La sentenza afferma il principio per cui, in caso di recesso dal contratto di mediazione da parte del cliente, l’agenzia immobiliare ha diritto a ricevere la penale pattuita, anche se la vendita dell’immobile non si è perfezionata. Il recesso determina la cessazione degli effetti del contratto, rendendo inapplicabile la clausola sul pagamento della provvigione in caso di vendita autonoma.
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