N. R.G. 1232/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._2290_2024_- N._R.G._00001232_2023 DEL_05_08_2024 PUBBLICATA_IL_05_08_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1232/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 40121 BOLOGNA, presso il difensore avv. COGNOME NOME ATTORE/I contro NELLA SUA VESTE DI PROCURATRICE DI (C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME C.F. (C.F. (C.F. CONVENUTI CONTUMACI
In punto a:
giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa C.F. C.F. l’occorrente istruttoria:
Nel merito:
annullare e/o riformare il provvedimento di rigetto datato 27 maggio 2022, a firma del Dott. (sub doc. 6) e, per l’effetto, sospendere ex art. 586 c.p.c. la procedura esecutiva avente R.G. Es. n. 471/2018, pendente avanti al Tribunale di Bologna, con ogni conseguente provvedimento di legge.
In via istruttoria: riservata ogni istanza e deduzione istruttoria, nei termini di legge.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, rigettare l’opposizione proposta dalla signora in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese legali tutte della fase cautelare e del presente giudizio di merito.
” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente opposizione è stata proposta dall’esecutata avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell’Esecuzione aveva respinto l’istanza di sospensione della vendita formulata in data 23/5/2022, motivata dalla asserita notevole inferiorità del prezzo di vendita dell’immobile, rispetto a quello ritenuto “giusto”.
La vendita dell’immobile è avvenuta in data 31/3/2022 ed il prezzo di acquisto di Euro 465.312,50 risulta essere già stato pagato dall’acquirente in data 12/5/2022.
Con provvedimento in data 27/5/2022 il Giudice dell’Esecuzione ha respinto la suddetta istanza dell’opponente, rilevando che l’immobile era stato correttamente posto in vendita ed aveva subito varie diserzioni prima di essere aggiudicato ad un prezzo addirittura superiore a quello dell’ultima base d’asta ed inoltre rilevando che non erano stati evidenziati elementi di turbativa dell’asta, per cui non vi erano motivi per sospendere o revocare la vendita.
Con analoghe motivazioni il Giudice ha poi confermato, anche nella fase cautelare della odierna opposizione, il rigetto dell’istanza di sospensione con l’ordinanza in data 23/9/2022, dando atto, inoltre, che la vendita dell’immobile era avvenuta con la corretta applicazione delle norme di rito, alla luce della richiamata Giurisprudenza, assegnando termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito e condannano l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato ha pertanto provveduto a radicare il presente giudizio di merito, chiedendo di annullare e/o riformare il provvedimento di rigetto del G.E. in data 27 maggio 2022 e, per l’effetto, sospendere ex art. 586 c.p.c. la procedura esecutiva avente R.G. Es. n. 471/2018, pendente avanti al Tribunale di Bologna, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Si è costituita la creditrice Intesa San Paolo s.p.a. dando atto che medio tempore il G.E. aveva emesso il relativo Decreto di Trasferimento in data 23/3/2023, contenente l’ordine di cancellazione del pignoramento e delle ipoteche.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell’opposizione proposta da in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
Nessuno si costituiva per gli altri convenuti.
La causa era istruita documentalmente.
Infine all’udienza del 21/03/2024 il G.I. sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunta in fatto la controversia, ritiene questo giudicante che l’opposizione in esame non sia fondata e vada comunque rigettata.
Al di là della pure eccepita inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla comunque fondata su fatti anteriori alla sopravvenuta emissione del decreto di trasferimento, essa è infondata nel merito e va dunque rigettata.
Il G.E. ha dato infatti seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale pure richiamato nel provvedimento secondo cui “il giusto prezzo” cui fa riferimento l’art. 586 c.p.c. e che legittima la sospensione della vendita non è tanto o solo quello venale di mercato, ma piuttosto quello legato al sopravvenuto accertamento di situazioni patologiche (impropri e perturbativi interventi esterni o dolosi, come ad esempio interferenze illecite di natura criminale o prezzo di stima determinato in modo infedele) o a fatti sopravvenuti. In merito al ‘giusto prezzo’ cui fa riferimento l’art. 586 c.p.c. la Corte afferma infatti i seguenti principi “innanzitutto, quello, già affermato sin da Cass. 18451/2015, in base al quale “il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall’art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando:
a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione;
b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione;
d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione”;
e quello, pure consolidato, e già affermato da Cass. 11116/2020, secondo il quale “non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”.
Si tratta, dice la Corte, “di una lettura ermeneutica costantemente ribadita in numerosi successivi arresti giurisprudenziali di legittimità, mai posta in discussione o contraddetta, sì da integrare vero e proprio diritto vivente” (vedi da ultimo Cassazione civile, Sez. III, ord. 12 febbraio 2024, n. 3887).
La Suprema Corte ha, dunque, sul punto raggiunto posizioni ormai consolidate affermando da un lato, che l’ingiustizia del prezzo ottenuto in esito alle operazioni di vendita è legato a situazioni patologiche (impropri e perturbativi interventi esterni o dolosi, come ad esempio interferenze illecite di natura criminale o prezzo di stima determinato in modo infedele) o a fatti sopravvenuti;
dall’altro lato, che il ‘prezzo commerciale’ del bene ha scarso o nullo rilievo, essendo ininfluente, ad esempio, anche l’andamento di crisi del mercato immobiliare.
Da qui, la correttezza delle argomentazioni del G.E., che si è attenuto a questi principi ormai consolidati, ribadendo che il giusto prezzo cui fa riferimento l’art. 586 cod. proc. civ. è un concetto non economico, correlato cioè al valore venale o al miglior risultato di collocazione dell’immobile conseguibile in base ai parametri di mercato, bensì giuridico: esso designa l’esito ottenuto da una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole, che la presidiano ovvero in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo (vedi Cass. civile, Sez. III, ord. 12 febbraio 2024, n. 3887).
Deve, infatti, rilevarsi come l’opponente non abbia allegato a fondamento dell’istanza di sospensione alcuno degli elementi atti ad integrare l’ingiustizia del prezzo di vendita nei termini sopra esposti, limitandosi di fatto a contestare la congruità del prezzo di aggiudicazione sulla base di una perizia di parte datata 12/08/2021, quindi, di quasi due anni successiva a quella redatta dal CTU nominato in sede esecutiva datata 13/06/2019 (doc.to 6 di Intesa San Paolo) ed anche temporalmente non comparabile, quando peraltro il contraddittorio in ordine alla valutazione di stima si era già concluso. Va altresì evidenziato che Intesa San Paolo ha dato atto, senza sul punto ricevere contestazioni, che la ha acquistato nel 2013 l’immobile in contestazione ad un corrispettivo di € 666.000,00, sostanzialmente coerente con il prezzo base di € 700.000,00 fissato nella prima vendita andata deserta.
Peraltro nessun offerente si è presentato neppure al secondo tentativo al prezzo base di Euro 525.000,00, con conseguente necessità per la procedura di progressivi ulteriori ribassi sempre disposti nella misura di cui al 591 c.p.c. Al terzo tentativo, in data 31/3/2022, con prezzo base di Euro 393.750,00, l’immobile è stato finalmente venduto, dopo una gara svolta fra tre offerenti e la proposizione di numerosi rilanci, che hanno fatto risalire il prezzo fino al raggiungimento del prezzo finale di Euro 465.312,50 (doc.ti n. 11-12 di Intesa San Paolo). In base alle superiori argomentazioni svolte, in difetto di allegazione e prova di situazioni patologiche o di fatti significatici sopravvenuti alla vendita, l’opposizione in esame va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’opposizione ex art. 617 co II
c.p.c. proposta da condanna altresì a rimborsare ad Intesa San Paolo s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 7.831,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a.
, c.p.a..
Bologna, 05/08/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
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