All’articolo 18 della Carta Costituzionale, il nostro sistema riconosce il diritto al cittadino di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per la realizzazione di specifici fini, purchè, non vietati dalla legge penale. E’ questa una libertà di tipo sostanziale garantita come indispensabile, per lo sviluppo della persona umana e, la sua partecipazione alla vita economica e sociale […]
All’articolo 18 della Carta Costituzionale, il nostro sistema riconosce il diritto al cittadino di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per la realizzazione di specifici fini, purchè, non vietati dalla legge penale. E’ questa una libertà di tipo sostanziale garantita come indispensabile, per lo sviluppo della persona umana e, la sua partecipazione alla vita economica e sociale del Paese. Per Associazione , si intende, un gruppo organizzato di soggetti e beni, finalizzato al raggiungimento di un determinato scopo non lucrativo, ma di natura ideale; in sostanza,uno strumento giuridico teso a perseguire uno scopo socialmente utile, proponendosi fini di svariato genere:educativi, religiosi, culturali, sociali. Si distinguono in : “Associazioni riconosciute” e “Associazioni non riconosciute” Nello specifico le prime sono definite dalla legge come soggetti di diritto, ossia dei centri di imputazione giuridica, capaci di essere titolari di situazioni giuridicamente rilevanti sia attive, cioè di vantaggio, che passive, di soggezione. Acquistano personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dal Presidente della Repubblica, decreto prefettizio se l’ente esercita la sua attività nell’ambito della Provincia o, anche dal Presidente della giunta regionale nel caso in cui operino in una delle materie di competenza della Regione e, senza fuoriuscire dal suo ambito territoriale. Il riconoscimento è un atto discrezionale la cui emanazione è subordinata a una valutazione di opportunità generale ed è altresì un atto di natura amministrativa, pertanto un eventuale rifiuto può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo. In particolare, è una persona giuridica caratterizzata dalla predominanza dell’aspetto personale su quello patrimoniale. Sono costituite con un contratto di natura associativa denominato Atto Costitutivo, che, per quanto previsto dall’art 14 c.c. deve presentare la forma di atto pubblico, redatto quindi innanzi ad un notaio. L’Atto Costitutivo, risulta integrato dallo Statuto, specifico documento contenente regole precise circa la disciplina dell’ente. Infatti lo Statuto, oltre a stabilire che l’associazione deve essere ispirata a criteri di democraticità, vale a dire che tutti i soci hanno gli stessi diritti e soggiacciono ai medesimi doveri, deve contenere l’indicazione degli gli scopi istituzionali, la denominazione, le attività che si intendono svolgere, il patrimonio, la sede, nonché riferimenti agli organi che la costituiscono, con la specificazione della loro durata e compiti; L’Atto costitutivo e lo Statuto, possono inoltre contenere, norme relative all’estinzione dell’ente e, alla devoluzione del patrimonio. Importante è anche il richiamo alla legge 127 97, ( legge Bassanini) che nello specifico art 13, ha abrogato la norma, art 17 c.c. che imponeva, a pena di inefficacia l’autorizzazione governativa affinchè l’associazione potesse acquistare beni immobili, accettare eredità o, essere beneficiaria di donazioni oppure, conseguire legati. Decisa la costituzione, risulta necessario convocare un’Assemblea costituita da tutti i soggetti interessati a dar vita all’Associazione stessa, il cui compito è quello di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente cioè organi dell’ente di natura temporanea. Il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, Vicepresidente ed almeno un socio, dispone di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandata la gestione economica-finanziaria dell’Associazione, verificando la sua corrispondenza ai fini sociali specificamente indicati nello Statuto. Il Presidente, che può essere eletto sia dall’Assemblea dei soci che dal Consiglio Direttivo è, invece il legale rappresentante dell’ente, ha quindi responsabilità di natura giuridica. Analizzate le “Associazioni riconosciute”meritano brevi cenni anche le “Associazioni non riconosciute” la cui disciplina è ravvisabile con riferimento agli art 36 ss del codice civile. Ci si trova, nel caso in specie, di fronte ad enti, che pur dotati dei requisiti tipici delle persone giuridiche, persone, patrimonio e scopo, non hanno chiesto od ottenuto riconoscimento dall’autorità statale competente, sono pertanto prive di personalità giuridica ed non hanno autonomia patrimoniale perfetta. L’ordinamento interno è regolato da accordi intercorrenti tra gli associati ed il loro contributi, nonché i beni acquistati con i medesimi, costituiscono il fondo comune dell’Associazione. In virtù della legge n. 192 0 possono essere direttamente beneficiarie di disposizioni testamentarie e donazioni. (in passato la loro efficacia si perfezionava decorso un anno dall’istanza avanzata per ottenere il riconoscimento).
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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