La legge in esame va a riformare ed ad integrare la precedente disciplina in materia, offerta dalla legge n. 77 del 1955 Art. 1. 1. L’articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 3. – 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l’elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l’eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali. 2. Nell’atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l’indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell’elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. 3. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione”. Art. 2. 1. L’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dal seguente: “Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l’annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l’interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. 2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subíto levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull’istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell’accertamento della regolarità dell’adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell’errore del protesto, il presidente accoglie l’istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l’esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell’istanza. 4. In caso di reiezione dell’istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile. 5. Per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”. 2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, è allegato il modello di istanza di cui all’annesso alla presente legge. Art. 3. 1. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione”. Art. 4. 1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: “La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione”. 2. Il comma 3 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: “3. Il secondo comma dell’articolo 1 e l’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati”. Art. 5. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, e all’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino alla data di operatività del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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