L’istituto, introdotto per effetto della riforma del diritto di famiglia Legge 19 maggio 1975 n. 151, si inquadra nell’ambito dei regimi patrimoniali, rientrando nello specifico nelle convenzioni matrimoniali tra i coniugi, sostituendo, in particolare, la normativa relativa al patrimonio familiare. Gli aspetti puramente civilistici della fattispecie trovano riferimenti negli art 167-171 del Codice Civile. Sua […]
L’istituto, introdotto per effetto della riforma del diritto di famiglia Legge 19 maggio 1975 n. 151, si inquadra nell’ambito dei regimi patrimoniali, rientrando nello specifico nelle convenzioni matrimoniali tra i coniugi, sostituendo, in particolare, la normativa relativa al patrimonio familiare. Gli aspetti puramente civilistici della fattispecie trovano riferimenti negli art 167-171 del Codice Civile. Sua precipua finalità è quella di destinare, ad esclusivo bisogno familiare,(si pensi ad esempio all’educazione scolastica dei figli) determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o, titoli di credito vincolati e nominativi. La sua costituzione, è riammessa alla volontà di ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico o, da un terzo anche per testamento, ma in questo caso la stessa si perfeziona con l’accettazione da parte dei coniugi stessi, da effettuarsi con atto pubblico posteriore. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale, spetta, di regola ad entrambi i coniugi, salvo che sia stato diversamente stabilito all’atto di costituzione; mentre l’amministrazione è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale ex art 180 c.c. Se non espressamente consentito, i beni oggetti del fondo non possono essere sottoposti a vincoli giuridici, pegno, ipoteca e, non possono essere alienati, se non su espresso consenso di entrambi i coniugi e, se sono altresì presenti figli minori, previa autorizzazione concessa dal giudice nei soli casi di necessità ed evidente utilità. Una particolarità relativa alla fattispecie riguarda la regola consacrata nell’art 170 c.c, ai sensi della quale, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, non può avere luogo per eventuali debiti che il creditore, comunque conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo termina a seguito dell’annullamento, scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, qualora vi siano figli minori, l’istituto continuerà ad esistere fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio; in tal caso il giudice, su istanza di chiunque ne abbia interesse, può dettare norme specifiche per l’amministrazione del fondo stesso. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli, ed ogni altra eventuale circostanza, il giudice può altresì, attribuire ai figli una quota dei beni del fondo a titolo di godimento o in proprietà. Se non vi sono figli troveranno applicazione le regole ex art 191 c.c. e ss, relative allo scioglimento della comunione legale.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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