n. 2024/24170 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24170/2024
ORDINANZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_- N._R.G._00024170_2024 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME letto l’art. 127 ter cpc Lette le note depositate dalla parte ricorrente e da osserva quanto segue.
Per effettuare la notifica alle persone fisiche e reperire indirizzo pec è necessaria la consultazione di:
• Reginde il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito direttamente dal , ove sono contenuti i dati dei soli cd. ‘soggetti abilitati esterni’, ovverosia tutti coloro a cui, in virtù del proprio titolo o qualifica di rango non ministeriale, è consentito interagire con un ufficio giudiziario nell’ambito del processo civile telematico (ad es. avvocati, curatori e consulenti tecnici).
• RAGIONE_SOCIALE è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (liberamente accessibile senz’alcuna autenticazione) , gestito dal riconosciuto dal predetto Codice dell’Amministrazione Digitale per tutti i soggetti con obbligo legale di domicilio digitale, a loro volta suddivisi fra Imprese e Professionisti.
• INAD l’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
è indice dei domicili digitali volontari previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, in grado di ricevere gli indirizzi PEC che qualsiasi cittadino può indicare come proprio domicilio digitale, dove poter altresì ricevere tutte le comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione.
Non esiste infatti per le persone fisiche una banca dati onnicomprensiva di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata cui validamente inviare una notifica telematica, ma occorre invece selezionare quella (o quelle) in cui ricercare lo specifico soggetto destinatario, a seconda della sua appartenenza alle diverse categorie in cui sono tutt’ora suddivisi i suddetti pubblici registri.
Agevolmente dalla consultazione del registro RAGIONE_SOCIALE inserendo il codice fiscale corretto quello errato riportato dal ricorrente al fl 1 del ricorso ) si evince l’indirizzo pec del resistente.)
Non risulta però effettuata, in vista della odierna udienza, alcuna nuova notifica al predetto indirizzo pec (che nelle more potrebbe essere nuovamente capiente per la ricezione) benchè questo Giudice, con ordinanza del 4.12.24, lo avesse chiaramente indicato (Nel caso di specie – in ragione del decreto di fissazione che indicava termine per la notifica nel medesimo giorno in cui il ricorrente riceveva dal sistema la pec di mancata consegna – occorre disporre la rinnovazione della notifica al resistente in primis previo nuovo invio alla casella PEC rilevabile da (indirizzo che si rileva fin d’ora e a futura memoria essere diverso da quello della preventiva diffida alla rimozione e subordinatamente, nel caso di persistente mancata consegna, nelle forme ordinarie previa dichiarazione del difensore ex art 137 ultimo comma cpc) In estrema sintesi il ricorrente, in vista della udienza del 3.12.25 effettuava notifica via PEC che non andava a buon fine all’indirizzo (in quanto riceveva un messaggio PEC restituito però dal sistema con la dicitura “… risulta rilevato un errore 5.2.1 – – casella inibita alla ricezione. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema).
• In vista della odierna udienza veniva disposta la rinnovazione della notifica al resistente in primis previo nuovo invio alla predetta casella PEC rilevabile da • Il ricorrente – non ottemperando a quanto disposto da questo giudice – effettuava la notifica nel luogo di residenza in violazione dell’attuale assetto normativo che impone però le notifiche a mezzo PEC, con possibilità di ricorrere alle forme ordinarie ex articolo 137 ultimo comma cpc nei casi tassativi indicati.
Ciò posto si ritiene, pur nella espressa violazione del rigido sistema di notifiche imposto dalla recente riforma, per la clausola di salvaguardia rappresentata dall’art. 156 cpc – norma di carattere generale che impone il divieto di comminare nullità formali agli atti del processo qualora questi abbiano comunque raggiunto lo scopo cui sono stati destinati – che la notifica dell’atto introduttivo abbia comunque conseguito il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo e per l’effetto si dichiara la contumacia del resistente Passando al merito si osserva quanto segue: • Il ricorrente ha adito l’intestato tribunale ex art 700 proponendo la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Ig RAGIONE_SOCIALE.
• giusta pec del 26.11.24 informava il ricorrente dell’assoluta estraneità rispetto alle pretese avanzate, ma non riceveva alcun riscontro con il quale il ricorrente rappresentava l’intento di rinunciare alla domanda nei suoi confronti tanto che Facebook ▪ della assoluta estraneità di (non costituita) ad ogni pretesa ;
del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso di RAGIONE_SOCIALE (già comunicato via pec in data 26.11.24) – costituitasi in giudizio – (società giuridicamente autonoma e distinta rispetto a , con attività di pubbliche relazioni, consulenza e comunicazione, che non ospita, gestisce nè controlla Facebook ne per gli utenti italiani);
del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso di costituitasi in giudizio – (società giuridicamente autonoma e distinta rispetto a , con attività di consulenza nel settore del marketing e pubblicitario in Italia) .
Chiedeva quindi , rinunciando alla domanda nei confronti dei predetti resistenti (., Ig ) di integrare il contraddittorio nei confronti di con sede in , CODICE_FISCALE , quale fornitore dei servizi del social network Instagram per gli utenti della regione Europa.
• Non sfugge a questo Giudice che il ricorrente evidenziava già in ricorso che l’invocata responsabilità della mancata rimozione del video in oggetto da parte dei resistenti non potrebbe che configurarsi se non all’esito della intimazione e diffida loro inviata (fl 6-7 del ricorso).
• Non sfugge però che il ricorrente ha inviato PEC di diffida – non già a – ma a • tale indirizzo è però la PEC della RAGIONE_SOCIALEPartita IVA: – Codice Fiscale: Indirizzo: INDIRIZZO – 22100 – COMO (CO) con sede legale in INDIRIZZO a Como, in Lombardia.
, società che opera nel settore degli alberghi e delle strutture simili con il codice ATECO 55.1.
RAGIONE_SOCIALE • Il ricorrente avrebbe dovuto sapere, agendo con prudenza, a quali soggetti indirizzare la domanda in sede giudiziaria, e prima ancora la diffida, e non già invocare ex post l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto, mai diffidato anteriormente al giudizio, lì dove correttamente – si ribadisce – l’ stesso evidenziava, a chiare lettere, che la responsabilità della mancata rimozione del video in oggetto da parte dei resistenti non potrebbe che configurarsi se non all’esito della intimazione e diffida loro inviata (in realtà si ribadisce mai inviata ai reali destinatari ma solo a soggetti estranei). • A ciò si aggiunga che non si verte nel caso specifico nell’ipotesi di litisconsortio necessario sul lato passivo atteso che non vi è la inscindibilità di situazioni giuridiche sostanziali ovvero un unico rapporto plurisoggettivo ovvero istanza di condanna ad una prestazione •
Il ricorrente invero avrebbe potuto conseguire il risultato utile invocato (la rimozione del video dai profili social del anche in contraddittorio con il solo che ha proceduto alla pubblicazione sul proprio social network ed del video contestato ed ha ovviamente facoltà di rimuoverlo.
• A ciò si aggiunga che il ricorrente – che ha sollevato la questione di non integrità del contraddittorio – ha invocato nel ricorso introduttivo l’eventuale responsabilità delle società proprietarie di e (erroneamente identificati nei resistenti italy.
nei confronti dei quali poi rinunciava alla domanda) nella omessa rimozione di contenuti violativi della privacy;
rimozione che riferiva e documentava di avere richiesto giusta pec di diffida inoltrata però a una società alberghiera (EMAIL ovvero alla RAGIONE_SOCIALEPartita che opera in tutt’altro settore).
• Quanto al ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio, si evince analogamente che il ricorrente inviava però diffida all’indirizzo pec (indirizzo pec, diverso da quello in cui tentava la successiva notifica del ricorso, ovvero reperibile dal registro inipec);
invero l’indirizzo pec al quale inviava la diffida è indirizzo pec istituzionale finalizzato a consentire un contatto diretto del parlamentare con l’elettorato in relazione al ruolo politico svolto ed invero spesso gestito dalle segreterie del deputato ;
non è certo indirizzo idoneo per inviare una diffida in relazione al video in oggetto caricato sui profili social dal al quale rituale diffida doveva essere inviata all’indirizzo pec e nel caso di mancata ricezione nelle forme ordinarie.
• Appare in estrema sintesi gravemente censurabile il totale difetto di prudenza e diligenza da parte del ricorrente prima di introdurre la presente procedura giudiziale (evitabile verosimilmente previa corretta e rituale diffida ai diretti interessati) in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi che sconta la carenza cronica di magistrati;
Difetto di prudenza che si è tradotto in:
• Mancata consultazione del registro RAGIONE_SOCIALE per inviare la preventiva diffida al pertanto citazione in giudizio del predetto (senza offrire preventiva prova di diffida stragiudiziale alla rimozione dei video in oggetto);
• invio di PEC di preventiva diffida a ad un indirizzo PEC che è di pertinenza della RAGIONE_SOCIALEPartita IVA: – Codice Fiscale:
Indirizzo: INDIRIZZO – 22100 – COMO (CO) società che opera nel settore degli P.• mancata rinnovazione della notifica nelle modalità indicate dal giudice nell’ordinanza del 4.12.24 atteso che nelle more la casella pec poteva ritornare ricettizia;
• mancata rinuncia a seguito della PEc del 26.11.24 di RAGIONE_SOCIALE alla domanda inducendola così alla costituzione;
• citazione di soggetti assolutamente estranei e/o privi di titolarità passiva (società che esercita il Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli);
italy;
Nel rigettare la domanda si prende atto della rinuncia alla pronunzia sulle spese da parte dei resistenti costituiti e nulla si dispone in relazione ai resistenti contumaci e per l’effetto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Pqm Rigetta la domanda Nulla per le spese Si comunichi Napoli 2.1.25 Il Giudice dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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