La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, (aliquid dare e aliquid retinere)pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della […]
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, (aliquid dare e aliquid retinere)pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.In particolare si ha transazione novativa, qualora la situazione controversa, pregressa viene in toto sostituita. Affinché si posso transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite; di converso, ne deriva la sua nullità se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. La sua esistenza deve essere provata per iscritto. La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero. La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti e non può essere impugnata per causa di lesione. Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione; mentre è da considerarsi nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui il contratto è stato fatto relativamente a un titolo nullo, il suo annullamento può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. E’ pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia. La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto. La sua risoluzione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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