Ma, se la revoca (tempestiva, e cioè anteriore all’utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali, accertabili con gli ordinari mezzi processuali; e tale accertamento, riservato al giudice di merito, è insindacabile in cassazione, se sostenuto da motivazione congrua ed esente da vizi logici giuridici. Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 27506 del 19 novembre 2008
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