REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE
In persona del Giudice dott. NOME COGNOME all’esito dell’udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._388_2025_- N._R.G._00000827_2024 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_12_02_2025
CONTESTUALE ex art. 429 primo comma c.p.c. Nella causa iscritta al n. 827/2024 R.G.L. promossa da:
NOME (c.f. CODICE_FISCALE) , elettivamente domiciliata in Milano INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono per procura in atti RICORRENTE contro I.N.P.S. (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in p ersona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME NOME COGNOME per procura generale alle liti del 23.1.2023 a rogito notaio dott. COGNOME, elettivamente domiciliato in Torino INDIRIZZO presso l’Ufficio Legale Distrettuale della Sede INPS di Torino RESISTENTE Oggetto: Diniego del reddito di cittadinanza. Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui all’atto di costituzione in giudizio.
C.F. DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 5.2.2024 la sig.ra NOME COGNOME ha esposto:
– di aver fatto ingresso in Italia il 28.8.2007, provenendo dalla Somalia, presentando richiesta di asilo;
– di aver ottenuto il primo permesso per motivi umanitari nel dicembre 2007, essendosi poi spostata in vari Paesi europei, tra cui la Norvegia, rientrando poi definitivamente in Italia nel dicembre 2009, ottenendo un permesso per protezione sussidiaria, sempre rinnovato;
– di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica in data 26.5.2011, trasferendo poi la propria residenza in Torino dal 12.9.2012;
– di aver presentato in data 10.5.2019 una prima domanda di reddito di cittadinanza;
poi una seconda domanda in data 16.12.2019, nonché ancora una terza domanda in data 1°.3.2021;
– di aver ottenuto l’accoglimento della prima domanda, percependo la prestazione da gennaio 2020 a gennaio 2021 per complessivi € 9.420,51;
– di aver ricevuto lettera del 10.3.2021 con la quale l’ I NPS le aveva comunicato che il beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza del 16.12.2019 era stato revocato per mancanza del requisito di residenza e cittadinanza;
– di aver successivamente ricevuto lettera dell’ INPS in data 19.10.2021 con la quale l’Istituto comunicava che in conseguenza della revoca, ella era tenuta a restituire l’importo ottenuto;
– di aver visto respingere per le medesime motivazioni anche la seconda domanda di reddito di cittadinanza;
– di aver presentato ricorso al Tribunale di Torino, esitato in sentenza n. 315/2023 del 15.2.2023 con la quale era stato accertato che la ricorrente nulla doveva all’ Inps con riferim ento agli imp orti perce pi ti a ti tolo di reddito di cittadinanza per il periodo gennaio 2020-gennaio 2021, nonché , con riferimento al periodo successivo alla revoca e fino allo scadere dei 18 mesi previsti dalla legge e, per l’effetto, l’ INPS era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente, a tale titolo, della somma di € 3.623,27, oltre accessori di legge; – detta sentenza era poi stata confermata con pronuncia della Corte d’Appello di Torino n. 559/2023 del 5.12.2023, con mera riduzione ad € 3.200,00 delle somme dovute dall’ INPS;
– la ricorrente aveva, quindi, presentato formale istanza di riesame in relazione alla domanda di reddito di cittadinanza presentata il 1°.3.2021 non oggetto del precedente giudizio, atteso che la stessa era stata rigettata per essere stata proposta prima dello spirare del termine di sei mesi di cui all’art. 7 comma 11 legge n. 26/2019, ossia prima del termine previsto dalla suddetta norma per una domanda successiva alla revoca della prestazione;
– detta istanza non aveva mai trovato riscontro.
2.
Tutto ciò premesso ed esposto e ritenuta l’illegittimità del rigetto della domanda presentata il 1°.3.2021, affermata la sussistenza del requisito della residenza decennale come accertata dal Tribunale di Torino, con valutazione confermata dalla Corte d’Appello, chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza relativo al 1°.3.2021 e pertanto per i 14 mesi residui decorrenti dal luglio 2021, con condanna dell’ I NPS al pagamento della somma d i € 10.145 ,10 per il periodo da luglio 2021 all’agosto 2022; in subordine, ha domandato la condanna dell’ I NPS al risarcimento del danno quantificato nell’importo suddetto.
3. Si costituiva in giudizio l’ RAGIONE_SOCIALE iedendo , in via preliminare, di dichiarare improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile il ricorso;
nel merito chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che gli uffici amministrativi avevano domandato alla sede Regionale lo sblocco della domanda di reddito di cittadinanza oggetto del presente giudizio, e detta sede aveva a sua volta inoltrato la.
Nel corso del giudizio, pur dopo alcuni rinvii disposti per definire in via amministrativa la vertenza, non venivano eseguiti i pagamenti dovuti e, infine, all’odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
5.
Le eccezioni preliminari dell’ INPS di improponibilità e/o improcedibilità del ricorso per la mancanza di previa domanda amministrativa devono essere rigettate.
6. Invero, è pacifico in giudizio che parte ricorrente abbia proposto domanda di reddito di cittadinanza in data 1°.3.2021 e che detta domanda sia stata rigettata dall’ Istituto resistent e (cfr. d oc c. 13 e 15 della ricorrente).
7. E’ altresì provato documentalmente che la ricorrente, dopo l’emissione della sentenza del Tribunale di Torino, ha presentato istanza di riesame, senza alcun riscontro dall’ INPS.
8.
In definitiva, dunque, essendo stata proposta regolare domanda amministrativa, nonché istanza di riesame, le eccezioni preliminari dell’ INPS non possono che essere rigettate.
9. Passando, quindi, al merito della vertenza, ritiene questo Giudice che la domanda sia fondata.
10. Invero, il provvedimento di rigetto della domanda dell’1.3.2021 è così motivato:
“Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all’articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
11.
La norma richiamata nel provvedimento di rigetto dispone quanto segue:
“11.
In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
12.
E’ evidente, peraltro, che ove il precedente provvedimento di revoca Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d’Appello), deve ritenersi non operante la norma di cui al comma 11 dell’art. 7 citato, dovendo Istituto convenuto valutare la domanda nel merito.
13.
In tali casi, infatti, la regola applicabile è quella di cui all’art. 3, comma 6, DL 4/2019 per cui “Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”.
14.
Ebbene, nel corso del precedente giudizio la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento della prestazione per 4 mensilità oltre il periodo già “ricevuto da gennaio 2020 a gennaio 2021” e dunque ha ottenuto il riconoscimento della spettanza sino al mese di maggio 2021.
15.
Ne consegue che la domanda del marzo 2021, essendo sopravvenuto il diritto per un periodo ulteriore rispetto a quello in precedenza riconosciuto, debba comunque mantenere i suoi effetti per un momento successivo e dunque per il momento successivo ai 18 mesi riconosciuti giudizialmente.
16.
Considerati dunque i 18 mesi fino al maggio 2021 e il mese di sospensione ex lege (giugno 2021), deve ritenersi che la ricorrente abbia diritto al pagamento della prestazione per i mesi da luglio 2021 ad agosto 2022, sussistendo tutti i presupposti di legge, non contestati nel presente giudizio dall’ IN PS, il qua le, d’altro canto, pur non avendo provveduto al concreto pagamento di quanto dovuto, ha dato atto di aver avviato la procedura amministrativa per lo sblocco della domanda, riconoscendo implicitamente la sussistenza del diritto della ricorrente al percepimento del reddito di cittadinanza avuto riguardo alla domanda presentata il 1°.3.2021. 17.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. vertenza (da ritenersi di difficoltà inferiore alla media), con la richiesta distrazione.
Visto l’art. 442 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, – Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza relativo alla domanda amministrativa presentata 1°.3.2021 e pertanto per i 14 mesi residui decorrenti dal luglio 2021 e, per l’effetto:
– Condanna l’ IRAGIONE_SOCIALE
al pagamento in favore della ricorrente, a tale titolo, della somma di € 10.145,10, oltre accessori di legge.
– Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Torino, lì 12.2.2025 Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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