La sentenza afferma il principio di diritto secondo cui una clausola compromissoria che non specifica il numero degli arbitri o il metodo per la loro nomina è nulla. Tale nullità genetica ed insanabile, comporta la nullità del lodo, rendendo impossibile una fase rescissoria. La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, in caso di inesistenza del lodo per mancanza dei requisiti della clausola compromissoria, non si può passare alla fase rescissoria. Inoltre, ribadisce il principio per cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata, determinando la necessità per il giudice d’appello di rinnovare il regolamento delle spese.
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