Nella formazione di un contratto, soprattutto con riferimento a quelli predisposti su moduli standardizzati, molto spesso relativamente alla determinazione di quelle che sono definite “condizioni generali di contratto” non di rado si manifestino abusi soprattutto da parte di chi, è considerato per legge il contraente economicamente più forte: il professionista. Formalizzate in norme codicistiche ed […]
Nella formazione di un contratto, soprattutto con riferimento a quelli predisposti su moduli standardizzati, molto spesso relativamente alla determinazione di quelle che sono definite “condizioni generali di contratto” non di rado si manifestino abusi soprattutto da parte di chi, è considerato per legge il contraente economicamente più forte: il professionista. Formalizzate in norme codicistiche ed in particolare con riferimento all’art. 1341 c.c., le “condizioni generali di contratto”, sono efficaci nei confronti del contraente, economicamente più debole, (consumatore) solo se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute oppure, usando la diligenza media, le avrebbe dovuto conoscere. Necessaria è comunque la loro approvazione per iscritto. Alla luce di quanto detto, si definiscono, pertanto, “vessatorie” quelle condizioni generali di contratto” che determinano uno squilibrio tra le parti contraenti. In particolare, si presumono vessatorie, salvo prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: a.escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; b.escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c.escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo; d.prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e.consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f.imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; g.riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h.consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; i.stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l.prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m.consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n.stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o.consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p.riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q.limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r.limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore; s.consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo; t.sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u.stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v.prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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