depositato il 13 giugno 2013 e notificato il 18 luglio 2013, il Fallimento XXX chiedeva all’adito Tribunale di Brescia la condanna della Banca, allora in bonis, al pagamento, in suo favore, anche a titolo di risarcimento del danno, di Euro 40. La Banca, pertanto, avrebbe dovuto comunicare all’odierno controricorrente i dati del soggetto, diverso dal vero beneficiario, che aveva incassato la somma in conseguenza dell’esecuzione dell’ordine di pagamento, così da permettere al primo di agire per il recupero dell’importo versato nei confronti dell’accipiens.
Continua »