Responsabilità medica, portata non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi (e, specularmente, in quelle di cui alla L. n. 24 del 2017). Deve, inoltre, ribadirsi che secondo la lettura data dalla Suprema Corte alla L. n. 189 del 2012, articolo 3, comma 1, nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limita ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configura la responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (Cass.
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