La sentenza in oggetto affronta il tema della responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) in relazione ad un sinistro stradale. Nello specifico, la Corte ha stabilito che il danneggiato, pur in presenza di un’anomalia nella sede stradale (nella specie, una buca), non ha diritto al risarcimento dei danni subiti se, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l’evento dannoso. In tali casi, infatti, il comportamento colposo del danneggiato interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, configurando un caso fortuito. La Corte ha altresì ribadito il principio secondo cui, in caso di intervento adesivo dipendente, le spese legali vanno compensate qualora l’intervento sia stato proposto senza far valere un diritto autonomo.
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