Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. ssa NOME COGNOME Presidente Dott. ssa NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1403_2024_- N._R.G._00000624_2023 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024
nella causa nr 624/2023 promossa da:
elettivamente domiciliati all’indirizzo pec presso l’avv NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per mandato in atti del 30.01.2020, APPELLANTE Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Chiavari (GE) alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che, unitamente e disgiuntamente con l’avv. NOME COGNOME la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’Appellante:
“Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello di Genova, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, richiamate le difese ed eccezioni tutte già proposte in primo grado, previa ogni pronuncia del caso ed ogni adempimento meglio visto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 2871/2022, resa inter partes il 20/12/2022, depositata in pari data, ed in accoglimento della domanda dell’appellante:
confermare la sentenza nella parte in cui è stata condannata alla restituzione della somma di euro 2.750,00 nei confronti del Sig. -riformare la sentenza nella parte restante e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto dell’appellante ad ottenere da la somma di euro 6.000,00, quale importo doppio rispetto quanto corrisposto a titolo di caparra confirmatoria e, per l’effetto, condannare la a corrispondere all’appellante la somma di euro 6.000,00, oltre interessi dalla proposta d’acquisto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA.
Per l’Appellata:
“ Voglia l’Ill.ma Corte D’Appello di Genova, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del caso, in via principale, rigettare l’appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto per le motivazioni esposte in atti e, per l’effetto confermare, l’appellata sentenza n. 2871/2022 del 19.12.2022, pubblicata il 20.12.2022 del Tribunale di Genova, nel procedimento recante n. di R.G. 5027/20, nella persona del Giudice Dott.ssa COGNOME nella parte in cui ha dichiarato accertato l’inadempimento dell’attore, e dichiarato risolto il contratto di vendita a norma dell’art. 1385 c.c. , in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE dichiarando il diritto di quest’ultima a ritenere la somma di euro 3.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria; in via incidentale, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto della società al riconoscimento dei compensi / provvigioni, quantificati nella somma di euro 2.750,00, in relazione all’attività di vendita del mezzo usato di proprietà nonché a titolo di rimborso spese per i motivi esposti in atti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2871/2022 il Tribunale di Genova rigettava la domanda spiegata da nei confronti di volta a far accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la somma complessiva di euro 8.750,00, di cui euro 2.750,00 quale somma indebitamente trattenuta dalla convenuta sul corrispettivo di vendita del camper usato lasciato in conto vendita dall’attore, ed euro 6.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria (di euro 3.000,00) versata all’atto della sottoscrizione di proposta di acquisto di un camper nuovo, rispetto alla quale – asseritamente – quale parte venditrice, si era resa inadempiente. fondamento della domanda deduceva di aver sottoscritto, in data 20.09.2018, con proposta di acquisto (doc. 1 produz.
attore) del veicolo tipo camper modello TARGA_VEICOLO marca corredato degli optionals dettagliatamente descritti nella scheda tecnica allegata (doc. 5) al prezzo concordato di euro 47.000,00 , di cui euro 3.000,00 versati all’atto della sottoscrizione, ed imputati a caparra confirmatoria;
euro 24.000,00 mediante imputazione del prezzo di vendita di un camper usato di sua proprietà (Modello TARGA_VEICOLO Marca TARGA_VEICOLO immatricolazione anno 2023), lasciato in conto vendita alla convenuta, e l’importo residuo di euro 23.000,00 da corrispondersi saldo all’atto dell’acquisto (precisamente:
“prima dell’immatricolazione del veicolo, a comunicazione di veicolo pronto e messo a disposizione”)
(doc. 1).
Deduceva di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte nel preliminare di vendita, avendo corrisposto la caparra confirmatoria concordata in data 21.09.2018 (doc. 2), ed avendo consegnato nei primi giorni di novembre il camper usato, che aveva prontamente venduto già il 13 novembre 2018.
Confidando nel buon fine della proposta di acquisto, inoltre, in un primo tempo l’attore aveva anche rinunciato alla corresponsione immediata dei 24.000,00 euro del prezzo di vendita del proprio camper usato.
Dopo un fitto scambio di messaggeria telefonica (screenshot sub. 2) con la tuttavia, cui l’attore aveva sollecitato la consegna del camper ordinato entro la scadenza concordata (verbalmente) del 30 maggio 2019, in cui la convenuta aveva continuato ad addurre motivi vari per procastinare ulteriormente la data di consegna, nel mese di aprile l’attore aveva dichiarato ad di non avere più interesse all’acquisto dopo la scadenza concordata del 30 maggio 2019, e chiesto di rimettergli il pagamento dei 24.000,00 euro ricavati dalla vendita del , e la restituzione della caparra versata. Soltanto, tuttavia, dopo numerose sollecitazioni, in data 19.06.2019, aveva ricevuto da un bonifico dell’importo di euro 21.250,00 , corredato – a giustificazione della differenza rispetto al prezzo di vendita del camper usato – di fattura (doc. 4) dell’importo di euro 2.750,00 con causale “provvigione per camper TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO e ripristino finestra letto basculante x infiltrazione”, somma che l’attore dichiarava di incassare a titolo di acconto sul maggior avere.
Dopo qualche tentativo di soluzione stragiudiziale della vicenda, aveva infine citato in giudizio deducendo il legittimo esercizio, a fronte del grave inadempimento della controparte, del diritto di recesso di cui all’art 1385 c.c., con diritto alla restituzione del doppio della caparra, nonché il proprio diritto a ricevere il pagamento della differenza sul maggior prezzo di vendita del proprio camper RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata pattuita con la convenuta alcuna provvigione.
ritualmente costituita in giudizio, aveva contestato a sua volta a di essere inadempiente per aver rifiutato il mezzo promesso in vendita “in quanto, a suo dire, di meccanica e qualità superiori rispetto al mezzo ordinato”.
Difatti, “nonostante ciò non comportasse alcuna variazione sul prezzo, il Sig insisteva per acquistare un camper TARGA_VEICOLO con meccanica 2.3130 cv e pertanto adoperava al fine di poter reperire quanto desiderato da parte attrice entro il mese di maggio 2019 come pattuito..
”.. Deduceva inoltre la convenuta di aver offerto all’attore anche un secondo camper Modello RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO con meccanica TARGA_VEICOLO cv, rispondente alle richieste del ed in pronta consegna (doc. 3), e che anche tale automezzo fosse stato pretestuosamente rifiutato dall’attore perché da qualche giorno ricoverato presso i locali “e, a suo dire, utilizzato per l’esposizione”.
“Costretta a pagare alla casa madre il mezzo cliff 540 ordinato dal e consegnato presso i propri locali”, stante l’inadempimento di controparte, deduceva di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso e trattenuto la caparra, ex art 1385 c.c., sicché spiegava domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento del sig relativamente al contratto di acquisto sottoscritto tra le parti e per l’effetto dichiararsi la legittimità del recesso esercitato da e del trattenimento della caparra confirmatoria; in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento con conseguenziale condanna al risarcimento danno;
in ogni caso accertare la legittimità del trattenimento della somma di euro 2.750,00 a titolo di compenso per l’attività di intermediazione svolta.
Svolta l’ istruttoria, documentale ed orale, all’esito della escussione dell’unica teste ammessa, di parte convenuta, il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale avente ad oggetto la somma chiesta a titolo di provvigione, compensando, in virtù della soccombenza reciproca, le spese di lite del grado.
A motivo del rigetto della domanda attorea, assumeva il Giudicante che “dall’istruttoria testimoniale” fosse emerso che avesse rifiutato “il nuovo mezzo.. consegnato alla dal produttore..
” “in quanto, a suo dire, quello offerto fosse di meccanica e qualità superiori (180 KW di potenz ), nonostante ciò non comportasse alcuna variazione di prezzo” e che, successivamente, avesse anche rifiutato “l’ulteriore mezzo modello Cliff TARGA_VEICOLO con meccanica 2.3.130 come ordinato dal in quanto utilizzato, secondo quest’ultimo, per esposizione.
Circostanza non provata e che ha comportato l’esborso da parte della alla casa madre, comunque, del prezzo di vendita”.
(pag. 6 sentenza gravata), sicché “alla luce dell’ingiustificato diniego del Sig al ritiro sia del primo che del secondo mezzo, non ritenendosi fondanti le circostanze attoree addotte di potenza superiore e utilizzo, peraltro non provato, di mezzo da esposizione” doveva ritenersi provato l’inadempimento dell’attore, e dunque legittimo il recesso esercitato da con ritenzione della caparra.
Attesa la alternatività tra azione di recesso ex art 1385 c.c. e risoluzione per inadempimento contrattuale, ed il carattere subordinato della domanda di risoluzione proposta dalla parte convenuta in riconvenzionale, il Giudice accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata in via principale, rigettando quella ulteriore, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a trattenere la somma di euro 2.750,00 a titolo di compenso e/o provvigione in relazione alla effettuata vendita del mezzo usato, motivando che “trattandosi di una permuta” il contratto concluso non integrasse “una vendita autonoma”. la sentenza suddetta ha proposto appello concludendo come in epigrafe.
Si è costituita resistendo all’appello, e proponendo a sua volta appello incidentale.
All’udienza del 23.11.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha formulato una proposta di soluzione transattiva rinviando all’udienza del 24.10.2024 (poi anticipata al 17.10.2024) ex art 352
cpc. Nessuna delle parti avendo aderito alla proposta di composizione bonaria, all’esito del deposito delle note di trattazione per l’udienza del 17 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante ha impugnato la sentenza gravata deducendo “Erronea e contradittoria valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie”.
Nessuna prova era stata in realtà fornita dalla convenuta della offerta dei mezzi asseritamente rifiutati dall’attore, mentre il Giudice non aveva minimamente tenuto conto della produzione sub 2, vale a dire della riproduzione fotografica (screenshot) di messaggi telefonici intercorsi tra (non contestati da controparte) da cui si evincevano i ripetuti solleciti e le rimostranze rivolte alla convenuta da per la mancata consegna del camper ordinato entro il termine massimo concordato da ultimo nel 30 maggio 2019. Dalla documentazione agli atti e dalla deposizione testimoniale, in realtà, è possibile solo evincere che l’unico veicolo offerto dalla all’odierno appellante in adempimento della proposta di acquisto sottoscritta nell’ottobre 2018, fosse stato un prodotto diverso da quello ordinato, un camper di 180 kw invece che di 130 kw, il che giustificava ampiamente il rifiuto dell’attore, ed indipendentemente dalle ragioni soggettive o specifiche, che in nessun caso avrebbero potuto rendere il motivo “ingiustificato”. Oltre a confermare la circostanza che il prodotto fornito rispetto a quello ordinato fosse diverso, la teste escussa aveva confermato altresì i ritardi nella consegna, affermando che quanto ordinato nella proposta di acquisto sarebbe dovuto arrivare a marzo 2019 ma nella non fosse mai stato consegnato alla Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza gravata per “Erronea valutazione dei principi giuridici in ambito di compravendita e di inadempimento alla stessa legato”.
Il Giudice di prime cure non aveva tenuto in nessun conto che anche in ambito di compravendita non si può prescindere, per determinare a carico di chi sia configurabile inadempimento, dall’istituto della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c..
Nel caso in questione, l’unico ad aver posto in essere una diffida ad adempiere era stato proprio l’odierno appellante circostanza totalmente ignorata dal giudice di prime cure.
nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità dell’appello ex art 342 cpc , e proposto appello incidentale avverso la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento del diritto a trattenere la somma di euro 2.750,00 a titolo di compenso/provvigione per l’attività relativa alla vendita del mezzo usato del Erroneamente il Giudice aveva rigettato la domanda assumendo che il bene fosse stato ceduto in permuta e che non si trattasse di vendita autonoma, mentre in realtà i due contratti erano collegati ed inscindibili, sicché venuta meno la causa relativa alla permuta, “emerge quale contratto la consegna del mezzo usato del in conto vendita a che ha diritto a chiedere il compenso per provvigione e le spese relative alle riparazioni eseguite”. L’eccezione preliminare di inammissibilità ex art 342 cpc sollevata dalla parte appellata è infondata, avendo parte appellante sufficientemente individuato tanto le parti della sentenza da riformare quanto le censure specificamente mosse alle parti di sentenza oggetto di gravame.
Venendo al merito, l’appello principale è fondato.
Dalla documentazione prodotta agli atti emerge che il sig con la proposta di acquisto sottoscritta il 20.09.2018 (doc. 1) avesse ordinato ad un veicolo caravan TARGA_VEICOLO specificandone dettagliatamente caratteristiche tecniche ed optionals richiesti mediante rinvio alla “scheda tecnica” espressamente nella scrittura (doc 5 produzione di parte attrice).
La stessa teste di parte convenuta (verbale di udienza del 29.11.2021) ha confermato la circostanza “ADR Giudice:
“Preciso che l’ordine del 20.09.2018 riguardava sempre un camper RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, ma con optional e caratteristiche personalizzate indicate direttamente dal sig. Tanto dalla documentazione allegata dalla parte attrice (gli screenshot prodotti sub 2) quanto dalla corrispondenza via e email prodotta dalla parte convenuta (doc. 2) emerge inoltre che, seppure l’ordine di acquisto sottoscritto tra le parti non recasse alcuna indicazione circa il tempo di consegna del bene ordinato, fosse stato verbalmente concordato tra le parti – dopo un certo numero di differimenti – quale termine ultimo per la consegna del camper ordinato dal sig la data del 30 maggio 2019. Incontestato è, inoltre, che il Sig manifestò ad di non avere più interesse, in caso di consegna oltre tale data, all’acquisto, esprimendo chiaramente la propria volontà di recedere dallo stesso ove controparte non avesse rispettato tale scadenza.
Ciò emerge dagli screenshot sub 2 produzione di parte attrice che si riportano di seguito :
“(17 aprile 2019) “ data più che certa, 30 maggio o rinuncio all’ordine” 30 aprile 2019:
“Buongiorno , ad oggi ancora non mi hai dato risposto.
Confermo la mia precedente richiesta di annullamento della proposta di acquisto.
Grazie” 27 maggio 2019:
“Buongiorno , oggi è il 27 maggio e ancora non mi hai dato notizie.
Ti ricordo che il termine ultimo è il 30 maggio, dopo tale data, come ti ho più volte detto e scritto, considero l’ordine annullato e ti invito ancora una volta a farmi il bonifico dell’anticipo che ti ho versato e della caparra.
Sono stato molto più che paziente..
ma tutto ha un limite” Risulta infine, tanto dalla documentazione agli atti (doc. 6 parte convenuta), quanto dalla deposizione resa dall’unica teste escussa, che il veicolo che venne – peraltro con ritardo – effettivamente fornito dalla in esecuzione dell’ordine di acquisto del 26.10.2018 (doc. 6 citato) avesse caratteristiche rilevanti difformi – quale la potenza del motore – rispetto a quello ordinato dall’attore, il quale, peraltro, come anzidetto, momento dell’ordine di acquisto aveva formulato richiesta specifica di optionals e personalizzazioni. In particolare, sicuramente il veicolo offerto aveva una potenza di 180 KW laddove quello oggetto dell’ordine di acquisto richiesto dall’attore doveva avere un motore di potenza 130KW.
La circostanza è stata ulteriormente confermata dalla teste escussa la quale ha dichiarato:
“ NOME “ Preciso che il sig aveva ordinato un mezzo di potenza, mi pare, sui 130 KW e ne è arrivato uno di potenza 180 kw…” Ed ancora:
“ NOME “Preciso che visionato anche tale mezzo, il Sig non lo voleva acquistare adducendo la scusa della meccanica a 180 kw, nonostante gli fosse stata offerta gratuitamente, come ho già detto, e nonostante si potesse guidare con la patente B in uso al Sig. Parte convenuta, dunque, non ha mai contestato la circostanza che il veicolo effettivamente offerto a in adempimento della proposta di acquisto del 21.09.2018 fosse difforme da quello richiesto dall’attore, affermando nelle proprie difese – ed il Giudice ha ritenuto accertata la circostanza – che, oltre a rifiutare l’offerta del veicolo di potenza 180 KW, l’attore avrebbe altresì rifiutato l’offerta di altro veicolo “uguale” a quello oggetto della proposta di acquisto con la motivazione che lo stesso fosse stato utilizzato in esposizione. La circostanza dell’offerta di tale secondo veicolo, contestata dall’attore, in realtà è rimasta priva di riscontro.
Il doc 5 di parte convenuta (mail del 12 aprile 2019 da a tale ) fa un generico riferimento al rifiuto da parte del sig di un “540” peraltro “bianco” “che ha RAGIONE_SOCIALE in casa”:
il riferimento è troppo generico per poter valutare che si tratti di un veicolo conforme alle richieste del veicolo ordinato ad – molto circostanziate, come si è visto – tra cui ad esempio proprio il colore del mezzo ordinato, che doveva essere grigio metallizzato.
La stessa teste escussa , sul punto ha reso una deposizione irrilevante, atteso che ha dichiarato:
“ Il mezzo da acquistare era un RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, che ordinammo successivamente, in data 20.09.2018.
Preciso che prima di questa data , il nel giugno/luglio 2018 visionava un mezzo uguale, che però non volle perché già arrivato in negozio, nonostante fosse nuovo, prima che lui lo visionasse”.
NOME “Era arrivato tre/quattro giorni prima che il sig venisse a vederlo, noi lo avevamo contattato subito”.
Il riferimento della testimone ad una data antecedente a quella dell’ordine, esclude che la teste possa aver fatto riferimento ad una offerta di adempimento dell’obbligazione assunta nella successiva proposta di acquisto.
In ogni caso, peraltro, l’estrema genericità della descrizione del mezzo offerto non consente di escludere che si trattasse anche in questo caso dell’offerta di “aliud pro alio”.
Da una più attenta valutazione delle risultanze istruttorie deve pertanto complessivamente concludersi che la convenuta non abbia fornito la prova di avere adempiuto all’obbligazione assunta, né è risultato provato l’inadempimento del sig che del tutto legittimamente ha rifiutato l’offerta di un prodotto con caratteristiche rilevanti (come la potenza del motore) diverse da quelle del prodotto ordinato.
Risulta invece provato dalla – incontestata – riproduzione della messaggeria telefonica intercorsa tra le parti (prodotta sub 2 produzione di parte attrice) che, successivamente ai ritardi ed alle sollecitazioni inevase, il sig diffidò espressamente ad adempiere all’obbligazione assunta entro il termine del 30 maggio 2019, decorso il quale, nel perdurante grave inadempimento della odierna appellata, questi legittimamente esercitò il diritto di recesso ex art 1385 c.c., maturando il diritto alla restituzione del doppio della caparra versata (euro 3.000,00), come previsto, peraltro, al punto D della proposta d’acquisto sottoscritta tra le parti. Venendo all’appello incidentale, esso è infondato.
Nessuna obbligazione di corrispondere una provvigione per l’attività di vendita del camper usato risulta essere stata assunta da nella proposta di acquisto sottoscritta tra le parti, in cui, peraltro, il conferimento dell’usato in conto vendita doveva essere parte della più ampia regolamentazione delle modalità di pagamento del prezzo concordate tra le parti.
spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, con riferimento al valore della causa (scaglione fino ad euro 26.000,00 ) ed ai valori medi riferiti a tutte e quattro le fasi di giudizio, e dunque:
quanto al primo grado:
fase di studio : 919,00 fase introduttiva 777,00 fase istruttoria 1.680,00 fase decisoria: 1.701,00 per un totale di euro 5.077,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
quanto all’appello:
fase di studio della controversia:
euro 1134,00 fase introduttiva:
euro 921,00 fase istruttoria
euro 1.843,00 fase decisoria
euro 1.911,00 per un totale di euro 5.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012
n. 115, che l’appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
– In accoglimento dell’appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza n. 2871/2022 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata in data 20.12.2022, accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata il 21.09.2018 e per l’effetto condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di l’importo di euro 6.000,00 oltre interessi legali dal pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
– Rigetta l’appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza.
– Conferma per il resto la sentenza gravata.
– Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado che liquida quanto al primo grado in euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in euro 5.809,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
– Si dà atto che ai fini della applicazione dell’art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2012
n. 115 l’appello incidentale è stato integralmente rigettato.
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 11.11.2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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