Nel nostro ordinamento giuridico vigono delle condizioni, imposte da legge, in presenza delle quali è fatto espresso divieto sia di contrarre che di celebrare matrimonio civile: sono questi i cd: ”impedimenti matrimoniali” espressamente indicati negli art. 84 e ss del codice civile. Si annovera in primis il requisito dell’età, infatti ai sensi dell’art. 84 cc, […]
Nel nostro ordinamento giuridico vigono delle condizioni, imposte da legge, in presenza delle quali è fatto espresso divieto sia di contrarre che di celebrare matrimonio civile: sono questi i cd: ”impedimenti matrimoniali” espressamente indicati negli art. 84 e ss del codice civile. Si annovera in primis il requisito dell’età, infatti ai sensi dell’art. 84 cc, è fatto divieto per i minori di contrarre matrimonio.Tuttavia una particolare previsione è riconosciuta in capo al minore emancipato, ossia colui il quale abbia già compiuto i 16 anni di età, lo stesso può presentare personalmente espresso ricorso al tribunale dei minori, che accertata la sua maturità psico fisica, la fondatezza delle ragioni addotte e, sentito il parere del pubblico ministero, genitori o tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio, ammetterlo al matrimonio. Il decreto e poi comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e anche al tutore; può essere soggetto a reclamo entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Da sottolineare l’ipotesi in cui il minore contragga ugualmente matrimonio religioso senza essere stato autorizzato dal tribunale, nel caso il matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile. L’art. 85 sancisce il divieto a contrarre matrimonio per l’interdetto per infermità mentale, sancita giudizialmente, infatti qualora sia stata promossa istanza di interdizione, il pubblico ministero è legittimato a chiedere la sospensione del vincolo matrimoniale ed in tal caso la celebrazione del matrimonio non può aver luogo finchè non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato relativa all’istanza di interdizione. Se l’interdetto riuscisse comunque a contrarre matrimonio lo stesso può impugnato così come nel caso di chi ha contratto matrimonio anche se non interedetto giudizialmente, ma a suo carico si provi una incapacità di intendere e di volere al momento della celebrazione. Particolari previsioni si hanno nel caso di chi è stato interdetto a seguito di condanna o per la persona soggetta ad una amministrazione di sostegno: i soggetti in specie possono contrarre matrimonio in quanto l’assunzione del vincolo non è legato a condizioni di natura psico fisico. Anche l’incapacità naturale non costituisce impedimento, anche se può profilarsi come causa di annullamento del matrimonio. Altra ipotesi di annullamento, si ha con riferimento all’art. 86 cc, ai sensi del quale, non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un valido matrimonio precedente; nel nostro sistema infatti non è ammessa la bigamia, considerata, oltretutto, come un reato. Tale norma trova applicazione anche per gli stranieri in Italia, seppur la loro legge nazionale ammetta fenomeni come la poligamia. Il matrimonio eventualmente celebrato in inosservanza del presente impedimento, è nullo e, la nullità può essere fatta valere in ogni tempo dal coniuge che ne abbia interesse; L’impedimento non si profila se si riacquista lo stato di libertà di stato in seguito a morte del coniuge o sentenza di divorzio. Sono da ricordare tra gli impedimenti anche la parentela l’affinità e l’adozione, in merito il riferimento è all’art. 87 cc , in particolare non possono sposarsi tra loro: 1) gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani , consanguinei ed uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote; 4) gli affini in linea retta, il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l’adottato ed i figli dell’adottante; 9) l’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato. Tuttavia nei casi previsti dai numeri 3) e 5), è riconosciuta, agli interessati, la possibilità, previa istanza di ottenere dal tribunale decreto per l’autorizzazione a contrarre il matrimonio,ad eccezione degli i altri casi, ove non è riconosciuta alcuna dispensa. Altro impedimento è quello derivante da delitto, art 88 cc secondo il quale, non possono contrarre matrimonio tra loro, le persone delle quali, l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato, sul coniuge dell’altra. Tuttavia in caso di rinvio a giudizio o, ordine di cattura la celebrazione del matrimonio è sospesa fin quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. La ratio dell’impedimento in questione, va ricercata nell’opportunità di non consentire ai colpevoli di giovare di un fatto illecito per sposare chi resta vedovo della vittima. Anche il lutto vedovile è considerato, seppur temporaneamente, impedimento matrimoniale. E’ questo il caso del “tempus lugendi”, che la vedova deve rispettare per un periodo pari a dieci mesi dalla morte del marito al fine di evitare difficoltà nell’attribuzione di paternità per figli che dovessero nascere. Il divieto viene meno a termine della gravidanza. Se la donna tuttavia assume lo stesso il vincolo matrimoniale, non rispettando i dieci mesi imposti da legge, il matrimonio è comunque da considerarsi valido, ma la stessa unitamente all’ufficiale di stato civile, incorreranno in una sanzione pecuniaria. Nella fattispecie l’impedimento non sussiste se, precedentemente all’evento morte del marito è stata accertata la nullità del matrimonio per impotenza.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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