Il principio giuridico che emerge dalla sentenza riguarda la risoluzione di diritto di un contratto di locazione operativa in caso di grave inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni, come previsto dall’art. 1456 del codice civile. Viene inoltre affermato il principio dell’analogia legis per l’applicazione della disciplina generale della locazione, di cui agli artt. 1571 e ss. c.c., al contratto di locazione operativa, in assenza di una normativa specifica. Infine, viene ribadita la natura di clausola penale dell’art. 1382 c.c. e il potere del giudice di ridurne l’ammontare in caso di manifesta eccessività.
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