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Formalità preliminari al matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio civile è preceduta dalla cd “ promessa di matrimonio”, ossia un vero e proprio giuramento reso dai futuri sposi, previa richiesta inoltrata presso il Comune di residenza di entrambi o di uno di essi, almeno due mesi prima dalla data effettiva della celebrazione del matrimonio. Trascorso il tempo necessario per la […]

Pubblicato il 03 September 2007 in Diritto Civile

La celebrazione del matrimonio civile è preceduta dalla cd “ promessa di matrimonio”, ossia un vero e proprio giuramento reso dai futuri sposi, previa richiesta inoltrata presso il Comune di residenza di entrambi o di uno di essi, almeno due mesi prima dalla data effettiva della celebrazione del matrimonio. Trascorso il tempo necessario per la preparazione dei documenti, a cura di appositi uffici comunali, saranno gli stessi a contattare i nubendi per concordare la data del giuramento, che dovrà, necessariamente avvenire alla presenza di almeno un testimone e di un genitore, che avrà il compito di attestare la non consanguineità degli stessi. Fondamentale è il cd” certificato di consenso civile alle nozze” debitamente rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile. Non si escludono ipotesi particolari a cui, ai documenti base: residenza, nascita, carta di identità, è richiesta l’esibizione di specifici documenti che andranno verificati a seconda dei casi che di seguito si esporranno: 1)Ipotesi per matrimonio contratto da minori emancipati: necessita il decreto di autorizzazione emesso dal Tribunale dei minori. 2)Matrimonio tra stranieri o con uno straniero: occorre il nulla osta dell’Ambasciata del paese di appartenenza o del Consolato. 3)Nel caso di matrimonio con divorziato: si richiede copia dell’atto del precedente matrimonio e relativa annotazione della sentenza di annullamento. 4)Per matrimonio tra vedovi: occorre l’estratto dell’atto di morte del coniuge defunto. Specifica è pure la situazione per i conviventi, con prole da legittimare che, all’atto di richiesta sono tenuti alla consegna dell’estratto di nascita e l’indicazione della generalità dei figli. Prestato il giuramento, i futuri sposi dovranno infine firmare la “richiesta delle pubblicazioni” le cui regole sono sancite dagli artt 93 e s.s del Codice Civile: Art 93: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile”. Art. 94: “La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi”. Art 98:”L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione, rilascia un certificato che motivi il rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”. Art. 99:”Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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