Lo stato di “ morte presunta”di un soggetto, art 58 c. c. , è, pronunciata con sentenza dal competente Tribunale, qualora, trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, non si hanno più notizie certe della sua esistenza. Se il presunto morto ritorna, tutti gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc,la sentenza va annullata e, ai sensi dell ‘art 66 c. c , recupera tutti i suoi beni nello stato in cui si trovano ed ha, altresì diritto a recuperare il prezzo di quelli eventualmente alienat Il matrimonio contratto dal coniuge redivivo può essere impugnato ma , sono fatti salvi gli effetti civili conseguiti con le seconde nozze.
Lo stato di “ morte presunta” di un soggetto, art 58 c.c., è, pronunciata con sentenza dal competente Tribunale, qualora, trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, non si hanno più notizie certe della sua esistenza. Tale dichiarazione , permette di superare, quella situazione di incertezza giuridica, che si crea, nel caso in cui non sia possibile verificare con certezza, l’effettiva morte della persona scomparsa. La competenza giudiziaria si individua con riferimento all’ultimo domicilio o residenza dell’assente, mentre, soggetti legittimati a proporre istanza sono: il Pubblico Ministero e, tutti coloro i quali, vi hanno interesse, in quanto legati allo scomparso da specifici rapporti o particolari situazioni; sono questi soggetti indicati dall’art 50 c.c (articolo che riconosce l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente), quali: possibili eredi testamentari, legatari, donatari nonché coloro, beneficiari di diritti dipendenti dalla morte dell’assente. Nel caso in cui il Tribunale dovesse rigettare l’istanza la stessa non può essere proposta prima che siano decorsi 2 anni, art 59 c.c. La procedura per la dichiarazione di morte presunta è regolata dall’art 721 e ss del cpc ; si svolge in camera di consiglio,previo proponimento di ricorso, nel quale sono indicate le generalità dei presunti successori legittimi dello scomparso, o del suo procuratore o rappresentante legale; ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione, che va comunicata al p.m, , ed ordina che la domanda sia inserita per due volte consecutive a distanza di 10 giorni nella “Gazzetta Ufficiale” ed almeno in due giornali, con invito a far pervenire notizie sullo scomparso da chiunque ne abbia notizie. Decorsi 6 mesi dall’ultima pubblicazione il presidente del tribunale o, giudice da lui disignato emette nuovo decreto fissando in tal modo nuova udienza di comparizione degli interessati. Emessa sentenza che dichiara la morte presunta dello scomparso, va inserita nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica”ed in due giornali specificamente indicati. Oltre che nel caso indicato dall’art 58 c.c, alla dichiarazione di morte presunta, si giunge,anche nelle ipotesi previste ex art 60 c.c.( seppure non trascorsi 10 anni): quando il soggetto sia scomparso a seguito di operazioni belliche alle quali ha preso parte o, comunque si sia trovato presente e,siano trascorsi 2 anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in sua mancanza 3 anni dalla fine dell’anno in cui siano cessate le ostilità; in caso di prigionia di guerra oppure in caso di scomparsa per infortuni se trascorsi due anni dal giorno dell’avvenuto infortunio o, se il giorno non è conosciuto dopo 2 anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. In nessun caso però, la sentenza può essere pronunciata prima che siano trascorsi 9 anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente (di fatto lo scomparso dovrebbe aver raggiunto almeno 27 anni) Situazioni particolari si hanno nelle ipotesi di scomparsa in mare, naufragi o disastri aerei, qui non si richiede tutta la procedura imposta affinchè si abbia dichiarazione di morte presunta, ma risulta sufficiente il processo verbale delle competenti autorità nel quale siano specificate le circostanze che fanno ritenere verosimile la morte delle persone coinvolte i cui nominativi sono poi trascritti nel registro delle morti, previa autorizzazione del tribunale. Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta, sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale si apre cioè la successione a favore degli aventi diritto ed il coniuge, ex art 65 c.c, può contrarre nuove nozze. Se il presunto morto ritorna, tutti gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc,la sentenza va annullata e, ai sensi dell ‘art 66 c.c , recupera tutti i suoi beni nello stato in cui si trovano ed ha, altresì diritto a recuperare il prezzo di quelli eventualmente alienat Il matrimonio contratto dal coniuge redivivo può essere impugnato ma , sono fatti salvi gli effetti civili conseguiti con le seconde nozze.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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