La Corte d’Appello ha stabilito che il contratto quadro, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale requisito formale, in assenza di diverse disposizioni legislative, determina la nullità del contratto e il diritto alla restituzione delle somme versate. La violazione degli obblighi informativi, seppur grave, non inficia la validità del contratto, ma comporta la responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’intermediario e il dovere di risarcimento del danno.
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