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Diritto alla consegna degli estratti conto bancari

Il diritto alla consegna degli estratti conto bancari è un diritto sostanziale del correntista, che trova fondamento nei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Tale diritto non è soggetto al termine di decadenza decennale previsto dall’art. 119 TUB per la documentazione relativa alle singole operazioni. In caso di mancata consegna, il correntista può richiedere l’applicazione dell’astreinte.

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Pubblicato il 21 gennaio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

R.G. 19128/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI II

SEZIONE CIVILE IN

COMPOSIZIONE MONOCRATICA,

IN PERSONA DELLA DOTT.SSA NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._318_2025_- N._R.G._00019128_2021 DEL_09_01_2025 PUBBLICATA_IL_13_01_2025

nella causa iscritta al N.R.G. 19128/2021 TRA C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell’atto di citazione, dall’avv. NOME COGNOME ATTORE C.F. e P. IVA n. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott.ssa in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME CONVENUTO Oggetto: consegna documentazione. Conclusioni:

come da atti di causa e note di trattazione scritta per l’udienza del 15 ottobre 2024.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2021 , premesso di avere intrattenuto con la il rapporto di conto corrente n. 000400257518 (già c/c n. 4280 presso Banco di Santo Spirito e poi Banca di Roma), agiva in giudizio al fine di ottenere la consegna di copia della documentazione afferente il suddetto rapporto e, in particolare:

1) C.F. successive alle originarie eventualmente fatte sottoscrivere al cliente;

5) estratti conto del rapporto, analitici e a scalare, dall’accensione sino al 30.09.2005.

Precisava l’istante di aver provveduto a compulsare in via stragiudiziale la banca convenuta inviando, in data 08 marzo 2021, una richiesta a mezzo pec ai sensi dell’art. 119 t.u.b.

Pertanto, insisteva per l’accoglimento della domanda, all’uopo osservando che l’ambito di applicazione del limite temporale del decennio, previsto dal comma 4 dell’art. 119, dovesse essere limitato alla sola ipotesi in cui oggetto della richiesta di consegna fosse la copia dei documenti attestanti singole operazioni e non anche il documento contrattuale o gli estratti conto.

In particolare, il invocava il diritto ad ottenere la copia integrale degli estratti conto in ragione dell’applicabilità della disciplina ordinaria del mandato ex art. 1856 e 1713 c.c. che pone un obbligo generale di rendiconto per il mandatario.

Assumeva, inoltre, che il diritto alla consegna dei contratti bancari, anche oltre il decennio, deriverebbe, oltre che dal dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), anche dall’art. 117 t.u.b.

che non solo prevede la forma scritta ad substantiam dei contratti ma ne impone anche la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, qualora ne facciano espressa richiesta.

Chiedeva pertanto che, in accoglimento della domanda, la fosse condannata alla consegna della documentazione analiticamente indicata in citazione e al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva la banca convenuta la quale, deducendo di aver depositato tutta la documentazione bancaria in suo possesso,

chiedeva fosse dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Con specifico riferimento, poi, ai documenti mancanti, assumeva la insussistenza dell’obbligo della Banca di conservare e, quindi, di consegnare al cliente la documentazione relativa al rapporto di conto corrente per un periodo eccedente il decennio dalla richiesta, alla luce del disposto del quarto comma dell’art. 119 TUB.

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 co. 6 n.1) c.p.c., l’attore dichiarava che nelle more del giudizio la gli aveva consegnato l’intera documentazione contrattuale oggetto di richiesta e, pertanto, chiedeva fosse dichiarata la parziale cessazione della materia del inoltre la condanna della banca al pagamento a titolo di astreinte, ai sensi dell’art. 614bis cpc, di una somma di € 100,00 per ogni giorno di inadempimento dell’obbligo da parte della banca di consegna degli estratti conto, analitici e a scalare, dall’accensione, avvenuta in data 08 gennaio 1991, sino al 30.9.2005. Istruita la causa con l’acquisizione della documentazione prodotta, all’udienza del 15 ottobre 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all’art. 190 c.p.c. Si osservi in diritto.

1.

In via del tutto preliminare va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere dal momento che, in data 22 luglio 2021, la banca ha consegnato parte di quanto richiesto in via stragiudiziale dall’attrice, ovvero tutta la documentazione contrattuale afferente il rapporto di conto corrente n. 000400257518 (contratto di apertura di conto corrente del 08.01.1991 e le relative condizioni generali, richieste e proposte di concessione di fido) e copia degli estratti conto dal 02.01.2012 al 30.08.2021 (peraltro non oggetto della richiesta di ostensione). Non sono stati consegnati, invece, gli estratti conto relativi al periodo compreso dalla data di accensione del rapporto al 30.9.2005.

Ciò posto, come noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 16150/10).

La richiesta è stata congiunta ed è quindi evidente che, rispetto alla documentazione già consegnata dalla banca, sia venuto meno l’interesse dell’attore all’adozione di una pronuncia di merito per avere la controparte provveduto alla consegna di copia della documentazione contrattuale in suo possesso.

2.

Quanto, invece, alla domanda relativa alla consegna della documentazione contabile – e, precisamente alla consegna di copia degli estratti conto del periodo 8 gennaio 1991- 30.9.2005 – va chiarito in linea di principio quanto segue.

Va anzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il diritto alla consegna di copia di documentazione nell’ambito dei rapporti bancari si configura come un intende fare della documentazione, una volta ottenutala, nè può essere pretesa dall’istituto di credito l’allegazione di fatti giustificativi della richiesta (Cfr. Cass. n. 11004/2006).

Esso nasce dall’obbligo di buona fede che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che “impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte;

tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/2001).

Sempre la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1825 del 20 gennaio 2022 e con riferimento ai contratti bancari, ha precisato che “tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”.

In definitiva è nei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, sviluppati e valorizzati nel solco degli artt. 1374 e 1375 c.c., che vanno rinvenuti principi ispiratori sovraordinati e tali da integrare la disciplina contrattuale del rapporto di conto corrente, arricchendone i contenuti in relazione allo specifico carattere del mandato, che prevede l’obbligo di tenuta della documentazione giustificativa al fine di preservare le ragioni del correntista.

Il diritto alla consegna della documentazione contrattuale e contabile sottende, poi, al più generale diritto alla trasparenza ed all’informazione che è connaturato alla posizione di parte contrattuale del rapporto.

Diritto che può soddisfare tanto l’interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l’interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l’efficacia di clausole, pattuite o modificate unilateralmente nel corso del rapporto, eventualmente imputabili ad un comportamento non legittimo della banca.

Tanto discende, in primo luogo, dall’art. 117 comma 1 TUB che, nel prevedere che una copia del contratto debba essere consegnata al cliente, introduce un obbligo giuridico specifico in capo alla banca.

Tale obbligo, strumentale al controllo del comportamento della banca in sede di stipulazione del contratto e nel corso del rapporto che ne è conseguito, è ontologicamente collegato al clausole contrattuali, anche a distanza di molti anni dalla stipulazione, con ciò dovendosi ritenere imprescrittibile, quantomeno in costanza di rapporto, il diritto del cliente ad ottenere copia della regolamentazione negoziale, atteso che l’interesse al controllo a cui sottende tale obbligo, è costante.

Viene poi in rilievo l’art. 119 TUB, che pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto e attribuisce al cliente il diritto di ottenere (a sue spese, per gli ultimi dieci anni e anche dopo lo scioglimento del rapporto) la documentazione di singole operazioni registrate nell’estratto conto.

Tale disposizione integra uno dei principali strumenti di tutela che la normativa sulla trasparenza di cui al Titolo VI del TUB riconosce ai soggetti che intrattengono rapporti con le banche e che, dunque, possono qualificarsi come parti deboli dei relativi rapporti contrattuali.

Esso, infatti, impone il rispetto di determinati obblighi di comportamento, tra cui vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio.

2.1.Un ulteriore considerazione va fatta, poi, relativamente al limite del decennio invocato dalla banca e rinveniente la sua fonte nel comma 4 dell’art. 119 TUB.

Intanto, come già evidenziato, tale limite non coinvolge i contratti tra le parti visto che “la banca non può rifiutarsi di consegnare la copia del contratto, trincerandosi dietro al decorso del termine decennale dalla stipulazione, previsto dall’articolo 119, comma 4, TUB.

Infatti, detta norma quando limita l’ambito temporale del diritto ad ottenere la documentazione si riferisce alla documentazione riguardante singole operazioni mentre il contratto è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che possono essere considerate atti esecutivi del contratto di conto corrente, con conseguente inapplicabilità del termine decennale di cui all’articolo 119, comma 4 Tub al contratto di conto corrente” (Tribunale Livorno, 06/02/2017, n.136 ) afferendo unicamente le “singole operazioni” svolte in seno al rapporto. Quanto all’estratto conto, come si desume dai commi 1 e 2 dell’art. 119, esso è una comunicazione della banca in merito allo svolgimento del rapporto, completo, se vi è stata estinzione, o comunque parziale, atteso che, generalmente i rapporti tra cliente e banca si articolano in posizione attive e passive che si stratificano nel tempo.

La banca, quindi, ai sensi delle disposizioni citate, ha il dovere di rappresentare l’andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e La norma in esame, invero, introduce uno specifico obbligo della banca a richiesta, di trasmettere, “alla scadenza del contratto” la comunicazione in ordine allo svolgimento (integrale) del rapporto.

Il diritto alla rappresentazione dell’andamento del rapporto è attuale e costante, durante lo stesso e periodicamente, e sussiste anche alla fine del rapporto, connotandosi come diritto distinto, in favore del cliente alla consegna dell’estratto conto, decorrente (per il diritto alla consegna dell’estratto conto complessivo) dalla data di chiusura del rapporto.

Una volta intervenuta la chiusura del rapporto, pertanto, il diritto alla consegna dell’estratto conto, decorrerà dalla data di chiusura e sarà sottoposto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione ordinaria decennale.

Non può dunque, ritenersi fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell’art. 119 TUB per l’ostensione delle copie delle “singole operazioni” anche all’obbligo di comunicazione e consegna di copia degli estratti conto.

Intanto, in quanto ubi lex voluit dixit, con conseguente irragionevolezza della norma ove – tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi – avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e, comunque, per la specialità della espressione “singole operazioni” che consente di ritenere il dies a quo per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data delle stesse.

Ora, la scrivente non ignora che – nell’alveo della posizione assunta dalla Cassazione con la decisione 24641/21 in ordine al rapporto tra art. 119 IV co. TUB ed art. 210 c.p.c. – la Suprema Corte di Cassazione con due decisioni pubblicate nel 2020 (n. 12178) e nel 2022 (n. 35039) ha inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell’art. 119 TUB affermando che, laddove nell’ambito di tale norma si discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», essa – a fronte di una interpretazione strettamente letterale che la Corte stessa ritiene “forzata” – si riferisce anche agli estratti conto. Questo giudice, tuttavia, – come di recente affermato anche dal Tribunale (cfr. sent. n. 6018 del 12.06.2023 dr. Notaro, sent. n. 4429 del 2.05.2023 dr.ssa COGNOME) – non ritiene pienamente condivisibili i principi espressi dalla Suprema Corte, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche alla luce della ulteriore considerazione secondo cui “la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta valida per il correntista – assistito da una condanna al pagamento ad esempio di un saldo negativo di rapporto di conto corrente” posto che, “nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 20/04/2016, n.7972).

Così opinando, cioè, decorsi dieci anni, la banca, ove convenuta in giudizio dal cliente, potrebbe legittimamente negare la consegna di copia degli estratti conto assumendo di non averne più la disponibilità, mentre, parallelamente, potrebbe agire per il pagamento del saldo debitore relativo a un rapporto ultradecennale e, a tal fine, depositare in giudizio la copia integrale degli estratti conto.

Non è chi non veda che l’adesione a tale interpretazione determinerebbe una diseguaglianza delle parti nell’accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti, peraltro a discapito della parte debole del rapporto, non giustificabile se non in conseguenza della colpevole inerzia della parte interessata (è il caso del cliente che, in seguito alla chiusura del rapporto di conto corrente, lasci decorrere l’ordinario termine di prescrizione; cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4131 del 16/04/2024).

Quanto, poi, ai rapporti sorti anteriormente alla L. 154/92 ed al Testo Unico Bancario, come nella specie, osserva il Tribunale che pure in mancanza della lex specialis troveranno, in ogni caso, applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impongono reciprocamente alle parti obblighi di trasparenza e correttezza, oltre all’obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, sussistente in capo al mandatario ai sensi dell’art. 1713 c.c. (ex multis Tribunale di Napoli, sentenza n. 9291/2024 del 30/10/2024). 2.2.

Ciò posto e passando al caso che occupa, dalla documentazione depositata da parte convenuta risulta che il rapporto di conto corrente n. 000400257518 era ancora in essere alla data del 30 agosto 2021, senonché il diritto del correntista ad ottenere copia degli estratti conto richiesti non risulta prescritto.

È incontestato, poi, che con pec dell’8 marzo 2021 l’attore aveva invano richiesto alla banca stragiudiziale, provvedendo alla consegna esclusivamente della documentazione contrattuale e degli estratti conto per il periodo dal 2012 al 2021 (periodo peraltro che non era stato neanche oggetto della richiesta di ostensione documentale, doc.

n. 1 in produzione parte attrice e doc. nn. 2,3,4 in produzione parte attrice), in ogni caso oltre il termine di novanta giorni.

Alla luce delle considerazioni appena esposte e tenuto conto dei documenti già prodotti, la banca convenuta va condannata alla consegna della copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente n. 000400257518 dall’accensione (08.01.1991) fino al 30 settembre 2005.

3. Con riferimento poi alla pretesa dell’attore di vedere imporre alla banca il pagamento di una somma di denaro, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., al fine di scongiurare il rischio che l’ordine di consegna della documentazione sopra indicata resti inadempiuto, si osserva quanto segue.

3.1.

In primo luogo, infondata risulta l’eccezione formulata dalla banca convenuta tesa ad escludere l’ammissibilità dell’istanza in quanto formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 cpc, depositata telematicamente in data 11.10.2022.

Ed invero la richiesta ex art. 614 bis c.p.c può essere avanzata in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Depone in tal senso la natura meramente accessoria dello strumento rispetto alla pronuncia di condanna principale.

L’istanza per la concessione della misura coercitiva, infatti, non solo non introduce una domanda nuova, non sollecitando la tutela di un diverso diritto sostanziale sulla base di nuovi fatti costitutivi, ma neppure può essere considerata una modificazione della domanda:

l’istante – limitatosi a sollecitare un provvedimento che rafforza l’oggetto immediato con l’aggiunta di un provvedimento funzionale alla sua effettiva realizzazione – non ne muta l’oggetto sostanziale (o mediato), che resta la condanna alla consegna della documentazione bancaria richiesta.

L’astreinte, dunque, può essere richiesta per la prima volta finanche in appello quando l’interessato, che aveva fatto affidamento sullo spontaneo adempimento del suo avversario, non viene soddisfatto.

3.2.

Ciò posto, sussistono i presupposti per l’adozione delle misure di coercizione indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c, ponendosi a carico della banca convenuta un obbligo di fare, ossia quello di estrarre copia conforme della documentazione sopra indicata, caratterizzato dall’infungibilità.

dal permanere dell’inadempimento, deve fissarsi a carico della parte convenuta il pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento, a partire dal quinto giorno successivo a quello della notifica del presente provvedimento.

4. Stante la totale fondatezza della domanda proposta, le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media) ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 19128/2021 così provvede:

A) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna di copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente n. 000400257518;

B) In accoglimento della domanda, condanna la convenuta alla consegna di copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente n. 000400257518 dall’8gennaio 1991 al 30 settembre 2005;

C) Fissa a carico della convenuta il pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento a quanto in precedenza statuito, e ciò a partire dal quinto giorno successivo a quello di notifica, a cura della parte attrice, del presente provvedimento;

D) Condanna al pagamento, in favore dell’attore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 8.166,00 (di cui € 7.616,00 per compensi ed € 550,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;

Così deciso in Napoli, il 9 gennaio 2025.

Il giudice Dott.ssa NOME COGNOME

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