Infatti, sebbene l’assegno sia bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell’immediato effetto estintivo del debito (per tutte Cass. Siffatta conclusione e, peraltro, coerente con la legge di circolazione del titolo, il cui possesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento, – da accertare mediante protesto, nel caso di mancanza di fondi -, essendo onerato il creditore che voglia agire in base all’azione causale della restituzione del titolo (Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 58).
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