Nel momento in cui il cittadino , abbia fondato motivo che , l’emanazione di un atto amministrativo, emesso cioè da una Pubblica Amministrazione, nell’espletamento delle proprie funzioni ed attività, ledi e violi un proprio “interesse legittimo”, può impugnarlo, o in via amministrativa o giurisdizionale. Tralasciando ad altra sede l’accurata analisi del ricorso giurisdizionale, si analizzerà […]
Nel momento in cui il cittadino , abbia fondato motivo che , l’emanazione di un atto amministrativo, emesso cioè da una Pubblica Amministrazione, nell’espletamento delle proprie funzioni ed attività, ledi e violi un proprio “interesse legittimo”, può impugnarlo, o in via amministrativa o giurisdizionale. Tralasciando ad altra sede l’accurata analisi del ricorso giurisdizionale, si analizzerà di seguito, in modo breve ma conciso, i passaggi più salienti dell’impugnativa in via amministrativa. Pertanto, si ascrivono al novero di impugnazioni amministrative: il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorso gerarchico è dunque, per definizione, un rimedio amministrativo, consistente nell’impugnare l’atto innanzi ad un organo gerarchicamente superiore, rispetto a quello, che lo ha emesso; vale a dire che: ad esempio gli atti del questore sono ricorribili innanzi al prefetto e quelli del prefetto innanzi al ministro. Con esso è possibile far valere sia vizi di merito che di legittimità. Il ricorso può essere presentato o direttamente all’autorità competente a riceverlo, con rilascio di ricevuta; o mediante consegna da parte di un Ufficiale Giudiziario, oppure con raccomandata A/R; il tutto nel termine perentorio di 30 giorni, calcolabili dalla conoscenza o notizia certa del provvedimento. L’autorità gerarchica, competente a decidere, deve esprimersi, nel termine di 90 giorni, decorsi i quali, e senza che non si abbia avuto alcuna notizia in merito,il ricorso si intenderà respinto, potendosi però, in tal caso ricorrere al Capo dello Stato, oppure in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale: il TAR. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è ammissibile con riferimento ad un atto amministrativo”definitivo”, cioè per quella tipologia di atti per cui non può essere formalizzato un ricorso amministrativo ordinario; esso è ammesso solo per motivi di legittimità. e, non anche per vizi di merito. Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua piena conoscenza; va redatto in duplice copia su carta bollata e, notificato a mezzo di un Ufficiale Giudiziario. L’istruttoria del ricorso, è compiuta dal Ministro cui è riconducibile l’atto impugnato, nel termine di 120 giorni Conclusa la fase istruttoria , il Ministro competente trasmette il ricorso al Capo dello Stato,che obbligatoriamente è tenuto ad emettere un parere. Nell’ipotesi in cui il Ministro non adempie è possibile far ricorso al Consiglio di Stato.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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