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Codice Civile
Codice Penale

Diritto alla provvigione al mediatore immobiliare

Il diritto del mediatore alla provvigione sussiste qualora l’attività di mediazione, pur non essendo l’unica causa della conclusione dell’affare, abbia messo in contatto le parti, consentendo loro di addivenire alla stipula del contratto. Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di rogito in merito all’attività del mediatore non sono opponibili al mediatore stesso, che non è parte del contratto di compravendita.

Pubblicato il 07 August 2024 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 7854/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03
Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2536_2024_- N._R.G._00007854_2022 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7854/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME )
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50123 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME CONVENUTO/I TERZO
CHIAMATO INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702 bis cpc regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza il sig. quale titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE conviene in causa il sig. al fine di sentirlo condannare al pagamento in favore dello stesso dell’importo di €.
22.000,00 oltre IVA a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta nell’ambito della compravendita immobiliare di cui al ricorso, oltre C.F. C.F. C.F. C.F. interessi legali dal 18.aprile 2018 al saldo e nella misura prevista dal D.Lvo 231/2002 da tale data al saldo, nonché oltre il rimborso delle spese legali del presente procedimento e dei procedimenti di mediazione.

Si costituisce il sig.
chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito e nel merito il rigetto delle domande del ricorrente in quanto inammissibili, perché prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

Disposto il mutamento del rito , esperito inutilmente il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art 183 cpc, precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito la domanda di parte attrice-ricorrente merita accoglimento.

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la conclusione dell’affare possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i princìpi della causalità adeguata» Nel procedimento in esame l’espletamento dell’attività di parte ricorrente è documentata dall’atto di compravendita sottoscritto in data 27 febbraio 2018 dinanzi al Notaio ove entrambe le parti confermano di essersi avvalse della mediazione del sig. il tutto nel rispetto di quanto disposto dall’art 35, comma 22, del Decreto Legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha introdotto l’obbligo delle parti di dichiarare in atto se si sono avvalse o meno di un mediatore immobiliare ai fini della compravendita e, in caso positivo, di indicare i compensi del mediatore e le modalità di corresponsione dello stesso.

Nel richiamato atto di compravendita entrambe le parti in maniera generica dichiarano di non dover corrispondere nulla al mediatore per precedenti accordi contrattuali , ovviamente la suddetta dichiarazione non è opponibile al ricorrente che non costituisce parte del contratto di compravendita ne tantomeno lo stesso risulta essere presente alla stipula o aver , in altro modo accettato quanto dichiarato dalle parti relativamente al suo compenso.
In tale contesto parte resistente non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento ( cfr SS.
UU. della Corte CASSAZIONE CIVILE, 30 ottobre 2001, n. 13533) Non può trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente essendo documentato che con raccomandata del 18 aprile 2018, quindi ben prima della decorrenza dell’anno dalla stipula del rogito, il ricorrente , facendo seguito a pregresso sollecito del 13 dicembre 2017 invitata parte resistente al pagamento del dovuto compenso.

Pertanto si ribadisce è provato per tabulas lo svolgimento da parte del sig. della tipica attività del mediatore che l’art. 1574 c.c. qualifica come colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare da una posizione imparziale e terza rispetto ad esse.

La mediazione è un’attività idonea ad assurgere a fonte di obbligazioni in quanto compiuta da un soggetto qualificato ed in quanto porti al raggiungimento del risultato che forma oggetto della obbligazione secondo la classificazione dottrinale comune ossia la conclusione dell’affare.

Nel caso concreto gli elementi costitutivi della fattispecie sono stati provati da parte attrice.

Secondo costante giurisprudenza il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14, 28231/05, 3438/02, 9743/94, 5560/88, 4734/87, 4118/84 e 1934/82)” .

Nel caso in esame è merso che parte attrice abbia messo in relazione i convenuti sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata il che determina il diritto di parte attrice al compenso quantificato nella somma di Euro 22.000,00 pari al 2% del valore dell’affare concluso.

A tale somma deve essere condannata parte convenuta, oltre che agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione le spese seguono la soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda proposta dal sig.
nei confronti del sig.
e per l’effetto condanna quest’ultimo al pagamento a favore del primo della somma di euro 22.000,00 oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo 2) Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2800,00 di cui euro 145,50 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 1 agosto 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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