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Domicilio e residenza

Le fattispecie in questione sono nello specifico disciplinate dagli articoli 43 e s.s. del codice civile. In particolare, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. E’ possibile […]

Pubblicato il 18 March 2007 in Diritto Civile

Le fattispecie in questione sono nello specifico disciplinate dagli articoli 43 e s.s. del codice civile. In particolare, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. E’ possibile il loro trasferimento che tuttavia non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza. Specifiche regole vigono in relazione a determinati soggetti quali: coniugi, minori ed interdetti; infatti, ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L’interdetto, invece, deve essere necessariamente domiciliato dove ha il domicilio del tutore. Anche le Persone Giuridiche, enti, associazioni,fondazioni, imprese ecc, devono eleggere la loro sede, ma in questo caso, qualora la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per esse, si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede dei loro affari. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16c.c. o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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