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Codice Civile
Codice Penale

Diritto Civile

Danno da occupazione senza titolo di cespite pignorato

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Così, in caso di occupazione senza titolo di un cespite pignorato, il danno subito dalla procedura esecutiva (dai creditori procedenti) e, per essa, dal custode che la rappresenta, discende dall’impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto quanto prima al suo effettivo valore di mercato.

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Proprietario locatore immobile pignorato, legittimazione

Ove in corso di causa vi sia sostituzione nella custodia, il nuovo custode può intervenire in giudizio, come parte attrice, che rimane sostanzialmente immutata, senza che si renda necessaria una ulteriore autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

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Prestazione professionale, compenso pattuito

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 3715 dell’14 febbraio 2013

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Mancanza di data certa, pretesa creditoria

La configurazione della mancanza di data certa come fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa creditoria formulata pone l’ulteriore questione se la deduzione del detto fatto debba essere o meno oggetto di eccezione in senso stretto, che in quanto tale potrebbe essere sollevata soltanto dalla parte, nella specie identificabile nel curatore. L’eccezione in senso stretto, che si sostanzia in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo invocato dall’attore e la cui rilevazione è subordinata alla espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, ha carattere eccezionale, essendo limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all’interessato.

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Controversie locazione, citazione in luogo del ricorso

Qualora l’opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un credito la cui deduzione in giudizio secondo le regole della cognizione piena dovrebbe avvenire con il rito del lavoro o locativo, venga introdotta non già con ricorso ai sensi dell’art. 420 c. p. c. e provveda ad una nuova notificazione nei confronti dell’opposto, salva la necessità della notificazione del provvedimento di cambiamento del rito all’opposto, ove egli sia rimasto contumace in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 14 del 1977.

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Concetto generale di sopraelevazione, nuovi piani

Il concetto generale di sopraelevazione è evincibile dal comma 1 dell’art. 1127 c. c. nella parte in cui pone riferimento all’area da occuparsi con la nuova fabbrica è diretta, in effetti, a dettare un semplice criterio di calcolo dell’indennità da corrispondere agli altri condomini in caso di sopraelevazione in senso stretto e la parte finale di detto comma avalla tale interpretazione, imponendo a colui che esegue una sopraelevazione l’obbligo di mantenere i diritti di uso e di godimento che i condomini avevano in precedenza sulla copertura.

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Matrimonio civile, diversità di sesso dei nubendi

La diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante.

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Fermo amministrativo, giudice ordinario e tributario

86 D. P. R. n. 602 del 1973, e di iscrizione ipotecaria (ex art. 77 medesimo D. P. R. ), la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato.

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Diretta impugnabilità del fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

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Interesse ad impugnare un preavviso di fermo amministrativo

Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011

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La eccezione di prescrizione presuntiva

La proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito: infatti, secondo il disposto dell’art.

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Quietanza di pagamento, confessione stragiudiziale

Se appare generalmente condiviso il riconoscimento della quietanza di pagamento ex art. 2733 comma 2 e 2735 c. c. , tra le parti, della specifica corresponsione di una determinata somma di denaro per un determinato titolo, potendo conseguentemente essere contestata tale dichiarazione esclusivamente nei limiti consentiti (errore di fatto o violenza) dall’art.

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Avviamento commerciale, mancanza di una perizia di stima

Il valore dell’avviamento commerciale, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato, per cui, ai sensi dell’art.

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Comunione e condominio, determinazione delle quote

Comunione e condominio, determinazione provvisoria delle quote da parte dell’assemblea, esclusione. In tema di comunione, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo, è stabilita dalla legge, nel senso che della parità delle quote (art.

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Cronista, registrare il fatto storico in sé considerato

Il cronista ha il dovere di mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, ma si limita a registrare il fatto storico in sé considerato, che una determinata notizia circola pubblicamente, nonché di riferirne anche le fonti di propalazione per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità. Cassazione […]

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Il significato di verità oggettiva della notizia

E’ vero che il significato di verità oggettiva della notizia va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggettivo della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Il fatto riferito può non essere vero e ciò, […]

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Notizia anonima, esimente del diritto di cronaca

La notizia anonima esige di essere trattata alla stregua di qualsiasi altra fonte, nel senso che, per poter invocare l’esimente del diritto di cronaca, essa deve essere controllata nella sua verità reale o, quanto meno, putativa, intendendosi che il giornalista deve almeno dedurre e provare la cura posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza in ordine alla verità della notizia stessa. Né può replicarsi che la fonte, siccome anonima, non consente un controllo di veridicità, poiché, se è così, è pur vero che l’accusa anonima è di per se stessa immeritevole di interesse pubblico.

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Assegno bancario, prenditore che omette di porlo all'incasso

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 17127 del 9 agosto 2011

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Pagamento effettuato mediante assegno bancario

In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.

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Assegno bancario, mancato tempestivo incasso

In base alla regola di correttezza posta dall’articolo 1175 c. c. , l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito (assegno bancario) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art.

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