fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Diritto alla riliquidazione della pensione

Viene confermato il diritto alla riliquidazione della pensione secondo criteri più favorevoli. La domanda per i ratei antecedenti di oltre tre anni la domanda giudiziale è invece soggetta a decadenza triennale.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._100_2024_- N._R.G._00000024_2024 DEL_08_08_2024 PUBBLICATA_IL_09_08_2024

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 24 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato in data 2 marzo 2024 rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso in riassunzione, dall’Avv. NOME COGNOME

– appellante –

contro (c.f. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio dott. di Fiumicino in data 22/03/2024, repertorio 37875, rogito 7313, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti NOME COGNOMEc.f. ) e NOME COGNOMEc.f.

in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131 – appellato – C.F. C.F. C.F.

Oggetto della causa:

riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza n. 153/2017 della Corte d’Appello di Trieste pubblicata il 24 maggio 2017, disposto con ordinanza n. 33814/2023 della Corte Suprema di Cassazione, in punto:

riliquidazione trattamento pensionistico fondo elettrici.

* * * Causa chiamata all’udienza di discussione del 03.07.2024.

Conclusioni Per l’appellante:

Chiede che l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria deduzione disattesa e respinta, fermo l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, prendendo a riferimento per il raffronto della stessa, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più favorevole dell’80% della base pensionabile come previsto dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 562/1996 comprendendo in essa tutte le voci previste dall’ assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, ovvero tutto il periodo lavorativo, e per l’effetto ne riconosca il diritto nel limite della decadenza mobile ultratriennale rispetto al momento della proposizione del giudizio.

Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per il giudizio di legittimità, dei quali si chiede la distrazione dichiarandosi l’avvocato anticipatario.

Per l’appellato:

Si chiede che l’Ecc.ma COGNOME Appello di Trieste, preso atto dell’avvenuta riliquidazione della pensione del sig.

parte dell’ in conformità al principio di diritto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 33814 del 27.9.2023/4.12.2023, dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09) Con ricorso al Tribunale di Gorizia ex art. 442 c.p.c. , premesso di essere stato alle dipendenze dell’ e di essere attualmente in quiescenza con la massima anzianità di servizio, aveva chiesto che venisse accertato il diritto alla riliquidazione della pensione di cui era titolare, liquidata a carico del Fondo del personale dipendente dall’ e da RAGIONE_SOCIALE Elettriche Private, in gestione presso , in applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 562/96, secondo il quale il calcolo dell’80% deve essere determinato sulla base della retribuzione pensionabile così considerata dalle norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, e ciò anche per gli anni sino al 1997;

aveva chiesto, inoltre, la condanna dell’ alla corresponsione delle differenze pensionistiche derivanti da tale calcolo, oltre interessi e rivalutazione.

Si era costituito l’ eccependo la decadenza dal diritto ad ottenere la riliquidazione dell’assegno di pensione ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR 639/70 e dell’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in legge 111/11.

aveva inoltre eccepito la prescrizione quinquennale estintiva dei ratei e l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/91, in materia di incumulabilità di interessi e di rivalutazione monetaria nelle prestazioni previdenziali, così come integrato dall’art. 1, comma 783, della L. n. 296/06.

Con sentenza n. 209 del 19 novembre 2015 il Giudice del Lavoro di Gorizia, accogliendo l’eccezione di decadenza dell’ , rigettava il ricorso, ritenendo che la decadenza triennale fosse applicabile anche alle azioni giudiziarie relative a pregressi riconoscimenti contributivi solo parziali.

aveva proposto appello avverso tale decisione deducendo che erroneamente il giudice aveva dato applicazione retroattiva alle previsioni del d.l.98/2011, che non poteva avere effetto per il passato e per i rapporti già definiti decadenza trattandosi di prestazione imprescrittibile quale il diritto a pensione.

Si costituiva l’appellato deducendo la correttezza della sentenza.

Con sentenza n.153/2017 pubblicata il 24.5.2017 la Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’appello proposto da accertando il diritto di questi alla riliquidazione della pensione in base al limite dell’80% della base pensionabile ex art.3 comma 2 d.lgs.562/1996

includendo in essa tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e condannava l’ a pagare all’appellante le differenze di pensione a tale titolo dovute a decorrere dal giugno 2010.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione l’ deducendo che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere inapplicabile la decadenza, invece applicabile dall’entrata in vigore del d.l.n.98/11 ai sensi dell’art.252 d.a. c.c..

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33814/2023, accoglieva il ricorso e richiamava l’orientamento sorto a seguito di Cass , che ha affermato l’applicabilità della decadenza triennale di cui all’art.47, ult.co. D.P.R.. 639/70 anche ai trattamenti pensionistici riconosciuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ovvero il 6.7.2011, con la precisazione che, ai sensi dell’art.252 d.a. c.c., il termine triennale si computa solo a partire dall’entrata in vigore della novella, e quindi dal 6.7.2011.

Con specifico riguardo ai casi di riliquidazione del trattamento previdenziale, precisava la Suprema Corte che la decadenza opera non per le differenze relative a tutti i ratei dell’intero periodo in cui è dovuto il trattamento pensionistico, ma per le sole differenze relative ai ratei antecedenti di oltre tre anni la data della domanda giudiziale.

Con il ricorso in riassunzione, pertanto, chiedeva che, fermo l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, prendendo a riferimento per il raffronto della stessa, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo RAGIONE_SOCIALE, il limite più favorevole dell’80% della comprendendo in essa tutte le voci previste dall’ assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, ovvero tutto il periodo lavorativo, ne venisse riconosciuto il diritto nel limite della decadenza mobile ultratriennale rispetto al momento della proposizione del giudizio. si costituiva in giudizio confermando che, come anticipato al legale della controparte, era in via di definizione amministrativa la riliquidazione della pensione con liquidazione degli arretrati tenendo conto della decadenza triennale.

Chiedeva pertanto che, una volta intervenuto l’eventuale pagamento conseguente alla ricostituzione della pensione, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In data 2.5.2024 l’ depositava il provvedimento di ricostituzione della pensione relativa al ricorrente ed evidenziava che, a seguito di detto ricalcolo, per il sig.

vi è stato un beneficio ulteriore della pensione per la ricomprensione di tutte le voci previste dall’assicurazione generale obbligatoria, come indicato nella sentenza della Suprema Corte;

l’ insisteva nelle conclusioni già formulate nella memoria difensiva del 23 aprile 2024 con la compensazione delle spese.

All’udienza del 5.6.2024 il procuratore dell’appellante contestava la memoria dell’ con relativo conteggio facendo presente che questo era stato eseguito unilateralmente senza possibilità di controllo da parte del ricorrente;

la Corte invitava parte ricorrente a verificare i conteggi.

Con nota depositata il 25.6.2024 parte ricorrente depositava conteggi con il ricalcolo del trattamento pensionistico, e dichiarava di fare proprie le conclusioni del detto elaborato, ovvero che applicando la sentenza n. 153/17, la pensione del ricorrente all’origine passerebbe da € 1.769,88 a € 1815.40 con un incremento della rata mensile a partire dal 01/01/1997 pari ad € 45,52, cifra rivalutata ad oggi pari ad € 57,36.

All’udienza del 3.7.2024 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

1. Si deve premettere che deve essere anzitutto accertato il diritto di alla riliquidazione della pensione in godimento, prendendo a riferimento per il raffronto di detta pensione, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più favorevole dell’80% della base pensionabile come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 562/1996, comprendendo in essa tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento.

Tale accertamento, già affermato nella sentenza n.153/2017 di questa Corte, consegue all’orientamento della Suprema Corte ormai costante (Cass.n.997/2017, Cass.n.4888/2017) per il quale ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l’ , l’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.

2. In applicazione del principio sancito dalla Suprema Corte con ordinanza n.33814/2023, deve essere poi accertato e dichiarato il diritto di percepire i ratei pregressi di pensione tenuto conto dell’intervenuto decorso della decadenza triennale di cui all’art. 47, comma 6, del D.P.R. n. 639/1970 per le differenze pensionistiche a ritroso dalla domanda giudiziale del 7.7.2015.

3. Poiché vi è stata una reciproca soccombenza con riguardo alle tesi proposte dalle compensate interamente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.

Si osserva che da un lato, stanti le contestazioni mosse dal ricorrente alla riliquidazione della pensione operata nelle more del giudizio dall’ , non può ritenersi cessata la materia del contendere, e dall’altro che, seppure in primo grado fosse stata richiesta anche la condanna dell’ al pagamento dei ratei, nel ricorso in riassunzione era stato richiesto solo l’accertamento del diritto, nel limite della decadenza mobile ultratriennale.

Pertanto, la Corte deve limitarsi a statuire sulla domanda di accertamento e non rileva l’esito della riliquidazione, che potrà essere contestata in via amministrativa e giudiziale.

La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:

Accerta e dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione in godimento, prendendo a riferimento per il raffronto di detta pensione, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più favorevole dell’80% della base pensionabile come previsto dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 562/1996, comprendendo in essa tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento;

accerta e dichiara il diritto di a percepire i ratei pregressi di pensione tenuto conto dell’intervenuto decorso della decadenza triennale di cui all’art. 47, comma 6, del D.P.R. n. 639/1970 per le differenze pensionistiche a ritroso dalla domanda giudiziale del 7.7.2015;

compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.

Trieste, 03/07/2024 Il Giudice Estensore (dott.sa NOME COGNOME

Il Presidente (dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati