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Codice Civile
Codice Penale

Diritto a contributi figurativi per invalidità

La sentenza afferma il diritto del lavoratore con grave invalidità al riconoscimento di contributi figurativi. Vengono inoltre chiariti i termini di decadenza per la presentazione della domanda e l’interesse ad agire in relazione alla maturazione del requisito durante la fase preventiva.

Pubblicato il 06 January 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 656/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro NOME COGNOME viste le note depositate ai sensi dell’art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA N._627_2024_- N._R.G._00000656_2024 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

nella causa iscritta al n.656/14 RG Lav.

TRA rappresentato dall’avv. F. NOME COGNOME rappresentato dall’avv NOME COGNOME

OGGETTO: invalidità

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L deduce la inammissibilità della domanda di ATP formulata ai sensi dell’art.445 bis cpc ed «eccepisce pertanto sia la decadenza triennale ex art. 4 D.L. 384/1992, sia quella semestrale ex art. 42 comma 3 DL 26/2003»

2.

Erroneamente deduce l che «Controparte chiede … il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 75, senza però specificare a quale beneficio tale riconoscimento sia finalizzato»:

in quanto nel ricorso per accertamento preventivo viene indicato chiaramente l’oggetto dell’azione consistente nell’«accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 75% al fine di ottenere il diritto a 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno lavorativo»;

3.

ciò viene ribadito dalla diversa del lavoratore che si costituisce nella presente invocando il « diritto di cui all’art. 80, co. 3, L. 388/02»;

4.

tale diritto deve essere riconosciuto nei termini di cui alla relazione (puntuale, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui rinvio per ogni maggior dettaglio) della CTU dr.ssa la quale, visitato il lavoratore ed esaminata la documentazione disponibile:

4.1.

ha riscontrato che l’interessato è affetto da « Aritmia da WPW, grave sindrome metabolica rappresentata da diabete mellito in terapia medica continuativa con scarso compenso e complicato da neuropatia sensitivo-motoria e retinopatia (essudati duri e microaneurismi), ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia medica, evidente sovrappeso, spondiloartrosi cervicale e lombare, artrosi scapolo-omerale a sinistra e ipoacusia»;

4.2.

ha riportato in estratto il contenuto delle tabelle osservando che dovendosi «necessariamente tener conto delle voci tabellate come da DM 5-2-1992 oltre della lieve ipoacusia …si può ragionevolmente considerare il complesso invalidante che affligge il Sig. nella misura del 75% dalla data della.. visita medica» peritale (8/9/23).

4.3.

ha dato atto che nessuna delle parti ha presentato osservazioni nel termine appositamente assegnato con l’ordinanza 16/6/23.

5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, osservando, anche a fronte delle (uniche) contestazioni sollevate dall’ , che:

5.1.

la valutazione del CTU non è stata oggetto di specifici rilievi dell’ nemmeno nella «dichiarazione di dissenso» del 24/4/24, o nel ricorso introduttivo della presente fase;

5.2.

il ricorso per ATP è stato presentato in data 21/11/22 e quindi dopo poco più di un mese dalla comunicazione dell’accertamento in sede amministrativa (doc.3 allegato al ricorso della fase preventiva), ciò escludendo qualsiasi decadenza;

5.3.

la domanda amministrativa è stata presentata tanto che l ha provveduto nel merito (riconoscendo la invalidità nella misura del 70%);

eventuali vizi della domanda non rilevano in questa sede ai sensi dell’art. 8 L.533/73;

peraltro lo stesso nega che il «diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia» possa essere «richiesto e riconosciuto» prima della «domanda di pensione»;

5.4.

ai fini dell’interesse (art.100 cpc) alla presente pronuncia, si deve invece ritenere che il diritto possa configurarsi anche in precedenza ( v Cass.30636/22)

6.

La maturazione del requisito in corso di causa (fase preventiva) giustifica la totale compensazione delle spese di lite;

le spese di CTU vengono conseguentemente ripartite.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, DICHIARA il diritto del ricorrente ai due mesi di contribuzione figurativa di cui all’art.803 L.388/00, con decorrenza riferita alla maturazione del requisito sanitario i data 8/9/23.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

PONE le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna Ancona, 14/11/2024

Il Giudice del Lavoro NOME COGNOME

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