Nel caso esaminato, la ricorrente XXX aveva stipulato con un contratto di affitto di ramo d’azienda, con cui la società YYY le concedeva in godimento un fabbricato su due livelli, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla commercializzazione di beni e servizi, per € 6. Per la Cassazione, la Corte di Appello di Campobasso aveva posto correttamente alla base della propria decisione la distinzione tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: distinzione che, peraltro, trattandosi di affitto di ramo d’azienda, deve muovere dalla considerazione che sull’affittuario grava l’obbligo di conservare l’azienda, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo.
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