090,00, a titolo di acconti; che successivamente – con la nota indicata – l’appaltante aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto, invitando l’impresa a rimuovere il cantiere entro 10 giorni. Ora, per un verso, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l’esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell’appalto.
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