La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito. Su detto presupposto avevano dunque chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della quota di 2/3 delle predette somme, corrispondenti alla quota ereditaria di loro spettanza, oltre al risarcimento del danno.
Continua »