La sentenza chiarisce i requisiti per l’acquisizione di una servitù di passaggio sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia. In particolare, per l’usucapione, è necessaria la prova dell’esercizio continuo, ininterrotto e *uti dominus* del diritto per un periodo di venti anni. Per la destinazione del padre di famiglia, è necessario che i due fondi, servente e dominante, siano stati di proprietà dello stesso soggetto e che questi abbia posto in essere opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fossero stati provati i requisiti né per l’usucapione né per la destinazione del padre di famiglia.
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