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Codice Civile
Codice Penale

Difetto di giurisdizione, contratto prestazione di servizi internazionali

La sentenza chiarisce i criteri per distinguere un contratto di compravendita da uno di prestazione di servizi in ambito internazionale, applicando il Regolamento UE n. 1215/2012. La giurisdizione è determinata in base al luogo di esecuzione dell’obbligazione principale. Nel caso specifico, la lavorazione doveva avvenire in Slovenia, quindi la giurisdizione spetta al giudice sloveno.

N. R.G. 3730/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4423_2024_- N._R.G._00003730_2020 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3730/2020 promossa da:
con il patrocinio dell’avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to COGNOME
Attore contro con il patrocinio dell’avv.to NOME COGNOME e dell’avv.to NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Trieste, INDIRIZZO presso il difensore avv.to COGNOME
Convenuto Conclusioni Per parte attrice:
“- in via pregiudiziale accertata la giurisdizione del Giudice Italiano;
– nel merito:
respinta ogni avversa domanda, accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti in causa e, per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a le somme da questa già corrisposte e/o sostenute in ragione del contratto, complessivamente pari ad euro 37.774,37;
in via subordinata:
accertare l’inesatto adempimento da parte di alle obbligazioni assunte e, per l’effetto, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni patiti da in una misura non inferiore pari ad euro 37.774,37;
– in via istruttoria:
senza che ciò comporti alcuna inversione dell’onere probatorio, parte attrice insta affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia ammettere prova per interrogatorio e testi sui seguenti capi di prova, da intendersi preceduti dal formale “vero che”:
(…) – in ogni caso:
accertare l’inesatto adempimento da parte di alle obbligazioni assunte e, per l’effetto, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento degli ulteriori danni con riserva di meglio quantificarli in corso di causa o, comunque, così come equitativamente determinati dal Giudice;
– in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario”.

Per parte convenuta:
“in via pregiudiziale:
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere della presente controversia a favore del Giudice sloveno, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, e senza che ciò possa comportare l’accettazione della giurisdizione del Giudice italiano:
rigettare tutte le domande formulate dalla nei confronti della in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
si insiste per l’ammissione della prova testimoniale e interrogatorio formale sui capitoli di seguito indicati (…)”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 2.10.2020, conveniva in giudizio per veder dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso fra le parti e instando per la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

All’udienza del 19 dicembre nessuno si costituiva per parte convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 7.10.2021, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica della citazione, che quindi dava esito positivo e a cui faceva seguito la costituzione della convenuta, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice sloveno e, in via subordinata e nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree promosse.

2.
Le vicende oggetto del presente giudizio traggono origine dall’ordine effettuato da in data 18 maggio 2018, avente a oggetto il taglio laser, la piegatura, la saldatura e le lavorazioni meccaniche di componenti metalliche.

L’ordine costituiva il risultato delle trattative avviate con le offerte del 16 marzo 2018, inviate dalla convenuta all’attrice, indicate coi numeri 147, 147-1 e 147-2, ove si indicava il prezzo per le lavorazioni, con esclusione dei materiali da lavorare (cfr. all.
2-3 della comparsa).

Con e-mail del 26 marzo 2018, inviava a le specifiche tecniche necessarie per eseguire le lavorazioni e informava la società di aver ordinato i pezzi di acciaio, su cui i saldatori della convenuta avrebbero potuto fare pratica prima di realizzare i pezzi ordinati dall’attrice (cfr. all. 4 della comparsa).

Con successiva mail dell’11 maggio 2018, l’attrice chiedeva alla convenuta se fosse possibile reperire sul mercato sloveno i materiali necessari alle lavorazioni, per cui l’ordine effettuato il successivo 18 maggio prevedeva anche l’acquisto dei materiali da parte della convenuta.

3.
Così sintetizzate i termini in fatto della vicenda,
al fine di dirimere il conflitto di giurisdizione fra giudice italiano e giudice sloveno, occorre fare riferimento alla previsione di cui all’art. 7 del regolamento UE n. 1215/2012, che così prevede:
“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

La giurisdizione viene quindi determinata sulla base della natura del contratto oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, la lavorazione avrebbe dovuto essere eseguita in Slovenia, mentre i prodotti avrebbero dovuto essere consegnati in Italia;
avuto quindi riguardo alla previsione sopra riportata, la giurisdizione del giudice nazionale sarebbe ipotizzabile nel caso in cui il contratto fosse qualificabile come “compravendita di beni”, dovendo tali beni essere consegnati in Italia;
la contrario la giurisdizione spetterebbe all’autorità slovena nel caso in cui il rapporto negoziale fosse riconducibile alla “prestazione di servizi”, giacché in tal caso, l’oggetto della prestazione – ossia la lavorazione dei materiali – era in Slovenia.

Parte attrice riteneva irrilevante la circostanza che alcuni dei materiali per le lavorazioni fossero da lei forniti, poiché “ciò non significa che le lavorazioni richieste a fossero ad hoc e tali da trasformare la fornitura in appalto, né che la si fosse obbligata a fornire altri materiali e parimenti a fornire le specifiche tecniche oggetto invece del know-how di che aveva piena discrezionalità nella esecuzione della fornitura”.

Poichè le lavorazioni erano state realizzate dalla convenuta sulla base delle sue conoscenze e con una libertà di gestione, ne seguiva che l’oggetto del contratto era da qualificare quale compravendita, con piena giurisdizione del Tribunale adito.

Osservava parte convenuta come le parti avessero stipulato un contratto avente a oggetto la prestazione di servizi, giacché “i materiali oggetto delle lavorazioni contrattualmente previste dovevano essere originariamente forniti dalla infatti, l’offerta inoltrata dalla contemplava espressamente la sola esecuzione di lavorazioni con espressa esclusione dei materiali;
successivamente e solo su espressa richiesta della i materiali venivano acquistati dalla in Slovenia per conto della controparte”.

Infine, difettava nel caso di specie l’elemento della discrezionalità nella realizzazione dell’opera, che generalmente connota il contratto del produttore che poi vende i prodotti realizzati, atteso che aveva provveduto a dettagliare le specifiche tecniche dei materiali da acquistare, con ciò escludendo ogni discrezionalità in capo alla convenuta.

4. Al fine di distinguere fra compravendita e prestazione di servizi, in particolar modo nelle ipotesi in cui sono coinvolti professionisti che realizzano prodotti in base a uno specifico know how tecnico, occorre richiamare i criteri indicati dalla giurisprudenza.

In punto, appare rilevante in particolare partire dai principi sanciti dalla pronuncia delle Sezioni Unite 156/2020, che richiamando i princìpi della Corte di Giustizia, ha affermato:
“ Ai fini dell’individuazione della giurisdizione (…) la distinzione tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell’art. 5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001 , trova fondamento nella “obbligazione caratteristica” dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio.

Ne consegue che:
a) non assume rilievo, in funzione dell’esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell’ipotesi in cui l’attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno specifico cliente;
b) al contrario, la circostanza che l’acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi;
c) elemento rilevante è l’estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell’ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell’ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell’esecuzione secondo le istruzioni dell’acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi”.

Nel caso di specie, le materie prime dovevano inizialmente essere fornite da (come risulta dalle trattative intercorse) e solo in seguito, alla richiesta della società italiana, la convenuta provvedeva a reperire il materiale necessario sul mercato sloveno;
tale ricerca veniva condotta da non in proprio, come nell’ipotesi del produttore che intende poi rivendere i prodotti realizzati, ma quale mandataria e nell’interesse della circostanza che si desume dal fatto che i materiali erano stati specificamente indicati dalla società italiana.

A ciò si aggiunga il fatto che nell’ordine era stato specificamente aggiunto l’ulteriore costo dei materiali, come accade per le spese sostenute dal mandatario ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c..

Va infine osservato, con particolare riguardo all’ipotesi di cui al punto c) della sentenza sopra richiamata, che la prestazione di riguardava unicamente la realizzazione delle componenti secondo le specifiche istruzioni della senza ulteriori profili di responsabilità nel caso in cui eventuali malfunzionamenti fossero dipesi da un’errata progettazione dei pezzi, a riprova del fatto che la società slovena avrebbe dovuto agire unicamente come “prestatrice di servizi”.

Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che il contratto de quo debba essere qualificato o come prestazione di servizi e, pertanto, la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale la prestazione doveva essere effettuata e quindi nel caso di specie, la Slovenia.

L’eccezione della convenuta deve quindi essere accolta.

5.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice;
atteso il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 26.001,00 ed € 52.000,00 e rilevato che non risulta sia stata svolta attività istruttoria, le spese vengono liquidate in € 6.713,00, oltre accessori.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore del Giudice Sloveno.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che si liquidano in € 6.713 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%, che si pongono a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, 1 agosto 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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