La sentenza chiarisce che la notifica della cessione del credito al debitore ceduto ha la funzione di rendere la cessione a lui opponibile. Inoltre, specifica che la mancata o invalida notifica non inficia la validità della cessione stessa, ma la rende solo inopponibile al debitore. Infine, precisa che la prova della titolarità del credito da parte del cessionario può essere fornita anche tramite dichiarazioni unilaterali, seppur provenienti da un contesto processuale.
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