E’ stato, infatti, precisato che unica possibile forma di liquidazione, per ogni danno che sia privo, come il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa del relativo pregiudizio e nella funzione del risarcimento realizzato con una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Continua »