Prima che fosse espressamente disciplinato dall’articolo 1751-bis c. c. , la giurisprudenza di legittimità riconduceva all’articolo 2596 c. c. , il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia. Con la successiva L. 29 dicembre 2000, n. 422, articolo 23 (entrata in vigore il 4 febbraio 2001) si è aggiunto un comma 2 all’articolo 1751-bis c. c. , del seguente tenore: “L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.
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