E’ ben noto che durante le trattative, in vista della stipulazione di un contratto che, definitivamente, regoli i rapporti tra le parti in ordine ad un determinato affare (si tratti ad es. 2932 c. c. Tirando le fila di tutto quanto precede, le figure negoziali bilaterali prima descritte hanno indubbiamente effetti obbligatori, compreso il patto di prelazione volontaria; ma non tutte determinano l’obbligo di “addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del contratto”, perché ciò vale solo per il contratto preliminare.
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