Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà del correntista di agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullità del titolo in base al quale ha avuto luogo l’addebito, in modo tale da ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, con l’accertamento, nel caso in cui quest’ultimo sia assistito da un’apertura di credito, dell’esistenza di una maggiore disponibilità in suo favore (cfr. In assenza di tali condizioni, la rimessa non produce l’effetto di soddisfare il diritto della banca alla restituzione delle somme accreditate, ma solo di riespandere la misura della disponibilita’ nuovamente utilizzabile dal correntista, con la conseguenza che un pagamento può ritenersi configurabile soltanto alla cessazione del rapporto, quando la banca abbia ottenuto dal cliente il versamento del saldo finale, comprendente interessi non dovuti (cfr.
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