Il Tribunale, in un caso di richiesta di risarcimento danni per caduta su strada pubblica, ha rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del fatto e l’effettiva responsabilità del custode, e, anche ove sussistente il nesso eziologico tra evento e danno, ha ritenuto prevalente il concorso di colpa del danneggiato, non aver adottato la dovuta diligenza nel valutare la situazione, pur nota, di rischio.
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