In caso di emissione di una nuova serie di buoni postali con utilizzo dei supporti cartacei della serie precedente e apposizione di timbri indicanti la nuova serie e i nuovi tassi (questi ultimi non sovrapponendosi integralmente alla stampa preesistente), il possessore del titolo non può pretendere, per l’ultimo decennio, gli interessi previsti per la vecchia serie. L’imperfezione materiale nell’apposizione del timbro non vale come manifestazione di volontà negoziale e non determina un errore sulla dichiarazione.
Continua »