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Il contratto di soccida

E’ un contratto intercorrente tra due soggetti: il soccidante e il soccidario che si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto […]

Pubblicato il 23 March 2007 in Diritto Civile

E’ un contratto intercorrente tra due soggetti: il soccidante e il soccidario che si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. Nella disciplina giuridica si distinguono diverse tipologie di contratto di soccida tra cui si annovera la soccida semplice che si configura qualora il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario ma deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi; se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno. La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario. Dal contratto in specie ne sorgono degli obblighi, che devono essere senza dubbio rispettati, in particolare il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore. Non risponde del bestiame perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto. Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Qualora il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi. E’ nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella che gli spetta nel guadagno. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante; mentre in caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158 del codice civile. Ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto procedendo però, a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida.Il di più viene diviso. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono. Oltre alla soccida semplice, si annovera anche la soccida parziaria, nella quale il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute i quali ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto e, salvo diverso accordo il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso. Il bestiame rimasto sarà diviso fra le parti. Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi. Un’atra differente tipologia di soccida è, la a soccida con conferimento di pascolo, che oltre alla disciplina codicistica, trova riferimento anche in leggi speciali. Il rapporto contrattuale in questione si determina qualora il soccidario conferisce al soccidante il terreno per il pascolo; in tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. In ogni caso, in merito, si osservano le disposizioni in quanto applicabili, dettate per la soccida semplice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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