REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Roma 4^ sezione lavoro
riunita in camera di consiglio composta dai signori Magistrati:
Il giorno 23.11.2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4249/2021 pubbl. il 18/01/2022
nella causa in grado di appello iscritta al n. 213/2018 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
XXX, rappresentato e difeso dall’avv.
APPELLANTE
E
YYY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7118/2017 pubblicata il 24.7.2017 Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. XXX esponeva di essere stato alle dipendenze della *** spa, dapprima con contratto di formazione e lavoro di durata di 18 mesi (16.06.2003 – 15.12.2004) con inquadramento 5° livello del CCNL Commercio, Servizi e Terziario – Classificazione A1 e per il periodo dal 16.12.2004 al 31.01.2005, con contratto a tempo determinato, inquadramento 4° livello CCNL del Commercio – classificazione B1; che a far data dal 01.02.2005 il rapporto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato a tutti gli effetti di legge e di contratto; che successivamente, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda dell’Area Tributi della *** spa, previsto dall’Accordo sindacale del 27.09.2005, egli era passato, a far data dal 01.10.2005, alle dipendenze della società *** spa, con sede legale in Roma; che in esecuzione dell’Accordo Aziendale del giugno 2007, che aveva previsto una sanatoria del personale sotto inquadrato, e dei verbali d’intesa sindacale firmati nel mese di luglio e settembre del 2007 tra la società datrice di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali, si era proceduto, in data 29.05.2008, alla sottoscrizione di un verbale transattivo con il riconoscimento dell’inquadramento del lavoratore nel 3° Livello Super del Contratto Integrativo *** spa a far data dal 01.11.2006; che egli aveva svolto dal giugno del 2003 sino all’aprile del 2006 il proprio lavoro di analista presso il Servizio di analisi ed accertamento ICI fabbricati di proprietà delle persone giuridiche (enti previdenziali, società immobiliari, imprese di costruzioni) e successivamente, a far data dall’aprile 2006, aveva prestato la propria attività all’interno dell’Unità Operativa Corporate ICI, Servizio Accertamento Aree Edificabili; che in data 19.10.2010 egli era passato alle dipendenze della YYY s.p.a. con contratto a tempo indeterminato full-time, con qualifica di Impiegato Livello 3° Super del Contratto Aziendale di II livello, svolgendo la funzione di analista presso l’Unità Organizzativa Accertamenti Mirati – Servizio Accertamento Aree Edificabili sino all’ottobre 2014; l’assunzione era avvenuta senza l’espletamento di alcun periodo di prova e con un’anzianità convenzionale decorrente dal 16.06.2003.
Assumeva il XXX che le mansioni svolte sino al 14.10.2014 erano le seguenti:
– la selezione, sulla base dei piani operativi annuali predisposti in collaborazione con il Responsabile dell’Unità organizzativa, dei titolari dei terreni da sottoporre a controllo;
-la predisposizione di una perizia di stima per ciascuno degli ambiti individuali da sottoporre all’asseverazione del Servizio valutazione Aree edificabili;
-l’adozione di tutti gli strumenti con finalità deflattive del contenzioso;
-la predisposizione degli atti di accertamento (avvisi di accertamento, atti di adesione, verbali d’incontro, inviti all’adesione);
-lo svolgimento dell’attività di front office, back office e archiviazione per la revisione in autotutela degli atti emessi;
-la predisposizione dei piani di ammortamento per le richieste di rateizzazione e i conseguenti atti; -la collaborazione con il responsabile dell’Unità Operativa per la predisposizione del ruolo coattivo e per il monitoraggio delle riscossioni.
Nel suddetto periodo di lavoro egli era sempre rimasto inquadrato nel livello 3 Super, nonostante svolgesse le medesime attività e mansioni degli altri lavoratori addetti al medesimo servizio inquadrati tutti nel 2 livello D del Contratto Aziendale di secondo livello di *** s.p.a.
Con ordine di servizio n. 11 del 2014, a decorrere dal 15.10.2014, il ricorrente era stato nominato “Responsabile del Servizio Accertamento Aree Edificabili da Fonti Normative Strutturate” ove era ancor in carica, senza però alcun riconoscimento da parte della società datrice di lavoro di una qualifica superiore, ma permanendo sempre nel livello 3 Super.
Contestualmente, con il medesimo ordine di servizio, era stata disposta una ricollocazione di alcune risorse lavorative nell’ambito dei nuovi servizi, con assegnazione al servizio di cui egli era Responsabile di un lavoratore inquadrato nel 2 livello D del contratto integrativo aziendale.
Successivamente, nel luglio 2015, era stata assegnata al servizio Accertamento Aree Edificabili da Fonti Normative Strutturate altra risorsa di personale inquadrata nel 2° livello D1 del contratto integrativo citato.
In particolare, le attività di competenza del Servizio affidato alla responsabilità del ricorrente erano le seguenti:
– la selezione dei titolari dei terreni da sottoporre a controllo individuali, in collaborazione con il Responsabile dell’Unità organizzativa, prevalentemente sulla base dell’analisi di banche dati provenienti da fonti esterne quali permessi a costruire, perizie di rivalutazione, atti di compravendita di terreni; – la redazione di una perizia di stima per ciascuno degli ambiti individuati, da sottoporre all’asseverazione del Servizio valutazione Aree edificabili;
-l’adozione di tutti gli strumenti con finalità deflattive del contenzioso;
-la predisposizione degli atti di accertamento (avvisi di accertamento, atti di adesione, verbali d’incontro, inviti all’adesione);
-l’attività di front office, back office e archiviazione per la revisione in autotutela degli atti emessi;
-la predisposizione dei piani di ammortamento per le richieste di rateizzazione conseguenti gli atti; -la collaborazione con il Responsabile dell’Unità Operativa per la predisposizione del ruolo coattivo e nel monitoraggio delle riscossioni.
Quale responsabile dell’accertamento aree edificabili da fonti informatiche strutturate il ricorrente assumeva di avere la totale supervisione, e dunque la responsabilità, di tutte le attività svolgentesi all’interno del settore di competenza, con controllo e indirizzo delle risorse lavorative assegnate all’area, raccordo e collaborazione con gli altri settori dell’azienda e con la pubblica amministrazione.
Concludeva il XXX per l’accertamento del suo diritto all’inquadramento, a far data dal 15.10.2014, nel I livello del CCNL di settore e nel I° livello, posizione E 1 del contratto aziendale di secondo livello applicato da YYY S.P.A. ed instava, altresì, per la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive ammontanti, alla data del 31.12.2015, a complessivi € 9.514,22 a titolo di differenze retributive, 13° e 14° mensilità, ferie e permessi, oltre all’adeguamento del TFR maturato, alla regolarizzazione della posizione contributiva, nonché al risarcimento del danno all’immagine professionale ed alla carriera, da liquidare nella misura di € 15.000,00.
Instava altresì in via subordinata nei termini seguenti “Nell’ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore rivendicato dal lavoratore per gli indicati periodi, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito riconoscere al ricorrente la qualifica intermedia così come verrà accertato in corso di causa, fermo il resto”.
Si costituiva la società resistente che concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, l’ omissione della specificazione dell’attività lavorativa dal ricorrente concretamente prestata e, nel merito, osservando come egli fosse stato preposto dal 15.10.2014 ad un “servizio” e non già ad una “unità organizzativa” come richiesto dalla declaratoria del contratto aziendale per i livello E1 rivendicato, superiore di ben tre livelli (D1, D2 e poi l’E1) a quello da lui rivestito (3S); che l’attività svolta da detto servizio si svolgeva prevalentemente sulla base dell’analisi di banche dati, provenienti da fonti esterne, limitandosi il ricorrente a svolgere una funzione di controllo delle stesse banche dati e di intervento solo per selezionare i titolari dei terreni da sottoporre a controllo; che pertanto le funzioni professionali svolte dallo stesso non potevano ritenersi “altamente specialistiche”; che il servizio di cui il ricorrente era responsabile dipendeva gerarchicamente dall’unità organizzativa “accertamenti mirati”; che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente doveva essere sempre oggetto di verifica da parte del responsabile della detta unità organizzativa ***.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, senza assumere prove orali, rigettava il ricorso proposto dal XXX e lo condannava alla refusione delle spese di lite a favore della società resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Rilevava in sintesi che la declaratoria richiesta E1 richiedeva la responsabilità dell’ “unità organizzativa” e non del “semplice servizio”, senza che dette strutture potessero ritenersi equivalenti, come emergente dalla documentazione relativa alla struttura organizzativa in cui le “unità organizzative” venivano descritte quali “strutture operative”, cui veniva affidata la gestione esecutiva dell’attività aziendale anche attraverso il coordinamento delle attività delle “unità operative” definite “servizi”; che, quanto alla domanda subordinata proposta dal XXX, la mancanza di ulteriori allegazioni non consentiva di verificare l’inquadrabilità in categorie intermedie, non avendo egli allegato nulla circa le eventuali attività di coordinamento e di controllo o circa una maggiore autonomia, tutti elementi che avrebbero potuto determinare le necessarie differenze tra il suo livello di inquadramento e quello superiore.
Proponeva appello il XXX concludendo in via principale per l’accertamento del suo diritto all’inquadramento, a far data dal 15.10.2014, nel I livello del CCNL di settore e nel I livello, posizione E 1 del medesimo contratto aziendale di secondo livello applicato da YYY S.P.A. e per la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive ammontanti, alla data del 31.12.2015, a complessivi € 9.514,22 oltre all’adeguamento del TFR maturato e alla regolarizzazione della posizione contributiva; in via gradata, per l’accertamento del suo diritto all’inquadramento, a far data dal 15.10.2014, al livello 2 D2 e, in via ulteriormente gradata, 2 D1 del CCNL di settore e del medesimo contratto aziendale e per la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive fino alla data del 31.12.2015, oltre all’adeguamento del TFR maturato e alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Deduceva quali motivi di appello:
1.l’illegittimità dell’interpretazione della declaratoria E1 di cui al contratto aziendale applicato da YYY S.P.A.;
2.l’insussistenza dell’asserito difetto di allegazione al fine di verificare il suo diritto all’inquadramento nelle qualifiche intermedie (2D2 o in via ulteriormente gradata 2D1 di cui al contratto aziendale applicato da YYY S.P.A.).
Lamentava che le mansioni svolte erano state indicate nel ricorso di primo grado e che, comunque, l’erroneità dell’inquadramento nel livello 3 S emergeva dall’esame dei profili di cui alle schede allegate al contratto aziendale.
Resisteva l’appellata che eccepiva l’inammissibilità delle censure svolte dall’appellante in merito alla domanda subordinata proposta in primo grado, considerato che il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal XXX:
a) non riportava né nel corpo dell’atto né nelle conclusioni quale sarebbe “la qualifica intermedia” che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere al XXX;
b) non indicava in alcun modo quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni di detta indeterminata “qualifica intermedia”, ovvero la declaratoria contrattuale relativa a quest’ultima;
c) non conteneva il raffronto tra i profili caratterizzanti le mansioni di tale indeterminata “qualifica intermedia” e quelli concernenti le mansioni che il XXX asseriva, senza però indicarle, di avere svolto. Concludeva la società appellata per il rigetto del gravame.
La Corte chiedeva la produzione di nuovi conteggi relativi ai livelli 2D2 e 2D1 di cui al contratto aziendale applicato da YYY S.P.A.
Disposta la trattazione scritta come modalità alternativa all’udienza originariamente fissata per il 26.11.2021, questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
1.Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Lamenta il XXX che il Tribunale non abbia considerato come la declaratoria relativa al livello E1 spetti non solo al personale responsabile dell’ ”unità organizzativa” ma anche, in via alternativa, al personale che svolge “funzioni professionali altamente specialistiche” quali quelle da lui rivestite anche dopo il 15.10.2014 unitamente alle ulteriori competenze di responsabile; che, comunque, la distinzione tra “unità organizzativa” e “servizio” non trovi alcuna definizione nella contrattazione aziendale del giugno 2007.
Va premesso che il contratto aziendale di secondo livello di *** s.p.a. dell’8.6.2007, applicato da YYY S.P.A. (all. 14 fasc. parte ricorrente di primo grado, pag. 15), prevede:
“AREA E. Figura professionale. Responsabile di unità organizzative.
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie, di elevata variabilità, di notevole e particolare complessità ed importanza in relazione agli obiettivi di sviluppo e ai risultati dell’azienda, o che svolge funzioni professionali con competenza su tutti i processi correlati alle specializzazioni.
Livello E1. Vi appartiene il personale che svolge funzioni di responsabile direttivo di unità organizzative importanti /o che svolge funzioni professionali altamente specialistiche.”
Dunque ai fini dell’inquadramento nel livello E è necessario che le funzioni siano “altamente specialistiche” e non soltanto “specialistiche”, sicché era onere dell’appellante dedurre, prima, e provare, poi, che quelle da lui svolte fossero funzioni con questa connotazione.
Ciò posto, si ritiene che le funzioni svolte dal XXX, come comprovate dalla documentazione in atti, per quanto senz’altro specialistiche, non assumano il rango di “altamente specialistiche” in quanto in ogni caso prestate nell’ambito di un’attività svolta in costante collaborazione con il Responsabile dell’Unità Operativa per quanto concerne le iniziative più discrezionali (ad esempio la selezione dei titolari dei terreni da sottoporre a controllo individuali o la redazione del ruolo coattivo).
Né è sufficiente, per concludere diversamente, il fatto che il XXX sia Responsabile di un servizio cui sono stati assegnati due lavoratori inquadrati nel 2 livello D del contratto integrativo aziendale, in quanto ai fini dell’inquadramento ciò che rileva è il sillogismo ex 2103 c.c. tra le mansioni concretamente svolte e la declaratoria contrattuale e non il parallelismo tra le prime e quelle svolte da altri lavoratori ed indicate come equivalenti.
Quanto, poi, alla distinzione tra “unità organizzativa” e “servizio” (o anche “unità operativa”) la censura dell’appellante secondo cui la stessa non troverebbe alcun fondamento nella suddetta contrattazione aziendale dell’8 giugno 2007 non coglie nel segno.
Infatti va premesso in diritto che secondo l’insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità “Anche nell’ interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all’art. 1362, comma 1, c.c. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi” (Cass. n. 30135/2021). Nell’accordo aziendale dell’8.6.2007 le parti contrattuali hanno fatto a più riprese riferimento all’ “unità organizzativa” quale segmento organizzativo aziendale, evidentemente presupponendone non solo l’esistenza, ma condividendone la relativa definizione e distinzione rispetto ad altri settori aziendali.
Ciò trova coerente riscontro nel documento di “macrostruttura organizzativa” di YYY del 7.1.2015 (all. 17 fasc. parte ricorrente di primo grado), correttamente richiamato dal Tribunale, in cui le “unità organizzative” sono definite come quelle “cui è affidata la gestione esecutiva dell’attività aziendale anche attraverso il coordinamento dell’attività delle Unità Operative definite “servizi” e nella “struttura organizzativa delle direzioni” di pari data (all. 18 fasc. parte ricorrente di primo grado), ove compare il “Servizio Accertamento aree edificabili da fonti informative strutturate”, di cui era responsabile il XXX, quale articolazione dell’Unità Organizzativa “Accertamenti Mirati” (D. Ricci) insieme ad altre sei, sempre definite quali “servizi”.
La deduzione dell’appellante secondo cui la ripartizione in Servizi ed Unità Organizzativa da parte di YYY s.p.a. non corrisponderebbe a quella precedente di *** s.p.a., richiedendosi per il coordinamento dei primi una maggiore specializzazione pari a quella in passato richiesta per la direzione dell’Unità Organizzativa è, poi, inammissibile ai sensi dell’art. 437 c.p.c. in quanto svolta per la prima volta nel grado.
Ne consegue che la motivazione resa dal Tribunale sul punto va esente da censure e dev’essere condivisa. 4. Il secondo motivo è parzialmente fondato entro i limiti che seguono.
In primo luogo l’eccezione di inammissibilità delle censure svolte dal XXX sollevata dalla società appellata è destituita di fondamento e va rigettata.
E’ pacifico che la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento in un livello intermedio fosse stata versata in atti, in via gradata, anche nel primo grado, e ciò basta a farla ritenere compresa nel thema decidendum, a prescindere dall’omessa indicazione dei livelli 2 D2 e, in via gradata 2 D1, contenuta invece nel ricorso in appello, e, dunque, legittimamente oggetto di specifico motivo di gravame.
Peraltro, secondo l’insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione, la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento in una qualifica inferiore rispetto a quella domandata può persino ritenersi implicito in quanto «La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia»; pertanto, «qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l’esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello, potendo il giudice del gravame pronunziare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, in caso di pronunzia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunziata ex art. 346 c.p.c.», operando, in tale ipotesi, «il principio desumibile dall’art. 329, secondo comma, c.p.c., secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato» (Cass. ord. N. 104072020); in conformità è stato affermato che “l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte segnalato dal ricorrente con il richiamo di Cass. 19 gennaio 1999, n. 476 si traduce in sostanza nel riconoscere in quella che apparentemente è una domanda unica, una duplicità di domande, con una comune causa petendi e un diverso petitum. Se è così, la sentenza che rigettando espressamente la domanda di inquadramento nelle qualifica superiore non esamina affatto la domanda sotto il profilo della qualifica immediatamente inferiore, incorre evidentemente nel vizio di omessa pronunzia su una delle domande proposte. Quindi se tale vizio inficia la sentenza di primo grado, la parte che intenda dolersene deve proporre un motivo di gravame su tale punto, non essendo sufficiente che essa investa la statuizione esplicita di rigetto della più alta qualifica richiesta” (Cass. n. 11557/2003).
Nel merito è pacifico che il ricorrente, ora inquadrato nel livello 3S, sia stato nominato dal 15.10.2014 responsabile del “Servizio Accertamento Aree Edificabili da Fonti Normative Strutturate”.
Ciò basta, tenuto conto dell’incontestato ruolo di coordinamento del personale addetto al suddetto servizio, a far ritenere che l’attività svolta dallo stesso esorbiti i limiti del livello 3S del Contratto Aziendale di 2° livello di *** spa, il quale dispone all’art. 13 (all. 14 fasc. parte ricorrente di primo grado) che appartengono a detto livello:
– “Addetto rapporti con il contribuente di concetto;
– Addetto attività di produzione di concetto;
– Addetto attività catastali di concetto;
– Addetto informatica di concetto;
– Addetto attività di contenzioso di concetto;
– Addetto legale;
– Addetto comunicazione di concetto”.
Pertanto sul punto la motivazione del Tribunale non è conforme alle suddette risultanze e dev’essere modificata.
Al contrario, il CCNL dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, in atti e pacificamente applicato al rapporto, al 2 livello prevede “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e di controllo…” ed il contratto aziendale di 2° livello dell’8.6.2007 così descrive “AREA D: appartiene all’area D il personale direttivo in possesso di elevata competenze tecnico/professionale acquisita tramite istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza (…)”
Risulta poi dirimente il fatto che nel citato accordo aziendale del giugno 2007 le parti contrattuali, dopo aver rinviato la seconda fase di revisione degli inquadramenti a seguito della riorganizzazione aziendale che sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2017 (ma che poi non avvenne), concordarono in ogni caso che l’attività di coordinamento del personale ed il possesso di competenze specialistiche sarebbero stati criteri utili per assegnare la qualifica di 2° livello.
Ne consegue che risulta fondato il diritto del XXX all’inquadramento nel 2 livello ex art. 2103 c.c.
All’interno di tale livello, poi, l’accordo aziendale del giugno 2007 prevede:
Livello D1 “personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche”;
Livello D2 “personale direttivo con consolidata esperienza e polifunzionalità posto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”.
Fermo restando che l’appellante, per quanto detto sopra, non svolge funzioni direttive di unità organizzative, tantomeno “importanti” come previsto dal livello D1, ritiene, invece, la Corte che sia comprovato sulla base degli atti che il XXX possieda “funzioni professionali specialistiche”, derivategli dallo svolgimento di mansioni dello stesso genere (analista) sin dal 2003 e proprie senz’altro del livello D1. Non risulta, invece, compiutamente dedotto e provato che tali funzioni siano “caratterizzate da significativo contenuto specialistico”, come richiesto dal livello D2, che essendo il discrimine tra i due livelli era l’elemento costitutivo della domanda della cui prova il XXX era onerato.
Inoltre per il livello D2 sono necessarie altresì una “polifunzionalità” e una “particolare importanza” dell’unità organizzativa diretta, entrambi requisiti che nella specie non sussistono.
Dunque, ritenuto provata la prestazione di mansioni corrispondenti al livello 2D1 del contratto aziendale di secondo livello dell’8.6.2007 dal 15.10.2014, sussiste il diritto del XXX al riconoscimento delle differenze retributive con pari decorrenza e per il periodo richiesto, ovvero fino al 31.12.2015.
Il diritto al superiore inquadramento nel suddetto livello scatta, invece, decorsi tre mesi continuativi dall’assegnazione alla superiore mansione ex art. 101 CCNL in atti.
Per quanto concerne il quantum, secondo il conteggio rielaborato dall’appellante ex adverso non contestato, le differenze retributive dovute per il periodo oggetto di causa (dal 15.10.2014 al 31.12.2015) ammontano alla somma complessiva di € 3.156,37 a titolo di differenze retributive sulla paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, T.E.A., 13°.
Il TFR non è dovuto perché il rapporto non è cessato.
5.In conclusione la sentenza impugnata dev’essere riformata e dev’essere dichiarato il diritto dell’appellante all’inquadramento nel livello 2D1 del contratto aziendale di secondo livello dell’8.6.2007 a partire dal 15.01.2015 e al corrispondente trattamento economico dal 15.10.2014, con conseguente condanna dell’appellata al pagamento a favore dell’appellante della somma di € 3.156,37 per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Dev’essere poi dichiarato il diritto dell’appellante alla regolarizzazione contributiva sulle suddette somme. 6.L’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione in ragione di metà delle spese del doppio grado sostenute dall’appellante, liquidata per la restante metà nella misura di cui in dispositivo secondo lo scaglione del valore “indeterminato basso”, considerata la necessità di effettuare una valutazione sul contenuto delle mansioni professionali svolte a prescindere dalle ricadute sul piano del trattamento retributivo.
p.q.m.
In parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara il diritto dell’appellante all’inquadramento nel livello 2D1 del contratto aziendale di secondo livello dell’8.6.2007 a partire dal 15.01.2015 e al corrispondente trattamento economico dal 15.10.2014; -condanna l’appellata al pagamento a favore dell’appellante della somma di € 3.156,37 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
– dichiara il diritto dell’appellante alla regolarizzazione contributiva sulle suddette differenze retributive; -rigetta, nel resto, l’appello;
-condanna l’appellata alla refusione a favore dell’appellante della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.300,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre alla metà del C.U. di ciascun grado, con attribuzione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e compensa la restante metà.
Roma, 23.11.2021
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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