteriore conferma nelle dichiarazioni della teste ***.

Gli appellanti hanno con fermezza affermato la non credibilità di detta teste perché avrebbe dichiarato il falso circa il luogo della sua effettiva residenza. Assumono infatti che, contrariamente a quanto dichiarato, ella sarebbe residente dal 30/7/1993 presso l’immobile oggetto di donazione.

La circostanza è documentalmente smentita non solo dal certificato di residenza storico in data 18/1/2016 prodotto dalle appellate, ma dallo stesso certificato in data 10/11/2015 prodotto dagli appellanti a sostegno dell’eccezione di non credibilità della teste, nei quali univocamente risulta che la *** ha trasferito la sua residenza presso l’immobile oggetto di donazione in data 20/3/2014. Le conseguenti ardite deduzioni svolte dagli appellanti non possono pertanto che essere disattese, non risultando provata alcuna altra circostanza di fatto idonea ad incrinare la credibilità delle dichiarazioni rese.

Ciò posto, le dichiarazioni della teste in esame (a conoscenza dei fatti perché vicina di casa che in tale qualità faceva compagnia alla defunta La Greca) danno atto: del fatto che nel periodo dal 1991 al 1999-2000, quando UUU abitava presso un indirizzo diverso dalla casa paterna, si è sempre recata ivi per stare con la sorella ***; che la stessa durante la malattia di entrambi i genitori ha provveduto da sola ad accudire loro oltre che la sorella ***; e che nel periodo in cui

*** è stata ricoverata presso le strutture sanitarie e La Famiglia UUU “prendeva la sorella la domenica e la riportava la sera”.

Confermando il quadro già emerso, la teste ha poi aggiunto che “quando i genitori stavano bene, le frequentazioni si verificavano solo se i sigg. *** e *** invitavano i figli. Successivamente dopo che il sig. *** e *** si sono ammalati, non si è visto nessuno degli altri figli”. Tali dichiarazioni, in quanto provenienti da un soggetto terzo non portatore di alcun interesse all’esito della lite, costituiscono un ulteriore elemento di valutazione di non credibilità della teste ***.

Le conclusioni raggiunte dal primo giudice per cui UUU ha fornito piena prova di aver adempiuto all’onere posto a suo carico, provvedendo all’assistenza morale e materiale in favore della sorella *** devono pertanto essere interamente confermate, così come il mancato adempimento degli appellanti dell’onere di allegazione e prova circa la necessità da parte della interdetta di cure e assistenza maggiori.

In accoglimento della domanda avanzata dalle appellate ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione dell’atto di appello.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Stante la soccombenza integrale dell’appellante ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 17 L. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n. del 8-13/7/2015 pronunciata dal Tribunale di Avezzano, così decide nel contraddittorio delle parti:

rigetta l’appello; ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizone dell’atto di appello; condanna gli appellanti al rimborso in favore delle appellate delle spese di lite, liquidate nella misura di € 10.00,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA; dichiara parti appellanti tenute al pagamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

L’Aquila, il 7/5/2019

Il Presidente

Il Consigliere Est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati