2051 c. c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo ed, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. 2051 c. c. della struttura alberghiera, per il rapporto di custodia esistente tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che possa assumere alcun rilievo in sé l’eventuale violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, il cui responsabilità è esclusa dal solo caso fortuito.
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