La sentenza chiarisce l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, da parte dell’art. 24, comma 1, L. 30 ottobre 2014, n. 161, stabilendo che le disposizioni del D.Lgs. 192/2012 si applicano esclusivamente alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013 e non ai contratti di appalto stipulati precedentemente a tale data. Si esclude, inoltre, l’applicazione del principio della retroattività delle leggi interpretative.
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