La sentenza ribadisce i principi in tema di onere della prova in materia di inadempimento delle obbligazioni. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore l’eventuale estinzione dell’obbligazione (ad esempio, per avvenuto pagamento). Nel caso di specie, la parte convenuta ha fornito prova valida dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria.
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