Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. ssa NOME COGNOME Presidente Dott. ssa NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1404_2024_- N._R.G._00000587_2023 DEL_20_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024
nella causa nr 587/2023 promossa da: , in qualità di erede di elettivamente domiciliato in LA SPEZIA alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per mandato in calce all’atto di appello COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all’indirizzo pec presso l’avv NOME COGNOME che la rappresenta e difende per mandato in atti del giudizio di primo grado APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’Appellante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell’appellata sentenza n. 14/2023 del Tribunale della Spezia in data 04.01.2023, in accoglimento della proposta opposizione, revocare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto a e, per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire la somma di denaro corrispostale in adempimento bonario della sentenza oggi impugnata, con espressa riserva di ripetizione in ipotesi di sua riforma da parte dell’Ecc.ma Corte. Con vittoria delle spese legali relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l’Appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, per i motivi di cui al premesso, rigettare l’avversario appello, in quanto inammissibile, manifestatamene infondato in fatto ed in diritto e non sufficientemente motivato con integrale conferma della sentenza appellata n.14/2023 del Tribunale Civile della Spezia.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell’avversaria domanda, dichiarare la controparte tenuta comunque al pagamento di €. 4148,00, oltre ad interessi nella misura legale sulla somma capitale, detratta l’IVA, quale dovuta ex art. 1756 cc, come da espletanda istruttoria, in favore dell’ oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e accessori, risultando tale domanda e pretesa creditoria già ricompresa nella domanda principale.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari”.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14/2023 il Tribunale della Spezia, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da in qualità di amministratore di sostegno di revocava il decreto ingiuntivo n. 43/2017 ottenuto dall’Agenzia RAGIONE_SOCIALE accertando il diritto di quest’ultima alla provvigione per il minore importo di euro 4.148,00.
A fondamento dell’opposizione aveva dedotto che l’affare relativo alla vendita dell’immobile in Riomaggiore di proprietà della amministrata fosse stato concluso in realtà da altra agenzia immobiliare, “RAGIONE_SOCIALE”, come peraltro indicato nel rogito notarile stipulato il 2.08.2016, che l’opposta aveva prodotto in giudizio privo delle pagine in cui era indicato l’intervento dell’agenzia.
Depositava inoltre comunicazione email da cui risultava che l’incarico conferito (non in esclusiva) ad immobiliare RAGIONE_SOCIALE non fosse stato prorogato alla scadenza del.05.2012;
produceva copia della proposta di acquisto (17 maggio 2016) e del preliminare ( del 13.06.2016) sottoscritti da (madre dell’acquirente) redatti su carta intestata “RAGIONE_SOCIALE”, ed evidenziava che al rogito notarile a stipulare fosse stato e non NOME COGNOME la persona indicata da come colui che aveva visionato l’immobile poi compravenduto;
contestava la rilevanza probatoria, ai fini dell’accertamento dei fatti di cui è causa, dell’assegno sottoscritto da NOME COGNOME in favore di titolo di pagamento di provvigione.
L’opposta, dal canto suo, controdeduceva che, successivamente alla scadenza, l’incarico le fosse stato rinnovato da di aver fatto visionare l’immobile compravenduto a NOME COGNOME ed a genitori di effettivo acquirente , nei mesi di marzo e aprile 2016;
che la provvigione corrisposta da COGNOME NOME in data 23.08.2016 fosse stata corrisposta proprio con riferimento alla compravendita di cui è causa, a riprova dell’attività di intermediazione svolta da All’esito della prova testi (ammessa ed espletata solo con riferimento a tre capitoli di prova e con il solo teste , esaminata la documentazione agli atti , il Giudice motivava l’accoglimento parziale della opposizione come segue.
Incontestato il grado di parentela tra NOME COGNOME (padre) e (madre) con acquirente nel rogito definitivo;
preso atto della deposizione resa dal teste NOME COGNOME il quale aveva confermato di aver corrisposto il compenso documentato a titolo di provvigione ad con riferimento alla compravendita di cui è causa;
preso atto della email del 22.05.2016 da cui si evinceva che avesse confermato l’incarico ad anche successivamente alla scadenza contrattuale;
verificato che dall’esame della proposta di acquisto e del contratto preliminare si evincesse l’intervento nella compravendita della agenzia immobiliare RAGIONE_SOCIALE Fenice alla quale era stata corrisposta a titolo di provvigione la somma di euro 4.148,00 dalla parte e quella di euro 2.074,00 dalla parte venditrice;
considerato che l’opposta avesse dato prova del proprio diritto alla provvigione, sia in virtù dell’incarico conferito e rinnovato quantomeno fino al maggio del 2016,;che in virtù della circostanza che dalla “scheda di appuntamento” prodotta (doc. 4) risultasse che NOME COGNOME avesse effettivamente visionato l’immobile oggetto di compravendita proprio insieme a , titolare dell’agenzia opposta;
tutto quanto sopra considerato, il Giudice riteneva sussistessero i presupposti di cui all’art 1758 c.c., secondo cui, in materia di mediazione, se l’affare è concluso con l’intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione, che non può complessivamente superare l’importo percentuale complessivamente pattuito con il cliente.
Ritenuto che nel caso in ispecie le due agenzie avessero non cooperato in sinergia ma fossero intervenute autonomamente nella conclusione dell’affare, ed essendo comprovato che avesse messo in contatto acquirente e venditore, pur avendo RAGIONE_SOCIALE concluso materialmente l’accordo contrattuale, considerata la pattuizione complessiva della percentuale del 3% del prezzo pagato di euro 170.000,00 quale provvigione, e la percezione da parte de RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 2.074,00, il Giudicante riteneva di dover accertare come dovuta, e condannare pertanto l’opponente al pagamento della minor somma (rispetto alla domanda) di euro 4.148,00 oltre interessi dalla domanda al saldo. Il Giudicante compensava integralmente le spese di lite, in considerazione della circostanza che l’opposta avesse prodotto contratto notarile privo delle pagine relative all’intermediazione dell’altra agenzia senza fornire giustificazioni di tale condotta, e che in ogni caso il decreto ingiuntivo fosse stato revocato per essere sostituito da condanna al pagamento di somma inferiore.
Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello oggi in qualità di erede di concludendo come in epigrafe.
Si è costituita resistendo all’appello, e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
’udienza del 26.10.2023 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha formulato proposta transattiva rinviando, in caso di mancata accettazione della proposta, ex art 352 cpc all’udienza del 10.10.2024, successivamente differita a quella del 17.10.2024, in cui, avendo aderito alla proposta la sola parte appellata, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante ha impugnato la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto accertato, asseritamente in assenza di prova, che NOME COGNOME avesse visionato l’immobile grazie all’intervento di ricevendone la planimetria.
Il Giudice si era attenuto a quanto riportato nella “scheda di appuntamento” depositata dalla , tuttavia parte opponente aveva rilevato come la scheda in questione (doc 4 procedimento monitorio) fosse di formazione unilaterale, priva di sottoscrizione, e contenesse indicazioni confuse ed incomprensibili.
Inoltre, la parte che ne era onerata, sulla circostanza non aveva articolato alcun capitolo di prova, e lo stesso COGNOME NOME era stato escusso come teste solo per confermare la circostanza che avesse pagato la fattura prodotta agli atti.
Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sull’assunto che fosse accertata la consegna di una planimetria al sig NOME COGNOME il quale, nel rendere la deposizione testimoniale, aveva in realtà confermato la sola circostanza del pagamento della fattura per provvigioni.
Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che fosse innegabile che avesse messo in relazione le parti, mentre in realtà nessuna risultanza istruttoria poteva far ritenere comprovata la circostanza che avesse posto in relazione tra loro le parti.
Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui omette di indicare il nesso causale tra la pretesa attività di e la del contratto, avvenuta in realtà attraverso altra agenzia che aveva operato autonomamente con altri soggetti.
Nel caso specifico non vi era agli atti prova alcuna neppure che NOME avesse fatto visionare l’immobile a NOME COGNOME.
Con il quinto motivo l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice non avrebbe attribuito la giusta rilevanza alla circostanza che la provvigione pagata da COGNOME (euro 4.400,00) fosse di molto inferiore – tenuto conto del prezzo di vendita, pari ad euro 170.000,00 – all’uso di piazza dichiarato dallo stesso Tribunale, e che ciò facesse desumere che, al di là della dicitura formalmente indicata nella fattura prodotta ed esibita al teste, in realtà la provvigione fosse stata pagata dal COGNOME per altro e diverso affare, circostanza che sarebbe risultata avvalorata dall’annotazione della data 4.09.2016 (successiva a quella del rogito) sulla scheda di appuntamento sub 4; o che il pagamento potesse essere addirittura indicativo di un accordo transattivo intervenuto tra l’agenzia opposta ed il COGNOME, a fronte della pretesa avanzata da anche nei confronti di quest’ultimo.
I motivi di impugnazione- relativi tutti alla valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie – possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Seppure la cd “scheda appuntamento” (doc.4 fascicolo monitorio) agli atti abbia scarsa rilevanza probatoria, essendo sprovvista di sottoscrizione del COGNOME, e presentando abrasioni e cancellature, dall’istruttoria svolta sono complessivamente emerse le seguenti evidenze.
Vi è prova (doc. 2 fascicolo monitorio) che la parte venditrice avesse conferito – sia pure non in esclusiva, ed in concomitanza con altre agenzie – incarico scritto anche ad di trovare un acquirente per l’immobile in Riomaggiore INDIRIZZO e che, nonostante la formale mancata riconferma dell’incarico alla scadenza pattuita (2012), nel 2015, di fatto, detto incarico fosse stato rinnovato (vedasi email del 22.05.2016, sub 3 fascicolo monitorio).
Ugualmente provata è la circostanza che l’acquisto dell’immobile da parte di fosse avvenuto con provvista fornita dal padre NOME e dalla madre :
la circostanza è stata oggetto della deposizione resa dal teste NOME COGNOME (Verbale di udienza del 13.11.2018), il quale, sul capitolo di prova n. 14 articolato in comparsa di costituzione e risposta di “Riconosce e conferma che gli assegni tratti su Banca MPS agenzia di Fivizzano citati nella compravendita effettuata a nome di suo figlio provengono da conti correnti implementati con introiti familiari” ha confermato la circostanza.
Lo stesso teste NOME COGNOME ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 12 (“ Riconosce e conferma l’assegno bancario a sua firma tratto su banca *** agenzia di Fivizzano che si rammostra (prod. 8 f. monitorio)” e 13 (“ Riconosce e conferma che detto assegno è a tacitazione della fattura che si rammostra (prod 7 monitorio)” , e dunque di aver corrisposto ad l’importo di euro 4.440,00 a titolo di provvigione per l’intermediazione svolta con riferimento ad immobile in Riomaggiore, atteso che la causale esposta nella fattura rammostrata al teste (sub 7 fascicolo monitorio) è : “nostro compenso pattuito per l’acquisto dell’immobile sito in Riomaggiore INDIRIZZO comprensivo anche di rimborso spese”.
Non vi è motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso , padre dell’acquirente, il quale non ha alcun interesse personale nella vertenza de quo, ed inoltre, essendo colui che materialmente ha procurato la provvista necessaria al pagamento del prezzo e dei costi di perfezionamento del contratto, realisticamente è anche colui che ha sostenuto i costi dell’agenzia.
Tale testimone, confermando di aver corrisposto ad per la parte acquirente, e con incontestato riferimento all’immobile oggetto di causa, l’importo di euro 4.440,00 a titolo di provvigione, ha pertanto così riconosciuto che tale agenzia avesse svolto attività di intermediazione con riferimento alla vendita di cui è causa.
In relazione al diritto alla provvigione, la Cassazione ha specificato che il diritto del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso, a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti (Cass. 6552 del 2018), specificando che, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, non rileva se l’affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto (Cass. 8126 del 2009; n. 20549 del 2004).
Circa il nesso di causa tra la conclusione dell’affare e l’attività del mediatore, la Suprema Corte ha poi ripetutamente affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 6552 del 2018, conforme a n. 25851 del 2014, n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass. n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002).
Non è necessario in particolare che l’attività sia la causa unica ed esclusiva, ma è sufficiente che sia una semplice concausa e, cioè, che concorra con fattori causali differenti, tra cui anche l’attività di altri mediatori (art. 1758 c.c.).
Basta, pertanto, che il mediatore abbia segnalato l’affare, sempre che la segnalazione sia il risultato di un’autonoma ricerca (Cass. n. 7554 del 1997), o abbia partecipato ad una fase delle trattative, senza che rilevi se le parti le abbiano sospese, riprendendole all’insaputa del mediatore.
In altri termini, il mediatore ha diritto alla provvigione se la conclusione dell’affare si trova in diretto rapporto causale con la sua attività, ed un tale rapporto ricorre anche quando il mediatore si limiti a porre in relazione le parti, purché tanto rappresenti l’antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell’affare, sia pure attraverso fasi e vicende successive (Cass. 20.2.1997 1566).
riconoscimento dell’attività intermediazione svolta da parte di una delle parti dell’affare concluso, unitamente alla prova del conferimento dell’incarico, nel caso specifico, costituiscono indici presuntivi rilevanti della prestata attività di intermediazione nell’affare concluso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM147/2022, con riferimento al valore della causa (scaglione fino ad euro 5.200,00 ) ed ai valori medi riferiti a tutte e quattro le fasi di giudizio, e dunque:
fase di studio della controversia: euro 536,00
fase introduttiva: euro 536,00
fase istruttoria euro 992,00 fase decisoria euro 851,00 per un totale di euro 2.915,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115, che l’appello è stato integralmente rigettato.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
– Rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia n.14/23 pubblicata il 4.01.2023, che per l’effetto conferma.
– Condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del grado che liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge – Si dà atto che ai fini della applicazione dell’art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115 l’appello è stato integralmente rigettato.
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 11.11.2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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