La protezione che l’ordinamento vigente appresta al titolare del diritto alla salute si estrinseca sia nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto, sia nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale, quindi, il richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale, invece, è priva di qualunque potere di affievolimento delle posizioni soggettive valutate come assolute dall’ordinamento.
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